° L’emendamento approvato giovedì scorso in Senato, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del d.d.l., A.S. 1934 (3)
E’ all’attenzione della commissione VII alla Camera (e il 7 luglio sarà al voto dell’Aula di Montecitorio). Riportiamo in abstract, e brevemente commentiamo i commi dal n.63 al n.72, dei 209 che formano il maxiemendamento. Nei prossimi giorni presenteremo altri commi.
°L’emendamento approvato giovedì scorso in Senato, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del d.d.l., A.S. 1934 (3)
E’ all’esame della commissione VII alla Camera (e il 7 luglio sarà al voto dell’Aula di Montecitorio). Riportiamo in abstract e brevemente commentiamo i commi dal n.63 al n.72, dei 209 che formano il maxiemendamento. Nei prossimi giorni presenteremo i rimanenti commi. Comma 63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa. Comma 64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca… è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale. Comma 65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti disponibili. Segnaliamo; il comma 2 art.1 d.p.r. n.81/2009 n. 81, sul dimensionamento delle scuole, stabilisce: “2. Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro…”. E’ uno dei tasselli più efficaci nell’opera gelminiana di smantellamento della Scuola. A parere dell’ANIEF, la istituzione dell’organico dell’autonomia è un passo – per altro, già lungamente preparato – importante compito, tuttavia, con timidezza, da questo Governo: in pratica le 8513 scuole con d.s. disporranno di 48.812 unità aggiuntive di docenti (5,7 insegnanti da assegnare alle scuole che, complessivamente sono circa 40mila) per tutte le esigenze, quali i compiti dello staff del d.s. (a cominciare dai vicepresidi e dai responsabili dei plessi staccati che non avranno esenzione dall’insegnamento); senza dire della necessità di assicurare le supplenze fino a 10 giorni. In particolare, le supplenze sulle classi di concorso per le quali le GaE sono esaurite o pressoché esaurite (attendibilmente sono state calcolate in circa 10.000). Com’è uscito dal Senato, il d.d.l. prevede un comma (denominato 68 bis) con il quale si prevede, a partire dall'a.s. 2016/17 un ulteriore contingente di posti - non facenti parte dell'organico di autonomia, non rientranti nel Sostegno in deroga, nè disponibili per operazioni di mobilità o immissioni in ruolo – che servirà a far fronte a "inderogabili necessità previste e disciplinate". Per la copertura di tali posti si provvederà con docenti inseriti nelle graduatorie di personale aspirante a contratti a tempo determinato, e impiego di personale a tempo indeterminato (nomine limitate ad un anno scolastico). Occorre sapere che, in questo a.s. che si conclude, a fronte dei congedi chiesti dagli insegnanti (670.136 i docenti di ruolo) sono stati nominati 14.405 supplenti annuali (che nel prossimo a.s. non saranno necessari, essendo quei posti messi a disposizione delle 107mila assunzioni a t.i.), e 103.767 contratti, tra supplenze brevi e supplenze fino al 30 giugno. Questi contratti saranno necessari, in numero analogo presumibilmente, anche nel prossimo a.s. e, ad essi, in qualche misura faranno fronte anche le 48.812 unità aggiuntive dell’Organico dell’Autonomia. Insomma è il cappotto da portare al Banco dei pegni, con il quale Totò intendeva acquistare il Gragnano, gli spaghetti, le uova, le salsicce, la mozzarella di bufala (sa sondare con due dita)…; si comprende che questo organico aggiuntivo non potrà attuare seri progetti di ampliamento dell’offerta formativa. Comma 66. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali… definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana… Comma 68. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia e ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma 65. Sono attivati altresì, per ciascun anno scolastico, i posti occorrenti per l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto… Comma 69. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti “accordi di rete”. Comma 70. Gli accordi di rete individuano: a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilita, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete; b) i piani di formazione del personale scolastico; c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità; d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte…. Comma 72 Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 97, lettere b) e c) è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'a.s. 2016/2017 e assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/17 la mobilita territoriale e professionale del personale docente opera tra ambiti territoriali. Commentiamo. Questo gruppo di commi, 66-73, prospetta un’assunzione a t.i. senza titolarità di sede, e costringerebbe al precariato a vita. Come sia stato possibile concepire qualcosa del genere resta un mistero, com’è del resto, misterioso il mostrum che, nel Job act, riserva ai neoassunti minori tutele rispetto ai colleghi più anziani: una specifica punizione ai giovani, ordita dal governo giovane (o, più probabilmente, visti i precedenti, da coloro che stanno dietro di lui a muovere i fili). Non è cosa che lasceremo passare, perché demansiona la professione docente e costringe i docenti e loro famiglie a un girovagare che sfonda non solo i cervelli ma anche le tasche. Ad ogni modo, vediamo qual è lo stato dell’arte: Quanto alla titolarità della sede di servizio, la conservano coloro che sono già assunti e quelli che saranno immessi in ruolo quest'anno sull'organico di diritto (con le vecchie regole, secondo il punteggio nelle graduatorie di provenienza, sulle cattedre e sui posti delle loro discipline di insegnamento), e potranno fruire delle tutele in atto godute dai colleghi più anziani, non appena avranno ottenuto la sede definitiva. A questi docenti, infatti, per l'anno 2016/2017 sarà assegnata una sede provvisoria. E dal 1° settembre 2017 otterranno una sede definitiva ad esito della mobilità. Anche a questi insegnanti sarà consentito conservare il diritto alla sede di titolarità. Che nel loro caso coinciderà con la sede definitiva. Ma poi non potranno più muoversi, altrimenti la perderanno e andranno negli ambiti. Dall’a.s. 2016/17, tutti gli altri insegnanti – sia quelli nominati su organico dell’Autonomia, sia i soprannumerari, i perdenti posto e coloro che, in qualunque forma, chiederanno di lasciare la sede attuale di titolarità, saranno assegnati agli ambiti territoriali (se possibile, a quelli da loro stessi indicati); gli “ambiti” avranno un'ampiezza inferiore alla provincia e alle città metropolitane. I docenti non potranno più chiedere il trasferimento, né utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Resta da vedere che cosa ne pensa la Corte Costituzionale di un simile trattamento per gli insegnanti – che Renzi ha sempre detto di volere valorizzare! - discriminatorio rispetto a dd.ss., personale Ata, pubblici dipendenti di qualunque ministero ed ente pubblico, lavoratori di qualunque comparto. Caro signor Freud, c’è da investigare la combriccola a livello subliminale, per fare riemergere qualche episodio dell’infanzia ! Sarà la Corte Costituzionale a stabilire ex professo se in Italia si vive come cittadini o come sudditi. Riportiamo le parole del presidente Marcello Pacifico, a commento della seconda parte del comma 72 (“il personale docente assunto ai sensi del comma 97, lettere b) e c) è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017”): ciò significa che dopo un anno di “interregno” e la sottoscrizione del contratto ben oltre il mese di settembre, i circa 50mila nuovi docenti da attribuire in organico funzionale saranno di fatto scelti dai presidi. E con loro anche i vincitori del nuovo concorso. La beffa non risparmierà nemmeno i docenti di ruolo che si ritroveranno soprannumerari o che semplicemente chiederanno trasferimento (forse per punirli?): per tutti questi insegnanti (stiamo parlando di circa 100mila l’anno), il futuro professionale sarà messo in mano ai dirigenti scolastici che gestiranno discrezionalmente gli albi territoriali. Che per questo motivo, come abbiamo chiesto invano, andavano graduati”. Leonardo MAIORCA