Scuola: Aggiornamenti in progress - venerdì, 13 aprile 2012

Il maxi decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 è legge dello Stato
E’ stato approvato in via definitiva dalla Camera (vi era tornato) nel megatesto prodotto dalla sinergia di governo e forze parlamentari che, però, non ci sembra abbiano considerato la scuola tra i settori strategici per il Paese. A meno che le “linee guida per il potenziamento dell'autonomia scolastica”…. Vedremo, entro 60 giorni…

“TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO. CAPO I SEZIONE III (DISPOSIZIONI PER L'ISTRUZIONE).
Articolo 50 (Attuazione dell'autonomia).1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, …. sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge… linee guida per conseguire le seguenti finalità: a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime… b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico della autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa,tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola; c) costituzione… di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie; d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica; (FIN QUI SEMBRA FUNZIONARE) e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito…, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno… (IL DECRETO CONVERTITO E’ LA LEGGE – FAMIGERATA, PER LA SCUOLA - 6 AGOSTO 2008 N.133, IL PARTUS MASCULUS DELLA RINASCENZA TREMONTIANA;E DUNQUE ERA ILLUSORIO PENSARE CHE IL TESTO FUNZIONASSE). 2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (COME SOPRA: NOZZE CON FICHI SECCHI).
3. Con decreto… , con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete su base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare…
(CIOE’, IL RICHIAMO ALLA PREVISIONE DELL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO FUNZIONE NEL CASO DI DECREMENTO; NEL CASO DI INCREMENTO, INVECE, RESTA IL TETTO DI SPESA TREMONTIANO… ARGUTO ! NON DOZZINALE ! ).
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del MEF sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. (SI TRATTA DI SPERARE, DUNQUE, NELL’ALEA, E I GIOCHI IPOCRITAMENTE VITUPERATI SONO RIVALUTATI IN FUNZIONE SOCIOCULTURALE: LE "EVENTUALI MAGGIORI ENTRATE" SARANNO DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA). 5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (C.V.D. ECCO IL COMMENTO DELL’ON. RUSSO: “Il Parlamento approva il dl semplificazioni senza il mio voto.… Esprimo grande rammarico per la mancata integrazione dell’organico dell’autonomia di diecimila ulteriori posti, nonchè per il carattere incerto dei fondi destinati alla definizione della consistenza numerica massima degli organici….Il ministro Profumo non può restare a guardare l'ennesimo scempio. Non intervenire significa avallare scelte contro la scuola. Ci dicano se dobbiamo rassegnarci a fare i conti con organici funzionali ad invarianza di spesa”. L’ON FIORONI HA DETTO: ...che la programmazione dei docenti sia legata a quanti soldi vengono risparmiati con i tagli è cosa indegna del nostro Paese”. REGINALDO PALERMO HA COSI’ SPIEGATO LA RATIO DELL’ART.50: “… semplificare le modalità con le quali l’autonomia delle scuole deve applicarsi pel raggiungimento degli obiettivi posti dall’art.64 della Legge 6.8.2008 n.133, e semmai a livello di rete si potranno accorpare ottimizzandoli i posti frazionati”). INSISTIAMO SULL’IMPORTANZA DELL’ORGANICO FUNZIONALE, IN QUANTO CONSENTIREBBE AD OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA DI DISPORRE DI RISORSE UMANE AGGIUNTIVE CON LE QUALI FRONTEGGIARE DIVERSE NECESSITÀ ORGANIZZATIVE (SUPPLENZE, PROGETTI, FLESSIBILITÀ DIDATTICA) E I “DISCOSTAMENTI” CHE SI REGISTRANO, DI ANNO IN ANNO A SETTEMBRE, RISPETTO ALLE PREVISIONI DELL’ORGANICO DI DIRITTO, PER VIA DELLE VARIAZIONI DI ALUNNI, IN SEGUITO ALLE ISCRIZIONI E ALL’AUMENTO DELLE CERTIFICAZIONI MEDICHE PER IL SOSTEGNO. OCCORRONO RISORSE CHE QUANTIFICHIAMO IN CIRCA CENTO MILA POSTI IN ORGANICO DI DIRITTO. LA SPESA ? IL FINANZIAMENTO PUÒ ESSERE RICAVATO DALLA SPESA IN ATTO DESTINATA A RETRIBUIRE I SUPPLENTI, SOMMATA AGLI INDENNIZZI CUI LO STATO È CONDANNATO DAI TRIBUNALI DEL LAVORO OGNI VOLTA CHE UN RICORRENTE DIMOSTRA DI AVERE DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE, A NORMA DEL DIRITTO COMUNITARIO.
