Scuola: Aggiornamenti in progress - Martedì 18 ottobre 2011

° I curricula vitae dei dirigenti scolastici. Il MIUR li sollecita (inascoltato)
L’autorevolezza del MIUR agli occhi dei dd.ss. non vorremo misurarla dal numero dei solleciti necessari perché ottemperino all’obbligo sancito nella legge 18 giugno 2009 n.69, art.21 comma1 e nelle CC.MM. Dipart. Funzione Pubblica nn. 3 e 5/2009.

L’art. 21 della legge 69/2009 (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale), al I comma fa obbligo alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive mod., di pubblicare nel proprio sito internet, non solo le retribuzioni annuali, ma anche i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica, i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Che a due anni dall’entrata in vigore della norma (di iniziativa del ministro Brunetta) meno del 2% (solo 144 dd.ss. su 8mila, secondo quanto scrive Mario D’Adamo, ItaliaOggi, 11.10.2011) abbiano ottemperato all’obbligo suscita, a parte il merito della questione, parecchia perplessità circa il funzionamento della gerarchia ministeriale. Volendoci limitare ai solleciti recenti, segnaliamo quello dello corso agosto (MIUR prot. n. AOODGPER.6707 del 25 agosto 2011) e quello dello scorso settembre (prot.n.7501 sito MIUR Prot.n.AOODGPER.8360, 21 settembre 2011. Ora la Direzione Generale per il Personale scolastico, Ufficio II ha messo (13 ottobre 2011) a disposizione dei dd.ss. una “Guida Pubblicazione Curriculum vitae - S.I.D.I.” per facilitare la pubblicazione del curricolo personale (Nota prot. n.8360). Se son rose… La mancata comunicazione, o aggiornamento dei dati è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dd.ss.

° Personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute
L’on.Alessandra Siragusa ha presentato una circostanziata interrogazione (12 ottobre), alla Gelmini, sull'inquadramento coatto del personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, nei ruoli del personale ATA. Riportiamo i passi sulle maggiori criticità del provvedimento

“Premesso che:…. si è di fatto stabilito che: il passaggio al ruolo ATA non prevede la scelta della sede; l'assegnazione di sede definitiva è attribuita solo a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013; al personale che transita nei ruoli ATA viene mantenuto il livello stipendiale mediante assegno riassorbibile che non aumenta fino all'equiparazione con il personale ATA e, per la parte dell'assegno, non è pensionabile; nel ruolo di personale ATA si sarà considerati sani, ovvero idonei alla funzione, e pertanto la normativa riguardante l'idoneità sarà diversa: eventuali richieste di inidoneità ATA dispenseranno soltanto da alcune mansioni; il passaggio al ruolo ATA è irreversibile, ovvero per tali docenti non vi è più la possibilità di reintegro in cattedra in caso di miglioramento dello stato di salute; il passaggio ad altra amministrazione è obbligatorio ma deve essere emanato un decreto per l’attuazione; fino a quando non vi è il decreto per il nuovo inquadramento si resta docenti fuori ruolo; non è chiaro tuttavia: quali saranno i criteri (punteggi, precedenze, e altro) per l'assegnazione provvisoria della sede, né quelli per l'assegnazione definitiva; i posti accantonati sarebbero un terzo dei presunti aventi diritto, per cui occorre capire cosa faranno i rimanenti due terzi; bisognerà assegnare i posti rimasti liberi al personale ATA, non è chiaro inoltre come verranno determinate pensioni e liquidazione, come avverrà la formazione in servizio per chi non ha le competenze amministrative necessarie, quanto durerà e come verrà pagata; cosa succederà nel caso in cui un docente passato al ruolo di ATA non fosse più nelle condizioni di svolgere tutte le mansioni attribuite né se si potrà usufruire della mobilità intercompartimentale; coloro che usufruiscono della legge 104 per sé o per un familiare sono inamovibili pertanto occorre definire come tale situazione si concili con l'assegnazione ad una diversa sede nel ruolo ATA o con la mobilità intercompartimentale che dovrebbe essere regolata da apposito decreto di prossima emanazione; …. se alla luce di quanto illustrato in premessa non ritenga di assumere iniziative normative dirette a ripensare a quanto stabilito col d.l.n 98/2011, e definire un ruolo specifico nell'amministrazione per docenti inidonei; se non ritenga possibile istituire un contingente di docenti fuori ruolo che, a richiesta delle scuole, possa svolgere il servizio di responsabile della biblioteca…; se non ritenga altresì di dover chiarire i tanti interrogativi di cui in premessa….
(Fonte: Newsletter di Alessandra Siragusa, 14 ottobre 2011)