° L’emendamento approvato giovedì scorso in Senato, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del d.d.l., A.S. 1934 (4)
E’ all’attenzione della commissione VII alla Camera (e il 7 luglio sarà al voto dell’Aula di Montecitorio). Riportiamo in abstract, e brevemente commentiamo i commi 73 e segg., dei 209 che formano il maxiemendamento. Nei prossimi giorni presenteremo altri coammi.
° L’emendamento approvato giovedì scorso in Senato, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del d.d.l., A.S. 1934 (4)
E’ all’attenzione della commissione VII alla Camera (il 7 luglio sarà al voto dell’Aula). Riportiamo in abstract, e brevemente commentiamo i commi 77 e segg, concernenti le nuove funzioni del d.s. Comma 77. Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’art.25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane. Comma 78. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dell'articolo 21 e dell’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. Comma 79. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui al comma 14. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica. Comma 80. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale. Comma 81. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del d.s. Comma 82. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Comma 83. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilita. Comma 84. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Comma 85. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti e incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo e altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum. Comma 92. La valutazione dei dirigenti scolastici é effettuata ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell’individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione di cui al d.p.r. 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali: a. competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale; b. valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; c. apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità professionale e sociale; d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti col contesto sociale e rete di scuole. Complessivamente, i commi citati sanciscono una svolta nella scuola pubblica: soltanto i dirigenti scolastici sono figure professionali: decidono su tutto ciò che attiene al servizio scolastico (anche sugli aspetti educativi e didattici – non si capisce con quali competenze – che sono stati, fin qui, prerogativa dei collegi dei docenti). Gli insegnanti, fulcro della riforma Misasi del 1973 e dei dd.dd. del 1974, vengono demansionati a esecutori, scelti solo se compatibili con le direttive del dirigente scolastico e, in caso contrario, viaggianti – per tutti gli anni del loro lavoro nella Scuola - nel carro di Tespi. Ai professori, Renzi ha tolto il diritto a una propria visione educativa e didattica, e a una sede di servizio non stabilità da altri. Non riuscirò mai a capire, come sia possibile che, per un ruolo esecutivo, gli insegnanti debbano possedere laurea e abilitazione; il che è l’esatto contrario di ciò che – per designazione e formali nomine di dd.ss. provveditori, di sovrintendenti scolastici, dell’IRSSAE, del Miur e dell’Università – dal 1986 al 2008 ho proclamato a molte centinaia di giovani insegnanti in formazione, in anno di prova o in aggiornamento in servizio. Oleum et operam perdidi (Plauto), e C’è i chianciri e stricarisi ‘n terra. Veniamo alla sostanza. I dd.ss. decideranno chi fare lavorare nella scuola che dirigono (come fosse propria; come imprenditori ma con denaro pubblico), anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti ma potendo – nel Paese dei raccomandati e dei corrotti-concussi - perfino conferire insegnamenti per i quali il docente non è abilitato (eppure sta scritto: “… Non ci indurre in tentazione”). Così ha commentato Fabrizio Dacrema: “Innanzi tutto la questione del nuovo modello organizzativo per lo sviluppo dell'autonomia scolastica basato, in analogia al jobs act per il mondo del lavoro privato, sull'indebolimento del lavoro a favore delle funzioni di comando. Un'idea vecchia e autoritaria inadatta alle organizzazioni complesse,sia pubbliche che private, in cui la figura lavorativa centrale è costituita da soggetti caratterizzati da alti livelli di competenza e autonomia tecnico-professionale. In questi contesti, infatti, la partecipazione e la cooperazione sono le leve principali dei processi di innovazione e di miglioramento qualitativo. (“L'occasione perduta”, 26/06/2015). Questa analogia con il Jobs act l’abbiamo proposta tra i primi, mercoledì 8 ottobre 2014, in questa stessa rubrica (“La Buona Scuola incrocia il Jobs act. Il Premier non può distrarsi dall’insidioso passaggio, al Senato, della nuova normativa sul lavoro. L’incontro era inevitabile, non fosse altro che per la contiguità temporale di questi due progetti, tra i più importanti e urgenti che Renzi deve affrontare pressato dall’impennata della disoccupazione e dalla Corte di Giustizia Europea”.); successivamente l’abbiamo prospettata in sede di audizione in VII Commissione alla Camera, e contestualmente ancora in questi termini: “Nel d.d.l. sulla Scuola, per la contrattualizzazione dei professori c’è uno scenario da Medio evo. Qualcuno, al Governo, si è bevuto il cervello ? Il combinato disposto delle due demenziali trovate che attribuiscono ai dd.ss. la chiamata diretta dei docenti e la stipula di contratti triennali, ci trasporta in uno scenario di deregolamentazione dello stato di diritto: i docenti non potrebbero avere né le condizioni di lavoro a tempo indeterminato riconosciute a tutti gli altri pubblici dipendenti, né quelle previste con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che, con il Jobs act, il Governo ha introdotto presentandolo come una grande conquista (per via dell’indennizzo in caso di licenziamento). Nel testo del d.d.l. scompaiono restrizioni alla continuità didattica, alle competenze degli OO.CC, e il lavoro del docente (e il suo progetto di vita, visto che il docente è un essere umano), nonché l’interesse degli alunni alla continuità didattica, restano affidati nella discrezionalità del d.s.”. I dd.ss. saranno pagati meglio, e retroattivamente; si investono 46 mln di euro fino a tutto il 2015, 14 mln per il 2016 e 36 mln di euro a partire dal 2016: “Con una modifica la commissione ha deciso che per quest'anno il Fondo dovrà essere incrementato di 46 milioni di euro (invece che 12 milioni, come prevede ora dal testo) e che queste risorse siano utilizzate per il triennio scolastico passato (da 2012 al 2015). E ancora: altri 14 milioni (invece che 12) vengono stanziati per l'anno scolastico 2015/2016 e 36 milioni di euro all'anno a partire dal 2016”. (orizzontescuola.it – 11 maggio 2015). Una mano santa ha fatto raddoppiare le cifre; individuandola crescono le possibilità di capire tutto il resto e, con ogni probabilità verremo al solita conclusione: la politica scolastica è dettata da ragioni di politica politicante che nulla hanno a che fare con il pubblico servizio di istruzione e formazione. Fil già visti; di una concezione educativa e didattica, neanche a parlarne. Leonardo MAIORCA