Scuola: Aggiornamenti in progress - martedì 20 dicembre 2011

° Modalità di fruizione del congedo per dottorato di ricerca
La D.G. per il personale scolastico – uff.IV - ha diramato (14 dicembre) la nota in cui fornisce precisazioni riferibili alla C.M. n.15 del 22 febbraio 2011. Riportiamo la nota.
La C.M., nella parte in cui tratta "Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso", ribadisce che l`art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi, non ritenendo pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell`aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa. Una deroga alla predetta disposizione deve tuttavia essere prevista a norma di quanto disposto dallo "Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari" (emesso in attuazione dell`art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto per tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, e secondo il quale l`Università garantisce alle proprie studentesse e ai propri studenti alcuni diritti, nel rispetto di doveri), che al Titolo X – Dottorandi di ricerca – punto 55, testualmente recita "Lo studente di dottorato ha diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro. Egli ha altresì diritto a chiedere un breve rinvio dell`esame finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della tematica di ricerca". In conformità della predetta disposizione si verifica che i Collegi dei docenti, su richiesta dell`interessato e sulla base di idonea documentazione medica, proroghino la durata del corso di dottorato per il periodo corrispondente all`accertata malattia, ed è in tali casi che si ritiene opportuno da parte dei dirigenti scolastici, autorizzare la proroga del congedo per dottorato per un periodo massimo corrispondente alla durata della malattia, il che consentirebbe peraltro ai docenti interessati di non vanificare gli impegni assunti con le Università presso cui svolgono il dottorato…. Il Direttore Generale F.to Luciano Chiappetta

° La realtà migratoria in Italia
Il XVII Rapporto sulle migrazioni 2011 sarà presentato domani, 21 dicembre 2011 alle ore 10, alla Facoltà di Scienze della Formazione - Via Tigor, 22 - a Trieste

L`iniziativa è del Centro Studi per l`America Latina, della Fondazione Ismu e dell`Associazione di Studi Sociali Latino Americani.
(Fonte: www.infohandicap.org - ANNO VI - NEWSLETTER N. 85 - 15/12/11)

° "Insieme a papà”. Progetto della Regione Piemonte
Un bando per l`attribuzione di un contributo (400 euro al mese, per il primo anno di vita del neonato) ai padri che fruiscono (al posto delle madri) del congedo parentale.
E` l`incentivo previsto dal progetto “Insieme a papà”, promosso dall`Assessorato alle Pari opportunità della Regione Piemonte e realizzato con il Dipartimento per la Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in collaborazione con l`Inps. L`iniziativa è rivolta ai dipendenti di aziende private per occuparsi a tempo pieno dei propri figli nei primi mesi di vita. Il bando rimane aperto fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre il 31/12/2011. INFO: www.regione.piemonte.it/urp/dwd/top20/insiemePapa.pdf - numero verde 800 333 444. Il modulo (www.regione.piemonte.it/lavoro/pari/sost_congedo_padri.htm) va inoltrato con raccomandata A.R.
(Fonte:http://www.omceotorinoservizi.com/service/?p=967)

° Le scuole sono legittimate a ricorrere in giudizio contro l`Amministrazione
Lo ha stabilito Tar dell`Abruzzo (Sentenza n.641 del 14 novembre 2011).
Le scuole che si ritengano lese negli interessi istituzionali, da azioni poste in essere dal Miur o da suoi uffici territoriali, possono adire la giustizia amministrativa per chiedere l`annullamento di provvedimenti che ne impediscano o limitino attribuzioni loro conferite dalla legge; per il patrocinio possono, non avvalendosi dell`Avvocatura dello Stato, rivolgersi al libero foro.
(Fonte: Mario D`Adamo, ItaliaOggi – 6 dicembre 2011