° Concorso "Il senso della biodiversità. Acqua, vita per tutti"
Il concorso, indetto dal Miur e dal V.I.S. (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado.
Obiettivo dell’iniziativa è di promuovere tra gli studenti la consapevolezza della correlazione tra accesso all'acqua e salvaguardia del diritto alla vita, nonché quello di promuovere negli studenti l'acquisizione di maggiori competenze e conoscenze sulla causa dei fenomeni della siccità. Le scuole interessate all'iniziativa dovranno inviare, su carta intestata della scuola aderente, entro il 31 gennaio 2012, una richiesta di adesione al concorso, presso la sede nazionale del VIS – VIA APPIA ANTICA 126 – 00179 ROMA, o all'e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , contenente i dati anagrafici della scuola e il nominativo del dirigente scolastico e del referente del progetto.
° “1861 – 2011 Italiane e italiani in formazione”
E’ l’argomento della tre giorni di studio organizzata dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. Introdurrà il prof. Gaetano Domenici.
Giovedì 3 novembre, i lavori si terranno nella sede di Piazza della Repubblica 10, aula 1, e le due sessioni inizieranno alle ore 10 e alle ore 17. Venerdì 4 novembre, i lavori si terranno nella sede di Via Milazzo 11, aula Volpi e le due sessioni inizieranno alle ore 10 e alle ore 17. La conclusione si avrà nella mattina del sabato (inizio ore 9,30), nella sede di Via Milazzo. INFO: Carmela Covato, Marina D’Amato, Carlo Felice Casula, Facoltà di scienze della formazione.
° Interrogazioni parlamentari, al ministro Gelmini
Diamo notizia di due recenti, presentate dai deputati Siragusa e Russo (PD).
L’on. Alessandra Siragusa da notizia di avere presentato un’interrogazione sull’atteggiamento contraddittorio del Ministero dell’Istruzione che consente nuove immatricolazioni ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria, mantenendo in vigore la previsione normativa del valore abilitante della laurea, senza consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei laureati/abilitati. Una mancanza di chiarezza – scrive il deputato -che “danneggia gravemente i giovani che laureandosi in scienza della formazione primaria ritengono, come la legge prevede, di ottenere un'abilitazione utile all'inizio dell'attività professionale, e invece si vedono esclusi da questa possibilità. Ho chiesto alla Gelmini di definire al più presto e in modo chiaro la questione dell'accesso all'insegnamento nella scuola primaria”.
Venerdì 29 ottobre, l’on. Tonino Russo ha presentato una interrogazione sul mancato riconoscimento dei “corsi singoli” con iscrizione nel 2011/12 che consentirebbero ai laureati di mettersi in regola rispetto ai requisiti richiesti dal DM 22/05 o dal DM 39/98. Ecco il testo.
Al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - per sapere –premesso che: l’articolo 15 del DM 249/10, recante il Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, definisce le “Norme transitorie e finali”, individuando i soggetti che “conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10”; l’ articolo 15 comma 1 pone come data discriminante tra il vecchio ed il futuro sistema l’anno accademico 2010/2011; in tal senso conseguono l’abilitazione: a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera la nota n. 1065 del 29 aprile 2011 ha introdotto una scadenza scriteriata da applicare solo ed esclusivamente ai corsi singoli: in tal senso, saranno riconosciuti ai fini dell’insegnamento soltanto i corsi singoli con iscrizione entro l’anno accademico 2010/2011. Viceversa, tale scadenza non si applica a coloro che nel 2010/2011 siano risultati iscritti ad un corso di laurea previsto dal DM 22/05; l’iscrizione ad un corso singolo per colmare un debito nell’a. a. 2011/2012 non sarà riconosciuta ai fini dell’insegnamento; mentre l’iscrizione al corso di laurea per acquisire non soltanto i requisiti, ma in questo caso addirittura lo stesso titolo di accesso all’insegnamento, sarà riconosciuta; la nota n. 1065 del 29 aprile 2011 vanifica la tutela riconosciuta dal comma 1 dell’articolo 15 del DM 249/10 poiché introduce una scadenza già decorsa nel momento in cui è stata introdotta. A questo riguardo, si deve considerare che le università pongono una duplice scadenza ai corsi singoli: una per l’iscrizione e un’altra per sostenere il relativo esame. Era, dunque, pressoché impossibile rispettare la scadenza; la nota n.1065 del 29 aprile 2011 sconfessa la lettera e lo spirito del comma 1 dell’articolo 15, in quanto letteralmente impedisce agli aventi diritto di concludere il percorso intrapreso; il “percorso” -così come si configura nel vecchio sistema disciplinato dal DM 22/05- consiste essenzialmente nei seguenti due segmenti: il titolo, che è una delle lauree previste; determinati requisiti, ovvero CFU in certi determinati SSD o esami. Questo secondo segmento, rappresentato dai requisiti, è soddisfatto sia all’interno di un corso di laurea sia mediante corsi singoli: le due modalità sono perfettamente equivalenti, legali e riconosciute dalla normativa. la nota n. 1065 del 29 aprile 2011 introduce una differenziazione tra le due equivalenti modalità di acquisizione dei requisiti, fissando una scadenza, che ha l’aggravante di essere impossibile per le motivazioni sopra esposte, solo ed esclusivamente per i corsi singoli. da tutto ciò consegue che, tra gli aspiranti individuati dal comma 1 dell’articolo 15 del DM 249/10, coloro che hanno già conseguito il titolo e sono in debito soltanto di un esiguo numero di CFU – e sono dunque ad uno stadio più avanzato sulla via che conduce all’insegnamento - si vedono negare il diritto a completare il percorso; mentre coloro che si iscrivono al corso di laurea nel 2011/12, e oltre non essendo ancora stata fissata una scadenza, essendo in debito non soltanto di requisiti ma addirittura del titolo di accesso all’insegnamento - e sono dunque in uno stadio più arretrato sulla via che conduce all’insegnamento - potranno acquisire requisiti e titolo con un’iscrizione nel 2011/12 e oltre se non ritenga opportuno intervenire urgentemente, per rispondere alle esigenze degli aspiranti insegnanti discriminati, modificando le suddette disposizioni al fine di riconoscere il diritto di tali insegnanti a concludere il percorso intrapreso con l’iscrizione a un corso singolo nel 2011/2012.