L’emendamento approvato giovedì scorso in Senato, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del d.d.l., A.S. 1934 (8)
Completiamo l’abstract del d.d.l. in esame alla Camera e di imminente approvazione.
° L’emendamento approvato giovedì scorso in Senato, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del d.d.l., A.S. 1934 (8)
Oggi il provvedimento arriva in Aula a Montecitorio, e nella piazza arrivano i sindacati, per l’ennesima protesta: Cobas, Anief, ‘Gessetti Rotti’ e i tanti sindacati della galassia di base che si è rafforzata dallo scorso in questi ultimi mesi, i docenti che si sono mobilitati spontaneamente nelle scuole di tutta Italia, dallo scorso settembre a oggi, i cinque sindacati “rappresentativi” a livello nazionale (Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda). Completiamo l’abstract del d.d.l. in esame alla Camera e di imminente approvazione, a conclusione di una vicenda beffarda per la Scuola e per la funzione docente. Tralasciamo di riportare il Comma 151 e segg. (fino al comma 176) che hanno a tema l’edilizia scolastica, e stanno nel d.d.l. come un modo per parlare d’altro. Comma 177 Il Governo e delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge. L’articolazione farraginosa della richiesta di deleghe ci suggerisce di premettere questo indice, a beneficio dei lettori: - Riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione; - Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione; - Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e ridefinizione del ruolo del personale di sostegno; - Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale; - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, al fine di garantire a tutti i bambini e le bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, nonché al fine di garantire la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori; - Garanzia dell’effettività del diritto allo studio sul territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni; - Promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici; - Revisione, riordino e adeguamento della normativain materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero; - Adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, degli esami di stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze. Comma 178 I decreti legislativi di cui al comma 177 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succ. Modif., nonché dei seguenti: • a)riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso: 1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione gia contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche nelle altre fonti normative; 2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; 3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonche per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea; 4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea; 5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate; • b)Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante: 1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso e riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti: 2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente; 3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite: 3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica; 3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato; 3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione; 3.4) la possibilità per coloro che non hanno partecipato o non hanno vinto i concorsi nazionali di cui al punto 2, di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui al punto 3.1; 4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9; 5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonche in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera; 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate; 7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini; 8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie ; • c)Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilita, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilita, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione; 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica; 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilita residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione; 7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica; 8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali aventi riferimento al processo di integrazione scolastica; 9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; • d)Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio; • e) Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuita tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso: 1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, prevedendo: 1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia; 1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia; 1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; 2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera; 3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale; 4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio; 5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; 6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano d'azione per il sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge; 7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di eta fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; 8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, dalle regioni e dagli enti locali; • f) Garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello Studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell’Identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di Studente e rendere possibile l’accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilita nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico; • g) Promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso: 1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante: 1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche; 1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Miur e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate; 1.3) il potenziamento e coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente; 2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di I grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo; 3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado; 4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei; 5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica e musicale e all'università; 6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione; 7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti; 8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero; • h) Revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso: 1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; 2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; 3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale; i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso: 1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89. I commi 177 e 178 hanno suscitato apprensione: il Governo sarebbe delegato a fare quel che gli pare; ma a noi sembra che faccia già ciò che gli pare senza addurre un cencio di motivazione pedagogica o didattica e senza argomentare le scelte di politica scolastica. La logica non serve, né la cultura. E’ kràtos puro. - Abbiamo i voti, e questo basta ! Pertanto, visto che nulla il parlamento ha potuto fare per modificare le linee portanti del d.d.l., il fatto che, con il comma 178, il governo prospetti la delega su argomenti importantissimi non fa che confermare la già penosa condizione delle istituzioni ferite da continue richieste di voti “di fiducia”. E’ stato notato come il Governo abbia adottato, per l’articolo 178, una forma sciatta: “Fra questi 209 commi che si succedono senza uno straccio di titolo per orientarne la lettura,… il comma 178 si divide in 9 lettere; la lettera b in 8 punti; il punto 3 in 4 sottopunti… Su tutte queste materie il governo chiede una delega in bianco per poter riformare, nei fatti, l’intera scuola senza rispondere a nessuno”. (Michele Ainis corrieredellasera.it - 26 giugno). Comma 198. A decorrere dall'a.s. 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga, é determinata in misura corrispondente alle risorse finanziarie a tale scopo iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, incrementate di euro 544,18 mln nell'anno 2015, 1.853,35 mln nell'anno 2016, 1.865,70 mln nell'anno 2017, 1.909,60 mln nell'anno 2018, 1.951,20 mln nell'anno 2019, 2.012,93 mln nell'anno 2020, 2.058,50 mln nell'anno 2021, 2.104,44 mln nell'anno 2022, 2.150,63 mln nell'anno 2023, 2.193,85 mln nell'anno 2024 e 2.233,60 mln annui a decorrere dall'anno 2025.