L’emendamento approvato giovedì scorso in Senato, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del d.d.l., A.S. 1934 (6)
E’ all’attenzione della commissione VII alla Camera (e l’8 luglio potrà essere al voto dell’Aula di Montecitorio). Riportiamo in abstract, e brevemente commentiamo i commi dal n..114. Domani continueremo la presentazione.
° L’emendamento approvato giovedì scorso in Senato, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del d.d.l., A.S. 1934. E’ all’attenzione della commissione VII alla Camera (e l’8 luglio potrà essere al voto dell’Aula di Montecitorio). Riportiamo in abstract, e brevemente commentiamo alcuni commi, dal n..114. Il passaggio in VII Commissione della Camera ? Come non ci fosse stato: Del resto hanno avuto effetti sostanziali sotto il profilo legislativo, i passaggi dei mesi scorsi nelle due VII commissioni e nelle aule di Montecitorio e Palazzo Madama ? No ! E’ una questione che impatta sulla salute della democrazia. Locke e Montesquieu si agitano nella tomba: nella stranissima democrazia italiana, l’Esecutivo ha assorbito il legislativo, i governi passano per la “fiducia” di una Camera formata a dispetto del dettato costituzione, i premier non passano per il vaglio elettorale, le Camere approvano sotto minaccia di anticipazione elettorale, quasi un quarto dei parlamentari sta in gruppi diversi da quelli per i quali hanno avuto l’investitura degli elettori, il governo porta avanti una politica della Scuola differente rispetto a quella che aveva sottoposto agli elettori, e palesemente contrastante con il testo costituzionale, la chiara volontà di settecentomila lavoratori della Scuola conta nulla. Inascoltata resta l’espressione della nostra cultura pedagogica e accademica e perfino in qualche ex ministro della P.I. Il giudice Ferdinando Imposimato ha depositato alla Camera una petizione contro il Ddl in cui si chiede l'attuazione immediata della sentenza della Corte di Giustizia Europea per la stabilizzazione di tutti i docenti precari; ha avuto l’adesione di figure importanti della cultura. La “minoranza pd” ? Sembra contentarsi delle magnifiche e progressive sorti elettorali venture del PD. I sindacati ? Nulla possono contro un muro di gomma costruito con mezze menzogne nel circo dell’ipocrisia. E l’Anief ? Il Sindacato Giovane si batte in un tale contesto-Golia istituzionale e comunicazionale, con le dichiarazioni di Pacifico-Davide, con i suoi cento emendamenti alla Camera e trenta emendamenti al Senato. E anche con gli oltre centro articoli al veleno, in questa rubrica di Aggiornamento ? Ma, in sostanza, purtroppo resta null’altro che la strada dei tribunali. Venendo al lavori in VII Commissione Senato, dobbiamo registrare che Pd e compagnia non hanno mai preso la parola per intervenire nel dibattito, e i 140 emendamenti in discussione, pur contingentati, non hanno prodotto effetti: in poche ore, lavori chiusi. Da domani, la parola è all’Aula dove il Governo fruisce di 150 voti in più, dono da una “simil-Legge-Truffa” che ha conferito un maxi premio di maggioranza (dichiarato incostituzionale) alla coalizione vincente alle scorse elezioni; sicché Rien ne va plus, les jeux sont faits. Cristoforo direbbe a Rodrigo: "Verrà un giorno...!" Il giorno delle elezioni ? Non è detto che la Provvidenza non provveda altrimenti, per un Paese zeppo di concussori e corrotti; ad esempio, sospingendo all’estero un maggior numero della meglio gioventù. Da domani, alla Camera, la relatrice Maria Coscia (Pd) riferirà in aula; poi si voterà. In Aula, l’8 luglio, il pubblico sarà denunziato ? Nel frattempo ma stancamente, completeremo in questa rubrica l’abstract della famigerata riforma. Comma 114 e segg. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Comma 115. Il superamento dell'anno di formazione e di prova e subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Comma 116. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova e sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 128 della presente legge, sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. Comma 117. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova. Comma 118. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo e sottoposto ad un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile…. Sui criteri, il nostro punto di vista lo abbiamo ripetutamente espresso nelle sedi opportune e in questa rubrica. Comma 120 e segg.. riguarda la Carta elettronica con 500 euro ! La mancia elargita dal Governo che doveva rivalutare la figura dei docenti peggio pagati in Europa. De minimis non curat praetor. Comma 123. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza col piano triennale dell'offerta formativa…. Comma 125. Per la valorizzazione del merito del personale docente e istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessita delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo… Comma 126. Il d.s., sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'art.11 del T.U. di cui al d.lgs 16.04.1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1…. Comma 128. