° Legge 15 luglio 2011, n. 111: innovazioni in materia previdenziale
Riportiamo, in sintesi, i contenuti della Nota operativa Inpdap n.27 del 21 luglio 2011, inviata dalla direzione centrale previdenza uff.I alle sedi periferiche, in materia degli effetti prodotti dalla legge n.111/2011 sulle prestazioni erogate dall’Istituto.
Disposizioni di immediata applicazione. 1- Interpretazione autentica in merito alle variazioni dell’indennità integrativa speciale al raggiungimento dell’età pensionabile (art. 18, commi 6-9). Il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 21 legge n.730/1983: le percentuali d’incremento della indennità integrativa speciale previste vanno corrisposte nell’aliquota massima calcolata sulla quota dell’indennità medesima spettante in proporzione all’anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data del 6 luglio 2011, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell’Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
2- Contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis). E’ introdotto, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione da applicarsi a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino 90.000 euro lordi annui. La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti sopra indicati è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.
L’Inpdap attuerà la citata disposizione a partire dalla rata di agosto, comunicando agli interessati l’avvenuta trattenuta ed il relativo importo mediante invio di uno specifico cedolino con l’evidenziazione della voce relativa. Per il computo del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento.
Disposizioni aventi effetto a partire dal 2012; modificazioni in materia previdenziale.
1 - Modifica al sistema di rivalutazione automatica delle pensioni (art. 18, comma 3). Per gli anni 2012 e 2013, è modificata la perequazione delle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps per le quali essa è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e nella misura del 70 per cento.
2 - Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione (art. 18, comma 4). E’ modificato il sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione previsto dall’articolo 12, commi 12-bis e 12-ter della legge n. 122/2010. In particolare, l’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita individuata dall’Istat, già programmato dal 1° gennaio 2015, viene anticipato al 1° gennaio 2013 ed il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall’Istat a partire dall’anno 2011 e reso disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia ovvero i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i. (c.d. sistema delle quote) sono incrementati di 3 mesi. Schema riepilogativo degli effetti derivanti dalla disposizione in esame, nell’anno 2013:
Requisito anagrafico pensione di vecchiaia
65 anni e 3 mesi
Requisiti pensione di anzianità (quota 97 e 3)
61 anni e 3 mesi + 36 anni di contribuzione
62 anni e 3 mesi + 35 anni di contribuzione
3 - Pensioni di reversibilità (art. 18, comma 5). Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. In tal caso la riduzione dell’aliquota di riversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.
4 - Accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva. Chi matura nel 2012 il diritto a pensione col solo requisito di massima anzianità contributiva (40 anni), indipendentemente dall’età anagrafica potrà accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del predetto requisito (12 mesi per “finestra mobile”, prevista dalla l.n.122/2010, più un mese di posticipo). Chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensionamento decorsi 14 mesi dal raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva; chi matura il diritto a partire dal 2014 potrà accedere al pensionamento decorsi 15 mesi dal raggiungimento del requisito.
° Nuove regole per l’erogazione della buonuscita ai dipendenti pubblici
In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, il pensionato percepirà la liquidazione dopo 24 mesi; in caso di cessazione del rapporto per raggiunti limiti d’età o per anzianità massima di servizio, la percepirà entro sei mesi. Una deroga è prevista per il personale della scuola che maturi i requisiti pensionistici entro il 2011.
Riportiamo alcuni passaggi da un articolo di Daniele Cirioli.
“La buonuscita può attendere: due anni, per la precisione. … La misura colpisce tutti i dipendenti pubblici: di amministrazioni dello Stato; istituti e scuole; aziende statali; regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi e loro associazioni; istituzioni universitarie; istituti autonomi case popolari; camere di commercio e loro associazioni; enti pubblici non economici; amministrazioni, enti e aziende del SSN. ….: Una deroga è prevista per il personale della scuola: a quello che matura i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2011 continua ad applicarsi la vecchia disciplina. In tal caso, la buonuscita è erogata tra 181 e 270 giorni se relativa a una qualsiasi causa di cessazione; nel termine di 105 giorni se relativa al collocamento a riposo per limiti d’età o di servizio oppure per collocamento a riposo d’ufficio…”.
(Fonte: ItaliaOggi - 20-08-2011)