° Integrazione degli alunni con disabilità: abusi e violazioni a scuola
Quanto segue è in un comunicato istituzionale del dirigente dell’Ufficio VII, Ambito Territoriale scolastico per la provincia di Bari; riportiamo alcuni passi salienti.
“… sono venuto a conoscenza di un episodio che supera l’immaginabile e va ben oltre la mancata realizzazione di quell’effettiva integrazione che è un inviolabile diritto sancito definitivamente dalla Legge-quadro n.104 del 1992, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate…. la mia interlocutrice, ritenendosi “reclusa”, mirava alla maggiorazione del punteggio in quanto sarebbe stata costretta dalla sua dirigente scolastica ad effettuare sistematicamente – per l’intero anno scolastico – interventi educativi e didattici sull’alunno disabile, relegata in un’aula diversa da quella destinata al gruppo classe di appartenenza… Per di più, la dirigente in questione avrebbe imposto alla docente di chiudere a chiave la porta dell’aula, per evitare che l’alunno in parola potesse uscire e dirigersi altrove in maniera incontrollabile. Alla citata insegnante di sostegno sarebbe stato imposto anche di provvedere alla cosiddetta “assistenza alla persona” (naturalmente non di sua competenza), nonché di lasciare l’alunno solo in aula, chiuso all’interno della stessa, ogni qual volta la docente medesima doveva allontanarsi… La docente sarebbe stata altresì “costretta”, sulla base di un accordo tra dirigente e genitori dell’alunno, finanche a trascorrere del tempo con il ragazzo in orario extracurriculare, accompagnandolo in un centro commerciale ed ai giardini pubblici… quanto denunciato potrebbe integrare – a carico del Capo d’Istituto – una condotta suscettibile di valutazione sotto il profilo della responsabilità disciplinare e, conseguentemente,
sanzionabile per violazione degli obblighi di cui all’art. 14 del vigente CCNL relativo alla Dirigenza scolastica. Si potrebbe, inoltre, ipotizzare che nella fattispecie si sia realizzato un “sequestro di persona” (art. 605 c.p.) e/o una “sottrazione di incapace” (Art.574 c.p.), che – in quanto veri e propri reati – andrebbero sottoposti al vaglio della Magistratura penale… ho avvertito l’esigenza di richiamare su di essa l’attenzione delle SS.LL. esclusivamente perché desidero evitare che fatti analoghi abbiano a ripetersi in futuro”.
° Personale permanentemente inidoneo alla funzione docente
Torniamo a parlare del personale dichiarato permanentemente inidoneo all’insegnamento (art.19 comma 12 della Manovra correttiva di bilancio), per aggiungere alcune delle precisazioni fornite, in merito, da Tuttoscuola.
Il Comma 12 stabilisce: “Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all’Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. I docenti interessati dal provvedimento sarebbero più di 5mila, e con l’attuazione del provvedimento l’erario ricaverebbe un risparmio che Tuttoscuola calcola in circa 200 milioni annui. L’iniziativa del Governo può avere successo, spiega Tuttoscuola, perché la Riforma Brunetta ha ormai abolito il potere di disapplicazione di norme non gradite al sindacato: “Da circa 37 anni nella scuola statale vige l’istituto normativo della collocazione fuori ruolo dei docenti per motivi di salute, poi utilizzati in altri compiti presso le scuole (biblioteca, supporto didattico, ecc.). Lo prevedeva inizialmente l’art. 113 del decreto delegato dpr 417/1974, trasferito poi nel Testo Unico all’art. 514, prima che con la privatizzazione del rapporto di lavoro diventasse materia contrattuale regolata dall’art. 17 del CCNL del comparto scuola. E, proprio perché materia contrattuale, i tentativi di rivedere l’utilizzo di questo personale per contenerne le spese di mantenimento hanno sempre trovato ostacolo da parte sindacale. In effetti questo personale fuori organico costituisce una spesa aggiuntiva rispetto all’ordinamento, anche se il loro utilizzo è risultato spesso prezioso per le scuole dove prestano servizio. Ma questa volta, caduto con le norme Brunetta l’intervento previsto dalla manovra potrebbe avere successo e azzerare i costi di questo personale fuori quota”. (Fonte: TuttoscuolaNEWS n. 498, 11 luglio 2011)