I lavori della VII commissione della Camera sull’atto del governo n.205 (2)
Seguitiamo a presentare passi del “parere” espresso lo scorso 26 maggio sullo Schema di Regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti, favorevole a maggioranza, e i passi corrispondenti del parere contrario espresso dalla rappresentanza del PD. L’argomento è la collaborazione scuola-università.
Parere di maggioranza (favorevole):“…rilevato che nel consiglio di corso di tirocinio, organo che rappresenta il terreno di incontro fra scuola e università, occorre garantire una rappresentanza equilibrata delle due realtà;... tenuto conto dell’ esigenza di contemperare la necessità di cambiamento con quella di non sottoporre il sistema universitario ad ulteriori tensioni, e di procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento,… esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:…11) al medesimo articolo 10, al comma 4, occorre garantire una rappresentanza equilibrata della componente scolastica e di quella universitaria nell’ambito del consiglio del corso di tirocinio; 12) all’articolo 11 è necessario prevedere per i tutor meccanismi certi e rigorosi di selezione e di premialità;…..e con le seguenti osservazioni: a) all’articolo 6, a fini di coordinamento normativo, al comma 5, quando si parla della Commissione esaminatrice, occorre inserire un riferimento all’articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale 26 maggio 1998 e, quando si citano i tutor, è necessario un riferimento all’articolo 11 dello schema di decreto, che disciplina la relativa figura;….h) con riferimento all’articolo 12, comma 3, si valuti l’opportunità di inserire tra i criteri per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche anche il Piano dell’offerta formativa (POF)..”.
Parere di minoranza (contrario):… questo regolamento non sostiene una reale, equilibrata interazione tra Università e scuola… e, soprattutto per la formazione dei docenti di scuola secondaria, fa prevalere gli interessi dei settori scientifico-disciplinari universitari… L’idea di un tirocinio formativo attivo svolto sotto la preponderante regia dell’Università non giova alla scuola. Così come non ricade positivamente sulla scuola che sia l’Università a rilasciare l’abilitazione all’insegnamento…. che si dovrebbe conseguire (dopo l’anno di tirocinio nella scuola) previo superamento di concorso pubblico, bandito dal MIUR…. l’Università è in testa ad ogni espressione di sviluppo della professione docente, mentre si ignorano le competenze degli insegnanti, si confina il sapere scolastico in un ambito di minorità, si sottraggono alla scuola alcune condizioni per esercitare l’autonomia…. Le Istituzioni Scolastiche autonome sono emarginate: esse debbono invece avere di diritto un ruolo paritetico all’Università nella programmazione con il tirocinante dei laboratori del II anno, nella programmazione e conduzione del tirocinio, sotto la responsabilità del d.s. e del docente tutor, nella designazione da parte del d.s. di docenti esperti per i laboratori del II anno, nella valutazione finale del tirocinio da parte del d.s. con il parere del docente tutor, nella valutazione finale nell’esame abilitante con la presenza del d.s. e del docente tutor. Il sistema scolastico perciò dovrebbe essere coinvolto in modo più significativo nella progettazione e nella realizzazione del percorso di formazione iniziale… con una precisa corresponsabilizzazione negli organismi decisionali… Considerato che occorre assicurare una stretta interazione ed un maggiore equilibrio tra Università e scuola nella formazione iniziale dei docenti.. appare strategica la presenza di un riferimento unitario regionale che veda la collaborazione tra università, autonomie scolastiche, Ufficio Scolastico Regionale, anche al fine di assicurare il necessario collegamento strategico tra la formazione iniziale e la formazione continua… Lascia interdetti la rigida previsione di una durata massima di 4 anni dell’incarico tutoriale e la sua assoluta non prorogabilità che rischia di disperdere e non valorizzare le competenze e la professionalità acquisite. Parrebbe invece opportuno prevedere la valutazione del titolo di supervisore di tirocinio (di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315), come titolo preferenziale per la selezione futura di tutor coordinatori e di tutor organizzatori. Lascia interdetti la rigida divisione tra tutor coordinatori, quasi degli amministrativi burocratizzati, e i tutor dei tirocinanti, con funzioni propriamente didattiche, di sostegno ed orientamento.
Incertezza circa gli effetti della correzione di bilancio sul blocco del sostegno
Nel testo, come pubblicato nella G.U. dello scorso 31 maggio permane la deroga per gli alunni disabili gravi, secondo la definizione di gravità data dalla legge 104.
Il comma 15 dell'articolo 9 della manovra finanziaria dice: “Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente, da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Nella Legge 104, la definizione di disabilità grave è la seguente: «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».
(Fonte: Sara De Carli -VITA.IT La voce del non profit - 01 Giugno 2010)