Scuola: Aggiornamenti in progress - venerdì 21 ottobre 2011

° Culpa in vigilando e culpa in educando. Un documento sulla importante materia.
Lo studio è stato elaborato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, inoltrato (Circ. Reg. n.333 del 09.09.2011) ai DD.SS. in sede regionale ed è stato condiviso con le associazioni dei genitori membri del Forags. Ne diamo breve sintesi. Il testo si legge su: www.piemonte.istruzione.it/normativa/2011/092011/norm0911.shtml

Le norme giuridiche di riferimento. L’obbligo di sorveglianza sui minori che grava sul “precettore” trova, come anche quello facente capo ai genitori (di cui al 1° comma dell’art. 2048 c.c.), il proprio fondamento giuridico nel 2° comma dell’art. 2048 c.c,… Con riferimento ai genitori, invece, occorre considerare - oltre al 1° comma art. 2048 c.c. … l’art. 30 Cost…. La funzione educativa della scuola ha un ruolo assolutamente residuale, strumentale alla funzione di istruzione ad essa spettante in via prioritaria e, di fatto, limitata all’attribuzione di un potere disciplinare sugli alunni. L’obbligo di educazione riguarda invece primariamente il rapporto genitore-figlio minorenne e sopravvive all’affidamento a terzi del minore, ponendosi quale obbligo non alternativo, bensì concorrente con quello di vigilanza. Ciò comporta che, accanto all’eventuale culpa in vigilando dell’istituzione scolastica, ben possa ravvisarsi anche una culpa in educando dei genitori. A completamento del quadro normativo occorre poi considerare il profilo processuale. Il 3° comma dell’art. 2048 c.c., in particolare, dispone che “Le persone indicate dai commi precedenti (ovvero i genitori, il tutore e i precettori) sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto” … cioè di aver adottato quelle azioni che – secondo le circostanze contingenti – apparivano idonee ad evitare il danno…
Lo studio prosegue citando un gran numero di pronunce della Cassazione, distinte in 6 specie:
1) Sul contenuto del dovere genitoriale di educazione (cita 3 sentenze della Cassazione civile - sez. III – degli anni 1997 e 2009). 2) Sull’onere probatorio gravante sui genitori: la presunzione della culpa in educando (cita ben 10 sentenze della Cassazione civile - sez. III – degli anni 1986, 1996, 1998, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008 e 2009). 3) Sul contenuto del dovere di vigilanza dell’insegnante: la c.d. “culpa in vigilando”. Come già accennato, il permanere della culpa in educando in capo ai genitori non esclude la sussistenza della culpa in vigilando attribuibile a chi, nel caso di specie, è tenuto alla vigilanza (in genere l’insegnante). Occorre tuttavia contestualizzare e chiarire il preciso contenuto di tale responsabilità. Secondo un principio più volte enunciato dalla Cassazione (ex multis Cass. civ. – Sez. III - Sent. 10/12/1998 n. 12424, Cass. civ. – Sez. III - Sent. 23/06/1993 n. 6937, Trib. Milano – Sez. V – Sent. 14/03/2002 n. 3452), infatti, “in tema di responsabilità civile ex art. 2048 cod. civ., il dovere di vigilanza dell’insegnante va commisurato all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto”. In particolare esso “(..) ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l’avvicinamento di costoro all’età del pieno discernimento, esso si affievolisce al punto che il suo espletamento non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi”. In base al principio così formulato, la Cassazione ha confermato la decisione del merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento di un allievo quindicenne di un istituto tecnico che, nel corso dell’intervallo ed in assenza di sorveglianza da parte degli insegnanti, aveva riportato lesioni (Cass. civ.– Sez. III - Sent.23/06/1993 n. 6937). 4) Sull’onere probatorio gravante sull’insegnante: la presunzione della culpa in vigilando (cita 7 sentenze della Cassazione civile - sez. III – degli anni 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2008. Cita 2 sentenze del Trib. Bologna, degli anni 2003 e 2004, e una sentenza del Tribunale di Milano, Sez. X).
5) Sul possibile concorso di colpa tra genitori ed insegnanti (cita 2 sentenze della Cassazione civile - sez. III – degli anni 1998 e 2000. 6) Sulla natura della responsabilità, sul danno cagionato dall’alunno a se stesso e sull’esclusione della legittimazione attiva degli insegnanti statali (cita una sentenza delle Sezioni Unite civili Cass, del 2002. Cita 5 sentenze della Cassazione civile - sez. III – degli anni 2002, 2003, 2005 e 2010). In conclusione si riporta un passo dalla nota MIUR prot. n. 3602/P0 del 31/07/2008: “La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità”.

° CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 20 BORSE DI FORMAZIONE TECNICA PER GIOVANI DIPLOMATI
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE -
Bando n. 14274. Concorso per il conferimento di 20 borse di formazione tecnica per giovani diplomati

È indetto un concorso per titoli ed esame-colloquio colloquio - che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza - a n. 20 borse di studio di formazione tecnica per giovani dipomati, da usufruire presso le Strutture dell'I.N.F.N, indicate nell'allegato n. 1, nell'ambito dei seguenti indirizzi:
MECCANICO
ELETTRONICO
INFORMATICO

Le borse di studio, di durata annuale, sono rinnovabili per un ulteriore anno secondo le modalità di cui ai successivi artt. 11 e 12 del bando di concorso e saranno utilizzate dai vincitori presso la sede assegnata.
L'importo annuo è di €12.000,00
Scadenza: 31 ottobre 2011

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema unito al presente bando (allegato n. 2) , sottoscritte dagli interessati, devono essere inoltrate, a mezzo raccomandata A.R., all'I.N.F.N. - Direzione Affari del Personale, Ufficio Borse di Studio e Assegni di Ricerca, via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (Roma).
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Concorso Nazionale  “Il futuro nella nostra mente”
Regolamento
Art. 1  Finalità
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e FIABA Onlus, al fine di potenziare il livello di conoscenza delle diversità e favorire l'integrazione di ciascun individuo superando limiti e pregiudizi che incidono sulla qualità di vita (Total Quality) e sulle pari opportunità indicono il concorso - rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie – “Il futuro nella nostra mente”.
Art. 2 Destinatari
Possono partecipare al concorso singoli studenti, classi o gruppi di studenti di classi diverse delle scuole primarie, secondarie di I grado e II grado.
Art. 3 Tipologia di elaborati ammessi al concorso
Il bando di concorso prevede la realizzazione di uno spot o di un cortometraggio.
Lo spot dovrà avere una durata di minimo 30 secondi fino ad un massimo di 1 minuto.
Il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 5 minuti fino ad un massimo di 10 minuti.
Tutti i partecipanti devono attenersi alla normativa europea in materia di copyright. Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca I progetti non devono contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che possono nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone, o che possano incoraggiare la persecuzione di individui per razza, opinione, nazionalità, sesso, professione o credo. Non devono altresì incoraggiare il crimine o incoraggiare ad infrangere la legge.
Art. 4  Iscrizione e termine di consegna degli elaborati
I singoli studenti, i gruppi o le classi che intendono partecipare al concorso dovranno inviare, entro e non oltre il 20 febbraio 2012, gli elaborati su supporto digitale (DVD, Penna USB) con l’allegata scheda dell’opera (Allegato 1) compilata in ogni sua parte agli Uffici Scolastici Regionali del proprio territorio di competenza.
Gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno ad una prima selezione a livello regionale, selezionando 6 opere (due per ogni ordine e grado di istruzione). Gli USR invieranno, entro e non oltre il 30 marzo 2012, gli elaborati corredati dalla scheda dell’opera, all’Ufficio III – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – Viale Trastevere, 76/A 00153 Roma.
Art. 5  Tematiche degli elaborati
Le opere devono essere in grado di favorire l'integrazione di ciascun individuo, superando limiti e pregiudizi che incidono sulla qualità di vita (Total Quality) e sulle pari opportunità, attraverso l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali.
Art. 6 Commissione esaminatrice Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
La commissione nazionale, composta ai sensi del seguente art. 7, valuterà le opere inviate da ciascun Ufficio Scolastico Regionale, a suo insindacabile giudizio, le migliori proposte. La premiazione avverrà entro il mese di maggio 2012.
I materiali potranno successivamente essere utilizzati per le campagne istituzionali informative e di sensibilizzazione elaborate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da FIABA Onlus e per fini didattico-formativi, escludendo ogni utilizzo commerciale che non tuteli gli interessi degli autori.
Tutti gli elaborati presentati non verranno restituiti.
Art. 7  Valutazione e premiazione
Una commissione, composta da rappresentati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentanti di FIABA Onlus e da esperti del settore, valuterà i lavori pervenuti e proclamerà i vincitori.
Il giudizio della commissione è insindacabile.