° La questione del rinnovo delle RSU: l’attuale regime di proroga e le prospettive.
Si voterà dal 5 al 7 marzo 2012; il giorno successivo si effettuerà lo scrutinio, e dal giorno 16 si procederà all’inoltro dei verbali elettorali all'Aran. Il rinnovo interessa circa 40 mila amministrazioni, scuole comprese, e oltre 3 milioni di lavoratori. L’ANIEF sarà ai nastri di partenza ed avrà bisogno del supporto di tutti gli iscritti.
Ci sono voluti 8 mesi di trattative presso l’Aran perché, lo scorso 11 aprile, i sindacati “maggiormente rappresentativi” si rassegnassero all’inevitabile: il rinnovo degli organi elettivi è obbligo di legge e imperativo delle coscienze democratiche. E dire che le Rappresentanze sindacali unitarie del comparto scuola sono scadute nel 2009. Fu il Ministro della Funzione pubblica a prorogarle (D.lgs.150/2009) al 30 novembre, e a prospettare la riduzione da 12 a 4 dei comparti di comparti di contrattazione. Su questa riduzione e sul tema del regolamento elettorale si sono intrecciate, per mesi fino al gennaio 2011, inutili, pretestuose discussioni intersindacali. Campa cavallo. Il 3 febbraio è, però, intervenuta una buona tirata di orecchi ad opera del CdS (ne abbiamo dato notizia, in questa rubrica, il 18 febbraio): il parere “Principi e criteri di rappresentatività sindacale per il pubblico impiego”, richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; tra altro diceva: “La Sezione ritiene che il termine del 30 novembre 2010 definito dall’art. 65, comma 3, abbia natura ordinatoria e sollecitatoria, ma che esso non comporti una preclusione alla possibilità, dopo il 30 novembre 2010 e prima della definizione dei nuovi comparti previsti dalla riforma del 2009, di indire e svolgere le elezioni delle RSU, che, dopo il decorso di detto termine, ben potrebbero essere indette con riferimento alla situazione dei vecchi comparti, atteso il mancato rispetto, da parte degli attori del sistema delle relazioni sindacali del pubblico impiego, della tempistica prevista dalla legge e la conseguente incertezza sui tempi di raggiungimento dell’accordo quadro, che non può andare a detrimento del diritto dei lavoratori alla rappresentanza sindacale… Ciò che non può inferirsi dalla disposizione in commento è la conseguenza della sospensione a tempo indeterminato e comunque oltre il 30 novembre 2010, del diritto dei lavoratori del pubblico impiego ad esprimere periodicamente, alle scadenze previste, la volontà –costituzionalmente garantita (art. 38 Cost.)- di rinnovare i propri organi di rappresentanza sindacale…La norma di cui all’art. 65, com.3, del d.lgs n.150/2009 non ha espressamente in alcun modo sancito una sospensione sine die o a termine incertus…; la legge ordinaria non può comprimere il diritto alla rappresentanza sindacale se non in modo temporaneo e con cadenze certe… Ne consegue che dopo il termine del 30 novembre 2010 si riespande il diritto al rinnovo degli organi di rappresentanza sindacale di cui all’art. 42, com.3, d.lgs.n. 165/2001. Naturalmente gli eletti secondo le regole previgenti, nei comparti in corso di revisione, rimarranno potenzialmente in carica per tre anni come da disciplina contrattuale. Tuttavia se prima del decorso del predetto triennio si arriverà alla definizione dei nuovi comparti previsti dalla riforma sarà necessario indire con immediatezza le nuove elezioni, e le rappresentanze sindacali in carica secondo le vecchie regole rimarranno in carica fino all’insediamento dei nuovi eletti nei comparti revisionati”. L’inequivocabilità del parere ha indotto il Segretario generale della CGIL Susanna Camusso ad una consentanea presa di posizione, ma ci sono voluti ancora un paio di mesi di incontri intersindacali per giungere a fissare la data della tornata elettorale e alcuni step (da concludere entro il 10 dicembre 2011) di avvicinamento: - ridefinire le regole di computo della rappresentatività nel caso di affiliazione tra OO.SS.; - ridefinire l’accordo sulla costituzione delle RSU del comparto PP.AA. e sul regolamento elettorale; - ridefinire i nuovi comparti di contrattazione (e, comunque, ove malauguratamente non si giungesse all’accordo su questo punto, una clausola di garanzia impone di procedere comunque alle elezioni). All'Aran, l’accordo è stato siglato da Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Confsal, Cgu, Cse e Usae (non hanno firmato le Rdb Cub).
° Scuole primarie. Utilizzazione di docenti di musica
In assenza di maestri in possesso del diploma di conservatorio, possono essere nominati i professori delle classi di concorso a031, a032, a077 e, in via residuale, i richiedenti, appartenenti ad altre classi, che abbiano il diploma di conservatorio.
Lo stabilisce il nuovo contratto per le utilizzazioni sottoscritto il 12 maggio scorso. La utilizzazione nei licei musicali sarà possibile anche ma a condizioni molto restrittive.
(Fonte: Italia Oggi – 17 maggio 2011)