° Le imminenti assunzioni di personale docente, educativo ed ATA
Riportiamo passi del D.M. n. 74, 10 agosto 2011
“ART. 1. Contingente. 1.1 Il contingente di 10.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, con retrodatazione all’anno scolastico 2010/2011 è da effettuarsi, come previsto dal D.I. del 3 agosto 2011, utilizzando le graduatorie ad esaurimento vigenti nell’a.s. 2010-2011; 1.2 Il contingente di 20.300 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, relativo all’anno scolastico 2011/2012 è da effettuarsi utilizzando le graduatorie ad esaurimento relative al 2011/2012 – 2012/2013 e 2013/2014.
ART. 2. Personale docente ed educativo. 2.1 Il contingente di assunzioni di cui all’articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l’intero a.s., dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria. 2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli indetti nell’anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, c. 605, lett. c) legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all’art. 3 e all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento. 2.4 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi… Al personale assunto a t.i. viene assegnata una sede provvisoria.
ART. 3. Personale Ata. 3.1 Nell’ambito del contingente complessivo di 36.000 unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a t.i. in ciascuna provincia del personale ATA viene determinato, tenendo conto, prioritariamente, di quei profili professionali numericamente e qualitativamente destinati a permanere a conclusione dell’intero processo di razionalizzazione e, poi, delle disponibilità di posti residuati dopo l’espletamento delle procedure di mobilità di cui al CCNI 16.02.2010… 3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti per l’intero a.s., dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dal CCNI 15.07.2010. 3.3 Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 ed hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate, prioritariamente, in base alle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi indetta ai sensi della O.M. 10.7.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’ art. 6, comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, - ovvero, in caso di esaurimento delle stesse, in base alle graduatorie di cui all’art. 9 del CCNI 3.12.2010 concernente la mobilità professionale dall’area inferiore all’area immediatamente superiore, successivamente, secondo le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nel D.M. 14 dicembre 1992, concernente i concorsi per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo. 3.4 Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 ed economica dal 1° settembre successivo al superamento da parte dell’interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione….
° Illegittima la norma della Provincia autonoma di Trento sul punteggio di residenza
Lo stabilisce una sentenza (la n.242 del 25 luglio 2011) della Corte costituzionale. Dichiara illegittima, anche, sempre in riferimento a Trento, la procedura di inserimento in “coda” e non “a pettine” degli abilitati provenienti da altra provincia.
La Provincia di Trento aveva stabilito che si attribuissero 40 punti ai professori che avessero prestato servizio per tre anni scolastici continuativi nelle scuole locali.
(Fonte: ItaliaOggi - 10 agosto 2011)