Scuola: Aggiornamenti in progress - giovedì, 1 marzo 2012

° Il Regolamento per le adozioni dei testi scolastici solleva una questione didattica
Le Indicazioni operative (C.M. n. 18/2012) per l’adozione dei libri di testo nell’a.s. in corso, a valere per il 2012/13, attuano la norma, di cui alla legge 133/2008, che esclude dal novero dei testi adottabili quelli pubblicati unicamente in forma cartacea.

“1. Le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico, a valere per il 2012/2013, presentano una novità di assoluto rilievo, in quanto, come è noto, i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Per l’a.s. 2012/13 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei. … 1.1. I libri di testo in adozione dall’a.s. 2008/09…devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea. 1.2. Il passaggio alla forma mista o interamente scaricabile da internet consente una duplice scelta nel caso in cui risulti attualmente adottato un testo cartaceo: il mantenimento del testo in forma mista o scaricabile da internet, o la scelta di diverso testo nelle stesse forme. 1.3. I libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet), in adozione nell’a.s. 2011/2012, vanno mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale”. Riportiamo, di seguito, alcune considerazioni di Aluisi Tolosini sull’uso scolastico di testi digitali: ne viene ai docenti la responsabilità di promuovere nuovi saperi e le competenze della civiltà digitale.
“... L’adozione e l’uso di un libro di testo non è una cosa così semplice, e non tutto può essere ridotto al dibattito su digitale si / digitale no. La questione è infatti preminentemente didattica e proprio sul dilemma digitale si giocano due diversi paradigmi del fare formazione oggi. La cosa è evidente anche solo ragionando sulla dizione “libri di testo”. I libri di testo digitali possono ancora essere chiamati libri? Oppure alcuni di essi sono un’altra cosa ? E se sono un’altra cosa, che tipo di fruizione, e quindi che tipo di didattica richiamano? Certo, tutti hanno una parte cartacea…. Ma differenza sta proprio nel resto. Se la parte digitale di un volume scolastico è costruita secondo la logica del testo cartaceo, avremo, al massimo un “e book di testo”. Se invece ci si trova di fronte a una variegata messe di risorse on line, siamo di fronte a uno strumento completamente diverso. L’accesso a una sezione on line che comprenda percorsi tematici, proposte didattiche differenziate, materiali, spunti di attualizzazione, aperture ragionate all’immensa biblioteca digitale che è il web, prove di verifica, testi,video, materiali audio, documenti, costituisce certamente un’esperienza completamente diversa rispetto al “libro di testo”… Siamo di fronte a un diverso modello di insegnamento / apprendimento nel quale il volume cartaceo preconfezionato risulta superato… un mutamento di paradigma… Il docente … è una guida che accompagna lo studente nel processo di scoperta ed acquisizione dei saperi predisponendo specifici ambienti di apprendimento. Il docente diventa il regista di una complessa “messa in scena” che obbligatoriamente richiede che anche la sceneggiatura sia sua. Ed è questa la novità: i docenti sono chiamati a costruire un percorso, una spina dorsale, una mappa e un progetto di viaggio intorno a cui cristallizzare e organizzare i diversi materiali utili all’apprendimento… Il lavoro dell’insegnante “digitale” cambia, muta di segno, si fa più complesso. Non più un attore che, per lo più, recita il copione scritto da altri ma un regista. (Fonte: La tecnica della scuola, 25 febbraio n.12).

° Il Tribunale di Savona stabilisce un max risarcimento per i precari della Scuola: complessivamente, due milioni di euro
Ancora una volta è stata sancita l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine.
Sono più di cento i precari assistiti dalla UIL ai quali è stato riconosciuto il risarcimento; a sessanta di essi, quello più cospicuo (15 mensilità più gli interessi maturati). Un anno addietro, il tribunale aveva riconosciuto al gruppo dei ricorrenti gli scatti di anzianità.
(Fonte: Il Secolo XIX, 28 febbraio).

° Una sentenza in materia retributiva, difforme dall’orientamento del Miur
La ha emessa (3 gennaio 2012 - n.1424/11) il giudice del lavoro di Sassari

Il primo mese di astensione va retribuito anche se fruito dopo il III anno di vita del bambino. Il Ministero dell’Istruzione invece lo aveva escluso (nota 24109 del 20 dicembre 2007).
(Fonte: ItaliaOggi - 28 febbraio 2012)