° D.l. “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”: per lo “sviluppo” dell’autonomia, solo annunci (se ne riparlerà tra 60 giorni). Per i docenti l’obbligo, non retribuito, di partecipare alle rilevazioni Invalsi degli apprendimenti.
Il dl 9/2/2012, n. 5, in vigore da sabato scorso (G.U. n. 33. 9 febbraio), riserva alla Scuola meno sviluppo di quanto previsto nelle bozze e molto meno di quanto necessario dopo il tornado Tremonti/Gelmini. Il ministro Profumo promette un organico funzionale all’attuazione dell’autonomia (entro due mesi, le Linee guida), ma già il Tesoro marca i confini: niente sforamenti ai tetti di spesa stabiliti nel dl 112/2008 con cui Tremonti tagliò 110mila posti (8 miliardi di risparmio, e ancora in quest’anno risparmi, dalla Scuola, per 3.188 milioni):“non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Il totale degli addetti alla istruzione pubblica resta quello dell’organico di diritto per l’a.s. 2011/12; segnaliamo l’accelerazione (art.52) al coordinamento con la istruzione e la formazione professionale regionale. Riportiamo gli articoli del d.l. n.5/2012 relativi alla Scuola.
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Titolo II Sezione III Disposizioni per l'istruzione.
Art. 50. Attuazione dell'autonomia. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la professionalita' del personale della scuola, con decreto…, sono adottate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito… dalla legge 6 agosto 2008, n. 133…., linee guida per conseguire le seguenti finalita':
a) potenziamento dell'autonomia …anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivita' didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, per conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalita' di cui alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo…
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del dl 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e succ. modif.e integr., sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'art.64 del dl 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del d.l. 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 51.Potenziamento del sistema nazionale di valutazione. 1…. l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'art.17 del d.lgs.31 dicembre 2009, n. 213, e all'art.1, comma 613, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'art.2, comma 4-undevicies, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv., con modi., dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10. …l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri…
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'art.1, comma 5, del d.l.7 settembre 2007, n. 147, conv…. dalla l.25 ottobre 2007, n. 176.
Art. 52.Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS 1. Con decreto ..sono adottate linee guida per a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni; b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'art.13 del d.l.31 01 2007, n. 7, conv….dalla l.2 aprile 2007n.40;c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato anche per rientro in formazione dei giovani
2. Con decreto… sono definite linee guida per: a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non piu' di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica; b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.
3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 53. Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia. 1. …Il CIPE … approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano e' …
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici,… favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati… la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari … la messa a disposizione di beni immobili di proprieta' pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati… All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le universita' e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa…