Scuola: Aggiornamenti in progress - lunedì 20 giugno 2011

° Che cosa la Scuola deve attendersi dal Dl Sviluppo
La Camera dei deputati dovrebbe vararlo entro martedì (mercoledì, a Montecitorio ci sarà la delicata verifica politica sollecitata dal presidente Napolitano). Nel frattempo il dl passerà all’esame del Senato, ed anche qui verrà probabilmente blindato nel testo attuale, perché eventuali modifiche comporterebbero la necessità di un terzo esame (nuovamente alla Camera), e i tempi della vigenza del decreto sono stretti. Pertanto, ci è utile conoscere il testo attuale dell’art.9 (che riguarda: la Fondazione per il merito universitario; il piano triennale delle assunzioni nella Scuola; il divieto dell'immissione in ruolo automatica del personale scolastico anche se titolare di un triennio di contratti a t.d.; la triennalità di vigenza delle GaE, prima del prossimo rinnovo, e la possibilità di trasferire la titolarità in una sola provincia; il vincolo quinquennale, per il personale scolastico neo immesso in ruolo, di permanenza nella provincia di assegnazione, prima di poter chiedere trasferimento, utilizzazione o assegnazione provvisoria ad altra provincia. Riportiamo alcuni passi dell’art.9.

Art. 9 Scuola e merito. Artt. Da 1 a 16 Omissis. 17. Per garantire continuita' nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e' definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano puo' prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 - 2011di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 - 2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano e' annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto." 19. Il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 e' fissato al 31 agosto di ciascun anno. 20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e' cosi' modificato "a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilita' di trasferimento in un'unica provincia". 21. L'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cosi' come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' sostituito dal seguente "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'".

° Bacchettato dal Tar Lazio sulla questione delle classi sovraffollate, il Miur si è appellato al CdS, con il risultato che….
Il Codacons può adesso avviare una class-action che potrebbe costare cara all’erario

Chiamato da un ricorso collettivo (Codacons) a pronunciarsi in merito allo sforamento del numero limite di alunni per classe scolastica (anche 30 e più alunni, in aule che non hanno i necessari requisiti di cubatura), il Tar aveva bacchettato il Miur; lo stesso ha fatto il Consiglio di Stato, in appello. E questa volta il Miur annuncia che è imminente il varo del piano per l’edilizia al quale lavora da tempo. Guarda la coincidenza. Scene da Striscia la notizia, quando gli intervistati sono colti con le dita nella marmellata. E’ confermato, dunque, che per ogni questione che deve affrontare, il Ministro ha bisogno di doppia spiegazione, dalla magistratura, e qualche volta tripla (come nel caso della nostra vertenza sul “pettine”, che giunse dal Tar del Lazio al CdS, e da questo alla Consulta). Un certo numero di edifici scolastici (due su tre, secondo i partiti di opposizione) non è a norma di legge.
(Fonte: Il Messaggero – 16 giugno 2011)