° Varato in Commissione il ddl: Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali
Ha un impianto più snello rispetto al testo (in materia di governance della scuola, di assunzioni e di stato giuridico del personale) presentato nel 2008 dalla Aprea, anche perché negli anni si è provveduto a regolamentare alcune materie. Delle proposte residue, alcune condividiamo, altre no; complessivamente ne apprezziamo il carattere innovativo.
Fresca di nomina alla Regione Lombardia (sarà l’assessore alla pubblica istruzione), l’on Valentina Aprea ha piazzato lo scatto finale della corsa (iniziata all’insediamento come presidente della VII Commissione della Camera) per l’attuazione legislativa di un nuovo modello del sistema scolastico: lascia la VII Commissione Cultura dopo avere ottenuto l’approvazione (il 22 marzo scorso) di un testo unificato (C. 953 Aprea e abbinate: C.806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini). Il cuore del ddl è l’attribuzione (Capo I commi 3 e 4 del primo articolo) dell’autonomia statutaria alle istituzioni scolastiche (“3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge. 4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica”). Nel Capo I (“Governo delle scuole pubbliche”), segnaliamo altri tre argomenti.
1) Siamo tra quelli che reputano necessario che la scuola si apra al territorio di riferimento, e che ci sia un’interazione nei due versi. Il ddl lo dice con il II comma del I articolo, che recita: “2. Ogni istituzione scolastica autonoma… costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita…. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal d.lgs 31 marzo 1998, n.112. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi“. A tale enunciato è consequenziale il disposto di cui alle lettere d-e, comma 1 dell’art.4): “… del consiglio fanno parte membri esterni, …. in numero non superiore a due”; “un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.” (all’art.10 accenniamo più avanti). A fronte dell’importanza della collaborazione scuola-territorio (avvertita già da Luigi Berlinguer e da tutti coloro che si sono poi succeduti al ministero dell’Istruzione), non ha senso demonizzare, alla stregua di controindicazioni, le eventuali difficoltà e i possibili effetti collaterali negativi, come ad esempio la “deriva manageriale” che alcuni temono si produrrebbe “aprendo il governo della fondamentale agenzia pubblica di formazione civile del Paese anche ad esponenti della produzione e del mercato… Il centrodestra vuol cancellare la scuola pubblica nazionale che forma alla cittadinanza, per inaugurare una scuola al servizio delle esigenze della produzione e di un non meglio definito territorio” (Giulia Rodano - l’Unità - 26 marzo 2012).
2) Il ddl Aprea istituisce i Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto (art.8): “1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Invalsi… un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione…, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia… A parere nostro è importante che si voglia definire la normativa in questa materia che, come per effetto di una deregulation, ha visto le scorrerie di chi ex abrupto ha ritenuto di potere inoltrare alle scuole consegne palesemente intrusive della loro autonomia didattica e lesive del ruolo, delle prerogative e dei diritti dei docenti. E’ stata una assurdità avere consentito che l’Invalsi introducesse prove valutative (necessariamente avulse dalla offerta formativa effettiva delle singole scuole) nella valutazione dei candidati all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo; e già la Gelmini (consigliata da chi?) programmava di esportare nell’esame di Stato della Secondaria di II grado tale assurdità. Al di là di aggiustamenti necessari dell’art.8, è bene che si regolamenti l’autovalutazione delle scuole e si agganci ad essa la valutazione di sistema dell’Invalsi. Quanto già detto a proposito dell’art.4 spiega il nostro gradimento circa la previsione della presenza di un elemento esterno alla scuola, nei nuclei di autovalutazione.
3) L’art. 10 (Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica) del ddl Aprea recita: “1. Le istituzioni scolastiche autonome … possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome… possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività… 2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit”. C’è il nostro gradimento all’art.10, coerentemente con quanto prima detto. Inoltre, quanto sia importante, in prospettiva, costituire le reti di scuole, lo si vede dal dibattito in corso sul Decreto “semplificazioni” – anche se il governo non dimostra, al riguardo, di agire con la necessaria determinazione.
Il Capo II del ddl Aprea tratta della “Rappresentanza istituzionale delle scuole autonome”. Pietro Perziani né dà (www.governarela scuola.it - 25 marzo) un giudizio positivo: “Oltre alla formalizzazione delle diverse forme associative (Reti, associazioni, Consorzi), all’art. 11 si parla di un Consiglio delle Autonomie Scolastiche, molto diverso dai vecchi organi collegiali territoriali, che potrebbe assicurare appunto una rappresenta istituzionale delle scuole autonome a tutti i livelli territoriali”. Sull’ampliamento del ruolo delle Regioni, qual è configurato nel Capo II del ddl si sono addensati timori più o meno preconcetti; eppure ci sono state ben due riforme costituzionali in proposito. Anief considera condivisibile, in linea di principio, che si affidi alle regioni di definire atti di indirizzo sulla autonomia delle istituzioni scolastiche, sulle innovazioni ordinamentali, sui piani per l’offerta formativa e sui criteri per la definizione degli organici delle scuole, sempre che le norme regionali non vulnerino i diritti fondamentali e invece ne tutelino il godimento su tutto il territorio nazionale. Per essere chiari, sarebbe illegittima, ad esempio, una norma regionale che attribuisse ai residenti vantaggi o privilegi discriminando i non residenti; parimenti sarebbe illegittima la c.d. ‘chiamata diretta’ del personale.
Si proceda, dunque, con determinazione a rinnovare la Scuola, senza timidezze, ma poiché con i fichi secchi non si fanno le nozze, il governo appresti le risorse necessarie al cambiamento. Di ciò non vediamo le premesse, perché la litania tremontiana-montiana riecheggia (in cauda venenum) anche nel ddl Aprea: “Art. 14 Clausola di neutralità finanziaria. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.