Fase “zero”. Insegnati precari aventi diritto all’assunzione con l’immissione in ruolo ordinaria
Saranno “individuati” prima di ferragosto ed entro il mese, successivamente alle operazioni di utilizzazione e di assegnazione, otterranno la sede di servizio (sede provvisoria, per l'a.s.2015/2016). Riportiamo, in abstract, le istruzioni operative MIUR.
Saranno “individuati” prima di ferragosto ed otterranno entro il mese, successivamente alle operazioni di utilizzazione e di assegnazione, la sede di servizio (provvisoria, per l'a.s.2015/2016), sui posti vacanti e disponibili per effetto del turn over e della stabilizzazione del sostegno (21.880 + 14.747). Completata questa fase (secondo la procedura di cui all’art. 399 del T.U.), l’efficacia le graduatorie dei concorsi espletati prima del 2012 cessa e si passa alla fase 1: 10.849 assunzioni. Riportiamo, in abstract, le istruzioni operative MIUR. “Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per effetto delle cessazioni del personale docente (Turn-over). Personale docente. A.1….Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso ed aree disciplinari, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili…. A.2 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e, per le classi di concorso non bandite, quelle relative alle graduatorie dei concorsi precedenti, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. I, comma 605, letto c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti. A.3 Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso gli stessi verranno assegnati agli idonei secondo quanto indicato al periodo successivo… A.5 Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili. L'assegnazione della sede provvisoria ai neo assunti può essere effettuata anche sui posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacanti e disponibili al 31 agosto della medesima provincia…. A.7 La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21, e dall'art. 33 comma 6 e dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo…. A.9 Per quanto concerne l'assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all'art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un'unica area disciplinare. A.10 Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all'art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all'art. I, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.7, comma 9, del D.M.21105,contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.13 e A.14, 2° cpv.. A.11. Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito anche di diversi concorsi per titoli ed esami, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene si debba procedere con la formulazione di un unico elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione ai rispettivi concorsi. Nel suddetto elenco, compilato a cura dei Direttori Regionali, sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nell'ultimo concorso utile, i candidati dei precedenti concorsi ordinari, banditi nell'anno 1990 (i cui candidati possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti) e nell'anno 1999, previo depennamento degli aspiranti appartenenti alle classi di concorso bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82. A.12 Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media - dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite, nell'ordine, tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia) e in fascia aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012. A.13 L'accettazione o la rinuncia nell'ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scuola scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.10 e dal successivo A.14, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno. A.14 L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero in altra provincia anche per lo stesso insegnamento per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province. (es: presenza di candidati sia in GAE di una provincia, che in graduatoria di concorso di altra provincia) I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.13, non possono esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05…. A.16 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto. A17 E' possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010. A.18 Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009). A.19 Nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica. A.20 Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all'atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l'insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'a.s. 2015/16.