° Il dato sui docenti in servizio di insegnamento e non di insegnamento.
“Per amore di chiarezza”, il Miur lo mette in evidenza nella home page del sito istituzionale: gli insegnanti che non svolgono attività di insegnamento sono 10075.
Di essi ben 4502 sono quelli collocati fuori ruolo per inidoneità permanente; fuori ruolo ma non a casa, perché collocati professionalmente nel Ministero, anche se non più in classe. Nel numero complessivo sono, anche compresi 1000 docenti in esubero e non collocati su cattedra né su spezzoni di cattedra. Altri mille circa sono gli insegnanti (non più retribuiti dal Miur) comandati presso enti, università o organizzazioni politiche statali o regionali; così come non percepiscono busta paga dall’amministrazione scolastica i circa 450 insegnanti che ricoprono attualmente un mandato politico o amministrativo. Ancora a carico del Ministero sono, invece, i 300 insegnanti comandati “per l’autonomia” – cioè esperti a servizio dell’intero sistema – e i circa mille docenti che insegnano all’estero. Resta il drappello degli insegnanti (quello che ha suscitato le polemiche) che usufruiscono del distacco sindacale: sono un po’ meno di mille. Dalla comunicazione ministeriale traiamo, con l’occasione, i dati sul numero attuale delle cattedre (723514, di cui 970636 di Sostegno) e degli insegnanti in servizio (765017, di cui oltre 92mila nella Scuola dell’infanzia; oltre 246mila nella Primaria; oltre 177mila nella secondaria di I grado; oltre246mila nella secondaria di II grado).
° Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza ai disabili
Riportiamo la Premessa e l’Indice della Circolare INPS n. 32,6 marzo 2012.
Oggetto: “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità”. 1. Premessa. Il d.lgs. n.119 del 18 luglio 2011… apporta modifiche alla normativa relativa ai congedi e permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave. In particolare: - l’articolo 3 modifica l’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di chiarire che il diritto al prolungamento del congedo, comunque entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprendente i periodi di cui all’art.32 del d.lgs.151/2001. Inoltre, si prevede che il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza del genitore; - l’art. 4 interviene sull’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 eliminando la condizione che imponeva la fruizione dei permessi “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità”. Inoltre il medesimo art. 4, sostituendo il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, ridefinisce la platea dei beneficiari e prevede un ordine di priorità tra gli stessi, in ossequio ai nuovi orientamenti assunti dalla Corte costituzionale in materia di soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario. La novella stabilisce, altresì, che il congedo e i permessi di cui all’art. 33 della legge n.104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (art. 42 sopracitato, comma 5-bis). Si chiarisce, inoltre, che l’indennità dovuta durante il periodo di congedo straordinario deve essere calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione (art. 42, comma 5-ter). Nel comma successivo, la nuova disposizione normativa precisa che i soggetti i quali fruiscono dei congedi straordinari per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo senza, però, il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (art. 42, comma 5-quater). Infine, i periodi di congedo straordinario non rilevano ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto (art. 42, comma 5-quinquies). L’art. 6 apporta modifiche all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 restringendo la platea dei lavoratori dipendenti che hanno diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità. Introduce, inoltre, il comma 3-bis, prevedendo l’obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona residente in un comune situato a distanza superiore a150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del citato decreto legislativo n. 119/2011 (all. 1). ….2. Prolungamento del congedo parentale¸3. Congedo straordinario¸3.1. Soggetti aventi diritto; 3.2.Referente unico¸3.3. Durata del congedo straordinario¸3.4.Misura della prestazione; 4. Permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravitภ5. Documentazione necessaria in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere superiore a 150 km¸6. Requisiti oggettivi per il riconoscimento dei permessi e congedo straordinario¸7. Modulistica¸8. Ambito di applicazione¸9. Accertamento delle condizioni¸10. Istruzioni procedurali.
° La prova Invalsi all’esame di licenza si terrà il 18 giugno
Consisterà, come in precedenza, nel test nazionale di Italiano e Matematica
Gli alunni impegnati nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi saranno 570mila circa; dovranno affrontare anche gli scritti di Italiano, Lingua straniera e Matematica predisposti dalle singole commissioni e la prova orale a colloquio con i propri insegnanti.
° L’ANP Sicilia ha un nuovo presidente
Gioacchino Genuardi subentra a Riccardo Occhipinti.
E’ stato eletto, al 4° congresso regionale dell’Anp (Marina di Forza d’Agrò, 2 e 3 marzo).