Articolo 51. (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)...2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. L’ANIEF HA AGITO PERCHÉ NON SI ARRIVASSE ALL’APPROVAZIONE DI QUESTO ARTICOLO, PROPONENDO NELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI IL SEGUENTE EMENDAMENTO (FATTO PROPRIO ANCHE DA UN GRUPPO DI DEPUTATI DURANTE LA VOTAZIONE IN AULA, MA INUTILMENTE): “ Sostituire il comma 2 art.51 con: 2. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla predisposizione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, operando una scelta all’interno delle batterie dei quesiti predisposti dall’INVALSI e secondo criteri quantitativi stabiliti dall’INVALSI, adattando il test alla offerta formativa effettivamente erogata nella singola scuola. La predetta attività ai fini della rilevazione degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, viene programmata dal Collegio docenti”)
LA RATIO DELL’EMENDAMENTO ER. FACENDO LEVA SULL’AUTONOMIA DI RICERCA (DI CUI ALL’ART.6 DPR 275/99) E’ AGEVOLE AL COLLEGIO DOCENTI ESSERE CO-PROTAGONISTA, CON L’INVALSI, NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RILEVAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI, OTTENENDO CHE I QUESITI PREDISPOSTI SIANO CONSENTANEI ALLA OFFERTA FORMATIVA EFFETTIVAMENTE EROGATA NELLA SINGOLA SCUOLA. LA NOSTRA PREOCCUPAZIONE E’ CHE SI STIA TACITAMENTE REALIZZANDO UNA COMMISTIONE TRA VALUTAZIONE DI SISTEMA E VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI, E SI STIA AUTORIZZANDO L’INTROMISSIONE DELL’INVALSI NELL’AUTONOMIA DOCIMOLOGICA DELLE SCUOLE. PER NON DIRE DEL DISCONOSCIMENTO ECONOMICO DELLIMPEGNO AGGIUNTIVO DEI DOCENTI DI SOMMINISTRAZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE (QUESTA LEGGE DETERMINA CHE LA PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SIA CONSIDERATA ATTIVITÀ VALUTATIVA ORDINARIA DEI CONSIGLI DI CLASSE). A PARTE QUESTO RISVOLTO ECONOMICO, RESTA SOPRATTUTTO LA QUESTIONE DI FONDO: A PARERE DELL’ANIEF, LA INTRODUZIONE DI PROVE AVULSE DALLA OFFERTA FORMATIVA EFFETTIVA DELLE SINGOLE SCUOLE, E (NELLA PROVA INVALSI ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO) LA RIGIDITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE IMBRIGLIA I COMMISSARI D’ESAME E NE MORTIFICA IL RUOLO. TRASMETTENDO I DATI (CHE DOVREBBE AVERE FINALITÀ ESCLUSIVAMENTE STATISTICHE), I COMMISSARI D’ESAME IMMETTONO NEL SISTEMA INVALSI I VOTI ASSEGNATI NELLE DIVERSE PROVE, E NON HANNO LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN VOTO FINALE CHE SI DISCOSTI DAL MERO COMPUTO ARITMETICO. LA VALUTAZIONE DELLA PROVA INVALSI DEI SINGOLI STUDENTI ANDREBBE, INVECE, CONTESTUALIZZATA CON L’ESITO DELLE ALTRE PROVE E CON GLI ESITI PREGRESSI DEGLI STUDENTI (E’ PROPRIO PER CIÒ CHE LE COMMISSIONI SONO INTERAMENTE FORMATE DAGLI INSEGNANTI INTERNI DELLA CLASSE). QUANTO ALLA VALUTAZIONE DI SISTEMA DELLE SCUOLE E DEI DOCENTI, I PARAMETRI VALUTATIVI (QUALI I LIVELLI ESSENZIALI, I PROCESSI ATTUATIVI E I RISULTATI CONSEGUITI) VANNO CONTESTUALIZZATI, COME VARIABILI DIPENDENTI, NELLE SITUAZIONI PECULIARI IN CUI LE SINGOLE SCUOLE OPERANO, E NELLA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE DI CUI FRUISCONO; ANCHE GL ISTRUMENTI VALUTATIVI SONO PECULIARI, DEL TUTTO DIFFERENTI DA QUELLI CHE SI ADOTTANO NELLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI. RIPORTIAMO, DI SEGUITO GLI ALTRI DUE ARTICOLI SULLA SCUOLA, RISERVANDOCI DI DISCUTERLI.
Articolo 52. (Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e de istituti tecnici superiori). 1. Con decreto… sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani: a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni; b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 13 decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'ar. 3 del testo unico di cui al d.lgs 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani. 2. Con decreto… sono definite linee guida per: a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multi regionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti; b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS. c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali. 3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 53.(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia). 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta… approva un Piano nazionale di edilizia scolastica sulla base delle indicazioni… ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati… valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica; messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole; ….promozione di contratti di partenariato pubblico privato… 3. … stipulazione di appositi accordi di programma… al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati…. 5. … assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica … 8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente….9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Miur adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa…