° Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
E’ stato pubblicato in G.U. n.78, 2 aprile 2012 il D.M. 30.11.2011 –a firma Gelmini -sui corsi di formazione a numero programmato, riservati a candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per cui intendano specializzarsi.
Resta salva l'efficacia dei titoli di specializzazione per il sostegno già conseguiti secondo le disposizioni previgenti. Analizziamo le parti del decreto attinenti alle prove di accesso.
I corsi sono attivati pro tempore in attesa della definizione di specifiche classi di concorso e della istituzione di apposite lauree magistrali. Sono autorizzati ad attivare i corsi, atenei con i seguenti requisiti: a). proposta didattica conforme al decreto ministeriale; b). direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia competenze specifiche in materia; c). laboratori affidati a docenti in possesso di specializzazione in materia, e con almeno 5 anni di insegnamento su posto di sostegno, o con documentata esperienza di integrazione scolastica di alunni con disabilità; d). utilizzo in qualità di tutor di docenti specializzati, con 5 anni almeno di servizio su posto di sostegno; e) convenzioni, finalizzate ad attività di tirocinio, con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione comprese negli elenchi disposti dagli UUSSRR. Nell’organizzare i corsi, gli atenei devono tenere conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità, e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento. La procedura di accesso è disposta con bando emanato dagli atenei che indichi, tra altro, i programmi su cui vertono le prove di accesso; ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, il bando individuerà, inoltre, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile. L’art.6 del D.M. è quello che riveste importanza ai nostri fini; ne riportiamo i primi tre commi. 1) La prova di accesso predisposta dalle università e' volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; b. competenze su empatia e intelligenza emotiva; c. competenze su creatività e pensiero divergente; d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche. 2). La prova di accesso e' predisposta da ciascuna università e si articola in: a) un test preliminare; b) una o più prove scritte o pratiche; c) una prova orale. 3). Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con 5 opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di 2 ore”. I commi successivi chiariscono i requisiti di ammissione alle prove scritte (per le quali non sono previste verifiche strutturate) e orale, e i punteggi che potranno essere attribuiti. La graduatoria degli ammessi al corso è formata dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle altre prove quello attribuito all'esito della valutazione dei titoli presentati; detta graduatoria non può essere integrata da altri candidati, neanche nel caso in cui risultasse composta da un numero di candidati inferiore a quello dei posti messi a bando. Gli articoli del decreto ministeriale, dal n.7 attengono alla durata dei corsi, alle valutazioni in itinere degli insegnamenti, delle attività laboratoriali e delle attività di tirocinio, e all’esame finale; tutti argomenti che non sono adesso di prioritario interesse. Piuttosto, ci sembra utile citare all.C, riportandone la sezione iniziale (“Prove d’accesso”): “Le prove di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) – c’è qui un refuso del Ministero, perché il rimando sarebbe dovuto essere all’art.6, comma 2, lettere a) e b) - riguardano: - Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola: • infanzia; • primaria; • secondaria di primo grado; • secondaria di secondo grado; - Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica; - Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale; - Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie. La prova orale di cui all'articolo 5 comma 2 lettera c) verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali”.