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e sostituito dal seguente: ≪Art. 11. -- (Comitato per la valutazione dei docenti). -- 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e presieduto dal dirigente scolastico ed e costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'U.S.R. tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e formazione del personale. 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato e composto dal d.s., che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed e integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'art.448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede a individuare un sostituto. Il comitato esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501≫. Sulla questione della premialità, riportiamo il giudizio – che condividiamo pienamente - di Nadia Urbinati, docente di Scienze politiche alla Columbia University: “I criteri di valutazione sono basati su ragioni di parzialità e discrezionalità quindi esposti alla corruzione se a giudicare gli insegnanti è una commissione composta dal capo dell'istituto, alcuni genitori degli studenti della scuola, alcuni insegnanti (colleghi dei valutandi) e alcuni rappresentanti degli studenti. Gli insegnanti più simpatici, più popolari (per le più svariate ragioni, anche perché danno voti alti o sono ideologicamente in linea con il clima dell'istituto) potranno godere di premi in denaro -poche decine di euro al mese erogate dal capo d'istituto, ma simbolicamente molto significative di criteri valutativi che sono votati al conformismo non alla buona scuola”. Questo maxiemendamento a firma dell’on. Puglisi (che Renzi in questa vicenda ha adoperato come caterpillar) ha configurato una mix-commissione formata da dirigente scolastico, insegnati, studenti, genitori e nominati dall'amministrazione scolastica: in assetto compiuto, affiancherà il d.s. nella distribuzione dei premi economici agli insegnanti migliori sostituendosi alla contrattazione; invece, attesterà il superamento dell’anno di prova ai neoassunti, soltanto con la componente d.s. e docenti designati da Collegio docenti e Consiglio di istituto. Da notare che: - la provvista di 200 milioni comporta l’assegnazione, mediamente, di circa 25mila euro ad istituto; - le assegnazioni ai “meritevoli” dovranno essere motivate sulla base di criteri che saranno stabiliti dal comitato di valutazione; - i collaboratori del dirigente scolastico (in numero non superiore al 10% dell'organico) avranno, di fatto, una corsia preferenziale all’assegnazione della dazione; - la valutazione dell’anno “di prova” dei neoassunti è riservata al Comitato ristretto (con la sola presenza del dirigente e dei docenti, integrati dal docente che avrà svolto le mansioni di tutor), e lo stesso dicasi se la valutazione se è fatta a richiesta dell’insegnante stesso; - in caso di valutazione negativa, l'anno potrà essere ripetuto, una volta. Comma 130. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. E’ il comma capolavoro dell’ipocrisia: ribalta in danno per i precari, quello che sarebbe dovuto essere un vantaggio in attuazione della sentenza del 16 settembre scorso della Corte di Giustizia della Unione Europea. Comma131. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28.02 1997, n. 30. Il Fondo è finanziato in modo esiguo perché il Miur sottostima il numero degli aventi diritto, che però, comunque, non mancheranno di ricorrere per l’assunzione. Comma 143. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e autorizzata la spesa di E. 8 mln per ciascuno degli anni 2016-2019 a favore dell'Invalsi. La spesa e destinata prioritariamente: a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti; b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali; c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole. Muro di gomma invalicabile (a breve): continua l’evoluzione paradossale di questo Istituto al quale il MIUR autorizza di inserirsi nella valutazione degli alunni, all’esame di Stato conclusivo del I ciclo (si prospetta analoga autorizzazione, per l’esame conclusivo del II ciclo): per mesi e per anni, insegnanti abilitati dallo Stato effettuano continuativamente la funzione educativa e l’attività didattica e nell’esame conclusivo persone estranee a questo lavoro entrano a condizionarne l’esito. Comma 144 e segg... Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 % di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016….. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano mensilmente al MIUR l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e utilizzo delle erogazioni… Legando l’autonomia finanziaria delle scuole, alla possibilità di attrarre risorse esterne, ilGoverno la asserve ai fattori economici e storico sociali del contesto in cui le scuole operano, e crea disparità tra scuola e scuola, in violazione dei principi dello Stato sociale, di cui agli artt. 2, 3, 33, 41 Cost. E’ previso un fondo perequativo da destinare alle scuole che riceveranno meno donazioni volontarie.