Scuola: Aggiornamenti in progress - lunedì 28 novembre 2011

A breve, l’attivazione dei corsi “transitori” di Tirocinio Formativo Attivo.
Riportiamo, in sintesi, il D.M. 11 novembre 2011 “Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”; contenente le modalità di svolgimento e caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo.
Art. 1 Accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 1. (OMISSIS); 2. (OMISSIS). 3. Possono partecipare alle prove di accesso coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare previsto a livello nazionale, fissata dal decreto direttoriale di cui al comma 7: a) sono in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; b) abbiano conseguito il titolo di cui alla lettera a) a condizione che alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero nell’anno accademico 2010-2011, fossero iscritti al relativo corso di laurea magistrale o specialistica; c) per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica. 4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b) devono, altresì, essere in possesso alla data di scadenza delle iscrizioni fissata dal decreto di cui al successivo comma 7, degli esami o dei crediti formativi universitari che danno titolo all’insegnamento nelle rispettive classi di concorso. 5. Le prove di accesso hanno per oggetto i programmi di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso, previsti: a) dalle indicazioni nazionali, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, "Indicazioni per il curricolo"; b) dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 concernente lo schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento"; c) dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, "Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del DPR 15 marzo 2010, n. 88"; d) dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 "Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87". 6. Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Decreto la prova di accesso consta di: a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; b) una prova scritta predisposta da ciascuna università; c) una prova orale. 7. (OMISSIS); 8. Il test preliminare mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana. 9. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare l’unica esatta. Un numero pari a 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso. 10. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore. 11. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30. 12 L’articolazione della prova scritta di cui al comma 6, lettera b), valutata in trentesimi, è stabilita dalle università o dalle istituzione di alta formazione artistica, musicale, coreutica, secondo i seguenti criteri: a) l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce; b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa; c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo; d) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista comunque una prova di analisi del testo; e) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è prevista comunque una prova di traduzione; f) nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta può essere integrata da una prova pratica in laboratorio. 13. Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 6 lettera c), il candidato deve conseguire una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di cui al comma 12 lettera f), il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova di laboratorio, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30. 14. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo, nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica. 15. I soli titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti nell’allegato A, parte integrante del presente decreto. 16. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore parità o nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane. 17. (OMISSIS); 18. (OMISSIS); 19. Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del Decreto, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.
ART. 2 Bando per la procedura di accesso.(OMISSIS). ART. 3 Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento); 1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e succ. modif., e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170. ART. 4 Norma finanziaria (OMISSIS).
Allegato A. Titoli valutabili
1. Titolo di accesso. 1. Valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti: a. 28/30 punti 2; b. 29/30 punti 3; c. 30/30 punti 4. Si procede, se necessario, all’arrotondamento all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso all’insegnamento. 2. Votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, per un massimo di 4 punti; a. da 101 a 105/110 punti 2; b. da 106/110 punti 3; c. 110 e lode/110 punti 4.
2. Titoli di servizio. 1. Servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione: a. 360 giorni: 4 punti; b. da 361 a 540 giorni: 6 punti; c. da 541 a 720 giorni: 8 punti; d. da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.
3. Titoli culturali e professionali. 1. Titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti; 2. attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti; 3. pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari: 1 punto per ciascun titolo presentato, per un massimo di 4 punti complessivi.