° Come le proposte di legge dei parlamentari immaginano la scuola prossima ventura
A partire da oggi, proponiamo una sommaria ricognizione comparata di quattro proposte di legge che trattano, in modo a volte differente e in altri casi coincidente, di: reclutamento, inquadramento giuridico e carriera professionale degli insegnanti; decentramento regionale e governance della scuola. Secondo l’ordine cronologico si tratta: - della proposta “C.4091 e abb.”, nel testo presentato alla Commissione Cultura e Istruzione della Camera il 15.02.2005; - della proposta A.C.953, presentata nel 2008, nel testo come riformulato il 22 luglio 2009; della proposta primo firmatario on. Goisis, presentata il 30 marzo 2010; - della proposta, firmatari on. Laratta e on. Marini, presentata il 25 febbraio 2011. Ne estrapoliamo le parti relative al reclutamento e alla carriera, senza pretesa di esaustività. Segnaliamo che negli ultimi tre lustri la legislazione riferibile all’art. 117, terzo e sesto comma, Titolo V Parte seconda Cost. è stata favorevole al decentramento delle competenze, in chiave di devolution e adesso di federalismo; ci riferiamo al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato, alle regioni e agli enti locali”), alla Legge cost. 18 ottobre 2001 n.3, e alla Legge cost. 5 giugno 2003 n.131.
Riferiamo alla prima delle quattro proposte di legge.
Scheda della proposta “Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola”
Unifica la C.4091 (Santulli, Forza Italia) e la C.4095 (Napoli, Alleanza Nazionale). In VII commissione non fu appoggiata dall’on. Letizia Moratti, allora ministro della P.I.
Governance: E’ istituito l’albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e di formazione, suddiviso in sezioni regionali. Si crea la figura dei vice dirigenti e Organismi tecnici rappresentativi, nazionale e regionali, rappresentativi della funzione docente (tengono l’albo professionale, giudicano nelle vertenze disciplinari, stabiliscono i criteri per la formazione iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti). La contrattazione dei docenti è disciplinata attraverso un'autonoma area di contrattazione CCNL . Alla elezione delle RSU partecipa solo il personale non docente delle istituzioni scolastiche.
Reclutamento: L'assunzione con contratto a t.i. si ha a seguito di procedure concorsuali per soli titoli. Al concorso possono partecipare, a domanda, docenti iscritti all'albo. Per espletare le procedure concorsuali, l'istituzione scolastica o formativa costituisce una commissione giudicatrice presieduta dal dirigente dell'istituzione e composta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi (con funzioni di segretario), e da tre “docenti esperti” interni.; l’operato della commissione giudicatrice è sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell’USR territoriale. Avverso le decisioni della commissione giudicatrice è ammesso ricorso al giudice del lavoro.
Carriera: La collocazione in livelli (docente iniziale, docente ordinario e docente esperto) non comporta sovraordinazione gerarchica. L'avanzamento dal livello di docente iniziale avviene a seguito di selezione per titoli. È disposta la valutazione quadriennale dell'attività docente per i livelli iniziale e “ordinario”. Le scuole istituiscono una commissione permanente di valutazione dell’attività dei docenti, presieduta da un ispettore ed è composta dal d.s., da 2 “docenti esperti”, da 2 genitori (nelle istituzioni scolastiche del I ciclo), o da un genitore ed un allievo (nelle istituzioni scolastiche o formative del II ciclo), nonché da un rappresentante a livello regionale. L'avanzamento nei livelli di docente avviene a seguito di selezione per titoli, tenendo conto di: competenze professionali accertate dalla commissione permanente di valutazione della scuola; valutazione espressa dal d.s.; crediti formativi posseduti e titoli professionali certificati. Alla selezione possono partecipare sia docenti interni, sia di altre istituzioni scolastiche o formative. A tale fine, gli UUSSRR istituiscono commissioni territoriali permanenti per ogni ordine e grado di istituzione, ciascuna presieduta da un ispettore, e composta da un dirigente amministrativo dell'ufficio (con funzioni di segretario), e da 3 “docenti esperti”. Incarichi aggiuntivi, rispetto all'insegnamento, retribuiti con fondi del fondo di istituto, possono essere conferiti ai “docenti ordinari” o ai “docenti esperti”. All'interno di ciascun livello resta la progressione economica di anzianità. Il docente “esperto” può assumere responsabilità in: attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento dei dipartimenti e gruppi di progetto, di collaborazione col d.s.