° Ok dal Tar Lazio all’ANIEF
Il Tar del Lazio ha ammesso, con riserva, circa 400 candidati ricorrenti, assistiti da noi dell’ANIEF, che il Miur aveva escluso. Continueremo ad adoperarci per la partecipazione dei precari al concorso dd.ss. Intervista di la Repubblica a Pacifico.
I beneficiari sono docenti di ruolo (con 5 anni di servizio tra ruolo e preruolo), o docenti precari (con cinque o più anni di servizio nella scuola pubblica). La ratio dell’ordinanza è quella stessa sussunta ad altre ordinanze favorevoli ai precari: una direttiva della UE impone il riconoscimento dei diritti del lavoratore precario, in analogia a quanto riconosciuto al personale di ruolo. Di seguito, riportiamo un brano dall’articolo di Salvo Intravaia (la Repubblica, 3 ottobre) Per la prima volta in Italia, al concorso a preside potranno partecipare anche i docenti precari. Lo ha deciso il Tar Lazio che, a seguito di un ricorso presentato nelle scorse settimane dall'Anief (l'associazione nazionale insegnanti ed educatori della formazione), ha sospeso la parte del bando di concorso che fa preciso riferimento al requisito del servizio di ruolo prestato per essere ammessi a partecipare alla selezione. Il bando prevede che, oltre alla laurea quinquennale, possano partecipare i docenti con almeno 5 anni di ruolo. Ma una direttiva dell'Unione europea stabilisce che il servizio prestato come precario debba essere valutato a tutti gli effetti. Anche, quindi, come requisito per l'ammissione al concorso a preside… Per Marcello Pacifico, presidente dell'Anief, si tratta di una "vittoria". "Non può esistere un servizio di serie A (quello prestato dopo il ruolo) e uno di serie B (quello prestato da supplente). Questa decisione dei giudici - prosegue - conferma, ormai, come il diritto comunitario, spesso più attento alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, sia vincolante per il diritto interno. Ora tocca agli aspiranti candidati dimostrare le proprie capacità per vincere un concorso difficile per esercitare il ruolo di dirigente nella scuola dell'autonomia".
° Provvedimenti di riconoscimento della professione di docente – Direttiva comunitaria 2005/36 - Inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto.
Il Miur, D.G. per gli Ordinamenti e per l’Autonomia Scolastica - Ufficio IX – ha diramato, in merito, una Nota di chiarimento. Ne riferiamo il contenuto, in parte.
L’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto dei cittadini comunitari in possesso di decreto di riconoscimento della professione di docente rilasciato dalla Direzione Generale è regolato da norme adottate ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 recepita dal d.lgs. n. 206 del 6 novembre 2007: è consentito accedere alla professione corrispondente per la quale gli interessati sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle condizioni previste dall’ordinamento italiano. Il Miur, quindi, riconosce l’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado ai cittadini comunitari abilitati nella corrispondente professione in Paesi diversi dall’Italia; chi ha il decreto di riconoscimento professionale rilasciato dal MIUR possiedono, conseguentemente, il titolo utile per l’accesso alle graduatorie d’istituto di II, così come, espressamente previsto dall’art. 2 del D.M.n.62 -13 luglio 2011. …Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, la scuola deve limitare il controllo all’accertamento del possesso, da parte della persona interessata, del decreto di riconoscimento adottato dal MIUR, dichiarato nelle domande dalle persone interessate, e alla coerenza tra l’insegnamento richiesto per l’inserimento nelle graduatorie e l’insegnamento o gli insegnamenti riconosciuti dal Miur, indicati per esteso nel dispositivo del decreto medesimo. La scuola non è tenuta a entrare nel merito della formazione professionale già analizzata dal Miur. L’istituto giuridico dell’equipollenza è cosa ben diversa dall’istituto giuridico del riconoscimento professionale. L’equipollenza dei titoli di studio accademici conseguiti all’estero, è l’esito della procedura mediante la quale l’Università, il Conservatorio o l’Accademia determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito in un Paese diverso dall’Italia con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano. Il possesso del decreto di equipollenza è titolo utile per l’accesso alla III fascia. In tali casi, oltre all’equipollenza del titolo deve richiedersi il requisito dell’accertamento della competenza linguistica italiana (terzo comma, art. 9 e D.M. 13 giugno 2007) che, secondo le disposizioni vigenti impartite con C.M. 81 del 26 settembre 2010 che annulla e sostituisce la CM n.39 del 21 marzo 2005, è attestata dall’università per stranieri di Perugia o di Siena. Per quanto riguarda, invece, la valutazione dei servizi prestati all’estero si rimanda alla Tab. A del decreto ministeriale 13 giugno 2007.