Scuola: Aggiornamenti in progress - lunedì, 11 giugno 2012

° La Consulta disfa l’ordito del MIUR per gli “accorpamenti” negli istituti comprensivi
Una parte delle strategie adottate dai decisori politici della Scuola cadono sotto la mannaia della Consulta, con effetti dirompenti per l’equilibrio del sistema Scuola. Come tornare indietro, adesso che gli UUSSRR gli accorpamenti sono decisi ? Cercasi Esecutivo che non intenda trarre economie dal servizio di istruzione pubblica.
Con la sentenza n.147/2012, la settimana scorsa la Consulta ha dato ragione a Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata, che avevano fatto ricorso avverso una legge dello Stato (2011) che stabilisce, per le scuole, il numero minimo di 1000 alunni, da ottenersi accorpando in istituti comprensivi gli alunni di scuole materne, elementari e medie. L’eventuale statuizione di limiti e gli accorpamenti sono, dice la sentenza, nella competenza legislativa delle Regioni, e non in quella dello Stato. L’ANIEF (inascoltata, come fu sugli inserimenti “a pettine”, fino alla sentenza della Corte) aveva visto lungo, e per tempo; adesso abbiamo i presupposti giuridici per impugnare i decreti regionali che, cancellando e accorpando le scuole, hanno cancellato circa 2000 posti di presidenza e centinaia di direzioni di segreteria.
Già in precedenza, in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alcune regioni avevano invocato il controllo di legittimità costituzionale (violazione dell’art. 117, terzo e sesto comma Cost.) impugnando l’art.64 della legge 6 agosto 2008 n.133. Avevano ottenuto che la Suprema Corte stabilisse (sentenza n.200 del 24 giugno 2009) essere di legislazione “concorrente” la “definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione del ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la fruizione dell'offerta formativa” (lettera f bis), e la “chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni.” (lettera f ter). Per chiarire quali siano i termini della questione, faccio cenno al D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, alla Legge cost.18 ottobre 2001, n.3, e alla L.Cost.5 giugno 2003 n.131. 1- Il Capo IV D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato, alle regioni e agli enti locali”) delinea, con riferimento all’art.117 Cost., qual era nel testo del 1948, il quadro delle funzioni e compiti amministrativi delegati dallo Stato alle regioni e agli EE.LL., attribuendo, in materia scolastica, alle Regioni: formazione professionale; programmazione territoriale dell’offerta formativa; determinazione del calendario scolastico; istituzione, aggregazione, dimensionamento scuole; finanziamento delle scuole non statali.
2- La Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, poi abrogata, in materia scolastica limitava il potere legislativo esclusivo dello Stato a: statuizione degli ordinamenti essenziali (curricoli, discipline); gestione delle risorse organizzative, umane, finanziarie e strumentali degli istituti d’istruzione e formazione; obiettivi formativi e standard minimi; sistemi di valutazione e certificazione; criteri di assunzione e stato giuridico del personale; tutela della libertà d’insegnamento, dell’autonomia scolastica, del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Alle regioni, la legge assegnava potere esclusivo sulla parte dei programmi educativi d’interesse locale, sugli orari, sull’attività professionale e le risorse finanziarie; altre materie (ben 22, tra le quali, appunto, in dimensionamento) assegnava a “legislazione concorrente”.
3- La Legge costituzionale 5 giugno 2003 n.131 ha conferito alle regioni potere legislativo: nella organizzazione (gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche), nella definizione della parte dei programmi scolastici e formativi d’interesse specifico regionale, e nella istruzione e formazione professionale.

° Mobilità scuola dell'Infanzia e scuola primaria - a.s. 2012/2013
Dal sito istituzionale www.istruzione.it è possibile accedere all’elenco dei trasferimenti e passaggi dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Sono in linea dallo scorso 6 giugno. I movimenti relativi agli altri gradi di istruzione sono di pubblicazione prossima.

° Convegno AVIS/MIUR sulla prevenzione per la salute e la qualità della vita
Si terrà a Roma, il 14 giugno p.v., dalle 9.30, presso la Sala Comunicazione del Miur

Il convegno, dal titolo "Educazione alla salute e qualità della vita. Il benessere organizzativo a scuola e nella comunità di lavoro", è finalizzato a sviluppare la cultura della prevenzione come momento qualificante del benessere organizzativo nella comunità di lavoro. Per accreditarsi, inviare e mail al Presidente commissione paritetica AVIS – MIUR: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.