° L’emendamento approvato giovedì scorso in Senato, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del d.d.l., A.S. 1934 (5)
E’ all’attenzione della commissione VII alla Camera (e il 7 luglio sarà al voto dell’Aula di Montecitorio). Riportiamo in abstract, e brevemente commentiamo i commi dal n.94 al n.110, dei 209 che formano il maxiemendamento; concernono le procedure di assunzione dei docenti.
°L’emendamento approvato giovedì scorso in Senato, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del d.d.l., A.S. 1934 (5)
E’ all’attenzione della commissione VII alla Camera (e il 7 luglio sarà al voto dell’Aula di Montecitorio). Riportiamo in abstract, e brevemente commentiamo i commi dal n.94 al n.110, dei 209 che formano il maxiemendamento; concernono le nuove procedure di assunzione dei docenti. Comma 94. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università è della ricerca è, altresì, autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato alla medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica…. Comma 95. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 94: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012… b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017. Comma 96. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 95. Alle fasi di cui al comma 97, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 102. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 95 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati. Comma 97. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 95, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 94, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli Uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 95, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase a), sono assunti, con, decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 99; c) in deroga all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 95, lettere a) e che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi a) o b), sono assunti, con decorrenza giuridica, al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di, cui al comma 99. Comma 98. Per i soggetti di cui alle fasi b) e c) del comma 97, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelle brevi e saltuarie, nel qual caso avviene al primo settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al primo luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata. Comma 99. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 97, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra 5 o più province, a livello nazionale, per cui intendono partecipare. In caso di indisponibilità sui posti per le province indicate, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 95, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso. Comma 100. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 99, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinati scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata. Comma 101. I soggetti di cui al comma 97, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di, assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 102. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 95 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 97. Comma 102 Per le finalità di cui ai commi da 94 a 104 è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il medesimo avviso disciplina termini e modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 95, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate attraverso l'uso della posta elettronica certificata o l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli artt.45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Comma 103. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 95, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente. (Resta da vedere quale fondamento giuridico può avere questa tagliola che ad es., blocca i pluri-vincitori o idonei all’ultimo concorso a cattedra che hanno accettato l’immissione in ruolo nel grado di istruzione o nella classe di concorso meno gradita). Comma 104. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 95, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Comma 105. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Comma 106. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. (Dovrebbe significare che la IV fascia delle G.I (per i non abilitati) dovrebbe permanere, senza però essere più integrata con nuovi inserimenti. Comma 107. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità. territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia… per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 95, lettera b), assunti ai sensi del comma 97, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 95, lettera b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo ai sensi del comma 97, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, Tale assegnazione può essere disposta dal Miur nel limite di posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Le assunzioni saranno 107mila; cioè: - 51.899 su posti vacanti e disponibili, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2015 (così distribuiti secondo la Tabella 1: infanzia e primaria, 19101; secondaria di I grado, 10679; secondaria di II grado, 21409; I.T.P., 710); - 55.258 in organico dell’Autonomia, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ed economica dalla presa di servizio presso la sede assegnata (probabilmente dal 1°settembre 2016). “Nel dettaglio i 55.258 che appartengono all'organico del potenziamento saranno distribuiti alle regioni per il 90% in base al numero degli studenti e per il 10% in base alla dispersione scolastica, alla presenza di alunni stranieri, di aree interne, isolane e montane, a bassa densità demografica… Viene posto un limite alla reiterazione dei contratti a termine: non si potrà andare oltre i 36 mesi (che si calcolano a partire dal 1° settembre 2016) anche non continuativi per evitare la creazione di nuovi bacini di precari e rispettare le normative Ue” (latecnicadellascuola.it, 26 giugno 2015). La distribuzione regionale di queste assunzioni e nella Tabella 2 allegata al Maxiemendamento; vi si precisa che i posti per il potenziamento del Sostegno saranno 6.446. Il III allegato riporta il trend dei finanziamenti per il piano straordinario di assunzioni: nel 2015 mln 544,2; nel 2016 mln 1828,13; nel 2017 mln 1839,22; 2018 mln 1878,36. Comma 108. Fermo restando quanto previsto nei commi dal 94 al 104, l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità: a. mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell’articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell’offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente, sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 e sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 78 a 81 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della Regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione, comportano il depennamento dalla graduatoria di merito; b. i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto previsto dall'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli da luogo ad una distinta graduatoria di merito formulata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno. c. per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l’articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 e sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 78 a 81 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 274. Comma 109. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 113, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l’accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminati in scuole statali. Comma 110. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare e stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione ≪Istruzione scolastica≫ dello stato di previsione del MIUR, per lo svolgimento della procedura concorsuale.