° Mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2012/2013. Il termine per la presentazione on line delle domande è il 30 marzo 2012.
Il Miur ha diffuso (5 marzo) sul sito istituzionale il Ccni (29 febbraio 2012) Mobilità del personale docente, educativo ed ATA - a.s. 2012/13, e l’O.M. n. 20 del 5/3/2012 prot. n.1861 (in corso di registrazione) con le norme attuative in materia di mobilità del personale. In allegato, i moduli per le domande di mobilità. Di seguito, le novità.
“Situazioni innovative rispetto all’anno scolastico precedente: - obbligo per il personale interessato di presentare via web le domande oltre che per e nell’ambito della scuola primaria e secondaria di I e II grado, anche per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, secondo la procedura POLIS descritta nella nota n. 1132 del 16.2.2012; - possibilità di riaprire il confronto negoziale in relazione ad emergenze legate al dimensionamento della rete scolastica e alla definizione della mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli del personale A.T.A. (art. 1); - divieto per il personale docente ed educativo, assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, in applicazione dell’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11. Esclusione dall’applicazione di tale norma per i docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11. Esclusione dall’applicazione della suddetta norma per il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del CCNI (art. 2); - esclusione dalle disponibilità per le operazioni di mobilità dei posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, fino a quando non saranno definiti i corrispondenti titoli di accesso (art. 6); - adeguamento delle norme riguardanti il sistema delle precedenze comuni e la relativa documentazione alle disposizioni della L. 104/1992 come modificata dalla L. 183/2010 (art. 7); - puntualizzazioni su documentazioni e certificazioni mediche (art. 9). Al riguardo, considerando che l’Ipotesi di CCNI è stata sottoscritta in data 15.12.2012, e quindi antecedentemente alle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 di modifica del D.P.R. 445/2000, si è provveduto ad inserire le integrazioni derivanti dalla nuova normativa nel testo dell’O.M.. - precisazioni sull’assegnazione dei docenti da parte degli Uffici territoriali competenti, nel caso di istituti di scuola secondaria di II grado coinvolti nel riordino del secondo ciclo di istruzione (art. 20)….”.
° Incarichi di presidenza per l’a.s. 2012/2013: dal 21 marzo al 19 aprile le domande.
La D.G. per il Personale Scolastico ha trasmesso la direttiva n. 21 dell’8 marzo 2012 .
Niente nuovi incarichi;: potranno essere confermati quelli già in essere, sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e accoglimento di istanze di riammissione e trattenimento in servizio. Gli aspiranti alla conferma devono presentare, dal 21 marzo al 19 aprile 2012, domanda in carta semplice all’US della provincia in cui in atto prestano servizio come presidi incaricati.
° Che cosa ne sarà dell’organico “funzionale dell’autonomia”?
I decreti applicativi del dl Semplificazioni e sviluppo saranno emanati a giugno ma la relazione tecnica allegata al decreto legge non autorizza soverchie illusioni
Lunedì abbiamo scritto, in questa rubrica, dei diecimila posti in organico che si vagheggiava di destinare ai “bisogni educativi speciali” ma che restano affidati all’attenzione dei Monopoli. Ancor più pesante è il problema degli organici, sia quelli curricolari che Tremonti e Gelmini falcidiarono in tandem e che l’attuale governo vuole congelare, sia l’atteso organico funzionale, (o “dell’autonomia”), al riguardo del quale citiamo Reginaldo Palermo (La tecnica della scuola). Con riferimento alla relazione tecnica allegata al dl Semplificazioni e sviluppo, il commentatore scrive che l’organico “funzionale” sarà finalizzato alla gestione delle supplenze brevi e a gestire i “discostamenti” che si registrano, di anno in anno a settembre, rispetto alle previsioni dell’organico di diritto (variazioni di alunni, in seguito alle iscrizioni e aumento delle certificazioni mediche per il Sostegno). Lo scopo esplicito è quello di conseguire l’obiettivo politico dell’art.50 dl “Semplificazioni e sviluppo”: “… semplificare le modalità con le quali l’autonomia delle scuole deve applicarsi per il raggiungimento degli obiettivi posti dall’art.64 della legge 6.8.2008 n.133” (i.e., il solito riferimento alla gestione Tremonti). E, continua Palermo, anche sull’organico di rete c’è da farsi poche illusioni perché la relazione chiarisce che esso “non deve superare la somma dei singoli organici dell’autonomia delle istituzioni scolastiche incluse nella rete; … nulla va aggiunto al fabbisogno determinato nella 133, e semmai a livello di rete si potranno accorpare ottimizzandoli i posti frazionati”. Sono dunque infondate le attese di una accelerazione allo scorrimento delle G.E. Uno degli emendamenti (n. 53.0.2) che l’Anief ha proposto al DL n.5 “Semplificazione e Sviluppo”, dinanzi alle competenti Commissioni parlamentari - e che è stato fatto proprio e portato alla discussione dell’Aula da alcuni deputati - invoca l’applicazione della direttiva comunitaria in materia di stabilizzazione dei precari della scuola con più di 36 mesi di servizio (anche non continuativi), con eliminazione di norme recentemente introdotte al fine di contenere le numerose sentenze dei giudici del lavoro, favorevoli all’ANIEF e che hanno fruttato ai ricorrenti risarcimenti in denaro.