Scuola: Aggiornamenti in progress martedì 19 aprile 2011

° Ma è possibile abbassare la guardia? Segnali opposti sui diritti dei precari
Ad un convegno organizzato dalla Gilda, la Lega dice che ostacolerà i trasferimenti. Parole di ottimismo, invece, nelsito web dell’On.Antonino Russo.
L’on.Russo, che ha affiancato l’Anief nelle battaglie in difesa dei diritti dei precari della scuola, dichiara: “Dopo aver collezionato una serie di condanne e sconfitte, il Governo è vicino alla resa. Il Ministero dell’Istruzione ha deciso la riformulazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente relative al biennio 2009-2011, verranno inseriti a pettine, quindi secondo il merito, 3.000 docenti precari che hanno fatto ricorso contro i provvedimenti della Gelmini. Dopo due anni di battaglie contro i poteri forti della Pubblica Istruzione abbiamo ottenuto giustizia, è stato ripristinato lo stato di diritto…”.
(Fonti: Tonino Russo Newsletter N° 49 del 16 aprile 2011; Gazzetta di Modena – 16 aprile 2011)

 
° Illegittimi i tagli effettuati, per il biennio 2009/2011,negli organici della scuola
La sentenza Tar del Lazio 3251/2011, 14 aprile, riguardai decreti ministeriali n. 62 del 6 luglio 2009 e n. 55 del 6 luglio 2010.I tagli sono illegittimi per vizi procedurali (la mancata acquisizione preventiva del parere obbligatorio delle commissioni parlamentari competenti, e la ridefinizione degli organici con Schemi di decreto, piuttosto che con D.l.). I provvedimenti che hanno tagliato 67mila cattedre (9.600 delle quali, innalzando il rapporto alunni/docenti) non hanno efficacia giuridica. Il Miur opporrà appello al Consiglio di Stato.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) N. 03251/2011 REG.PROV.
ha pronunciato la presente sentanza, sul ricorso (…omissis…), per l'annullamento: - della circolare del MIUR n. 4 del 15 gennaio 2009 avente ad oggetto “Iscrizione nelle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, nella parte relativa alle iscrizioni nella scuola dell’infanzia e del I ciclo”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; e per quanto occorrer possa -dello schema di Piano Programmatico predisposto dal Ministero dell’istruzione Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze ed a tutt’oggi formalmente non adottato; nonché (…omissis…), - del Decreto Interministeriale n. 62 del 6 luglio 2009; - della Circolare n. 37 del 13 aprile 2010 con il quale il MIUR ha trasmesso uno schema di D.I. ed ha diramato istruzioni per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/2011, - del Decreto Interministeriale n. 55 del 6 luglio 2010 concernente la determinazione degli organici del personale docente per l’a.s. 2010/2011. Visti…(…omissis…), Relatore (…omissis…). FATTO e DIRITTO. 1. (…omissis…), 1.1. … i ricorrenti hanno depositato ulteriori motivi aggiunti con i quali hanno chiesto rispettivamente l’annullamento del Decreto Interministeriale n. 62 del 6 luglio 2009, della Circolare n. 37 del 13 aprile 2010 con il quale il MIUR ha trasmesso uno schema di D.I. ed ha diramato istruzioni per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/2011, del D. Interm. n. 55, 6 luglio 2010 concernente la determinazione organici del personale docente per l’a.s. 2010/2011. (…omissis). 2. Secondo i ricorrenti l’amministrazione avrebbe dovuto applicare, per la determinazione delle dotazioni organiche complessive, l’art. 22 cit., all’uopo emanando, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, un apposito e previo decreto. Nel caso di specie invece, l’amministrazione ha diramato la circolare n. 38/09 allegando un mero “schema” di decreto interministeriale, non ancora formalmente in vigore. A mezzo del secondo motivo di ricorso deducono altresì: Violazione dell’art. 22 comma 2 della legge 448/2001. In particolare lo schema di decreto, non solo sarebbe da ritenersi atto privo di attuale efficacia giuridica, ma sarebbe altresì approvato senza il “previo parere delle Commissioni parlamentare competenti” invece espressamente prescritto dalla norma citata. (…omissis). Ciò premesso, il Tribunale, provvedendo in via istruttoria sul punto, ha chiesto all’amministrazione chiarimenti in ordine “alle circostanze che l’hanno indotta a diramare agli uffici scolastici regionali una bozza di decreto interministeriale di concerto, piuttosto che lo schema di Piano programmatico del 4 settembre 2008, o le sole tabelle degli organici”. (…omissis). 2.1. I chiarimenti sono stati forniti con nota dell’amministrazione n. 1440 del 21 settembre 2009. Ivi si è in sintesi sostenuto che (…omissis). La ricostruzione fornita non può essere condivisa. 3.4.5.6.7.8. 9. Avuto riguardo all’esito del giudizio, alla complessità della controversia ed alla mancanza di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla i Decreti Interm. n. 62 del 6 luglio 2009 e n. 55 del 6 luglio 2010. Lo dichiara improcedibile per il resto. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso, camera di consiglio del 17 febbraio 2011.