Scuola: Aggiornamenti in progress - lunedì, 23 aprile 2012

° Organici dei docenti: grane per il Ministro troppo distratto sul precariato del Sud
Una sentenza del C.di S.(la n. 2032/2012) prospetta il commissariamento, se il MIUR non emanerà decreti recanti in modo esplicito i criteri di distribuzione territoriale.

La ordinanza fa seguito a un ricorso (che, per altro, non è stato accolto) presentato nel 2010 da precari iscritti nelle GE dei docenti di Enna e Catania: lamentavano una sperequazione non motivata a danno degli iscritti in dette graduatorie, e a vantaggio degli iscritti in alcune graduatorie del Nord Italia. I giudici amministrativi hanno rilevato carenze nella normativa in quanto il Ministero non ha chiarito a sufficienza quali siano i criteri di distribuzione territoriale degli organici dei docenti, relativi all’ultimo triennio; più precisamente, quali siano state “le modalità aritmetiche e logiche con cui si è provveduto alla concreta applicazione” (non bastando al Tribunale la dichiarazione del Ministero che indicava genericamente il criterio della proporzionalità). C’è, dunque, - scrive Tuttoscuola – “la nuova decisione del Consiglio di Stato di considerare nulli i provvedimenti di determinazione degli organici degli ultimi tre anni, e di disporre che il Miur provveda ad emanarne dei nuovi in sostituzione e nel rispetto della norma. Se non vi provvederà entro 120 giorni, spetterà al commissario ad acta - già individuato dal Consiglio di Stato nel Capo dipartimento per l’istruzione, Lucrezia Stellacci – provvedere nei termini indicati dalla sentenza. Ci si chiede ora se basterà motivare criteri e modalità aritmetiche per confermare di fatto quanto già deciso, o se invece vi sarà anche una riforma della ripartizione degli organici con assegnazione diversa ai vari territori come aveva richiesto a suo tempo i ricorrenti siciliani”. (Fonte: Tuttoscuola.com - venerdì 13 aprile 2012)
- Questo è anche l’auspicio dell’Anief che, sia alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sia dei ricorsi ancora pendenti presso il Tar del Lazio per la mancata immissione in ruolo di un congruo numero di docenti, come previsto dalle norme vigenti, per bocca del presidente Pacifico, chiede al Capo dipartimento per l’istruzione Lucrezia Stellacci di: “..riformulare al più presto il decreto interministeriale del 29 marzo 2012 (Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2012/13), la cui ripartizione è stata realizzata ancora una volta a danno delle regioni del Sud senza alcuna motivata ragione”. I tagli negli organici delle scuole, nelle regioni meridionali sommano a circa 2mila posti. Contestualmente, giungono alla Commissione Cultura della Camera, le note dolenti del precariato in Sicilia: In una Interrogazione al Ministro dell’Istruzione, presentata in VII Commissione, l’on.Alessandra Siragusa rileva che nel prossimo a.s., per il quarto anno consecutivo, l’organico docenti della Sicilia verrà tagliato (349 unità in meno rispetto al 2011/12). Stante che nel 2011, i supplenti iscritti nelle liste provinciali della Sicilia ammontavano a 29 mila e 500 unità, l’on. Siragusa chiede al Ministro di “applicare in Sicilia il disposto dell'articolo 50, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, attribuendo alle scuole siciliane un organico funzionale adeguato alla necessità della lotta all'abbandono e dell'impegno per il successo formativo…”. In particolare, l’interrogante chiede al Ministro di rivedere le decisioni sull'organico della scuola d'infanzia alla luce del reale fabbisogno. (Fonte: Newsletter di Alessandra Siragusa, 20 aprile 2012)

° Dopo tre contratti annuali a t.d.… Una sentenza della Corte d’appello di Roma
Possono essere reiterate anche oltre i 3 anni le supplenze brevi, ma non le supplenze annuali disposte su posti e cattedre vacanti (la reiterazione è illegittima).

Fermo restando che le ingiunzioni inflitte dai giudici amministrativi al Miur non ripagano i precari, della inumana condizione psicologica in cui sono relegati, c’è che ancora una volta la magistratura italiana ha applicato con coerenza la normativa europea (che è prevalente su quella nazionale). Questa materia ha già scatenato, e continuerà a farlo, un contenzioso seriale che costa e costerà al Miur milioni di euro, per gli indennizzi pagati e da pagarsi ai ricorrenti…. A meno che non prevalga la ragionevolezza… con un provvedimento che risolva alla radice il problema della reiterazione delle supplenze annuali. A parere nostro, il rimedio sarebbe il tanto annunziato “Organico funzionale, dell’autonomia”. Nel merito di questa sentenza (la n.270/12, depositata il 13 marzo 2012), segnaliamo che essa: 1) riconosce al Miur di poter stipulare sine die solo le supplenze temporanee sui posti disponibili (anche al 30 giugno), in quanto nascono dalla necessità di fare fronte a esigenze contingenti di sostituzione; 2) nel caso delle supplenze annuali reiterate oltre i 3 anni, dichiarate illegittime, il tribunale non dispone l’obbligo, per il Miur, di assumere i ricorrenti (per l’assunzione nella pubblica amministrazione, si deve, a norma della Costituzione, vincere un concorso) bensì di indennizzarli con il pagamento dell’equivalente di 20 mensilità di stipendio. (Fonte: Antimo Di Geronimo, ItaliaOggi – 17 aprile).