° Adempimenti conclusivi dell’a.s., nelle scuole delle zone colpite da eventi sismici
Per alcune scuole della zona terremotata, indicata dall’USR in un’apposita lista, gli esami si limiteranno agli orali. Riportiamo alcuni passi della nota n.52, 8 giugno 20112, D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, recante: “Disposizioni per il riconoscimento della validità dell’a.s.2011/2012 e per l’effettuazione degli scrutini e degli esami nei comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti da eventi sismici”.
Art. 1 Destinatari delle disposizioni speciali. 1. La presente ordinanza si applica agli scrutini e agli esami, relativi all’a.s. 2011/2012, riguardanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie (compresi i Centri territoriali permanenti) dei comuni colpiti dagli eventi sismici delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in particolare delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Le scuole che si avvarranno delle deroghe stabilite nella presente ordinanza devono essere individuate puntualmente dai rispettivi UU.SS.RR in appositi elenchi, sulla base della estrema precarietà delle condizioni in cui versano. 2. In considerazione delle particolari esigenze generate dagli eventi sismici e al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, il D.G., o in sua assenza il dirigente vicario, può delegare le funzioni di cui all’art. 8 del D.P.R 20 gennaio 2009, n. 17, ad altro dirigente in servizio. 3. Nelle aree interessate dal sisma e per le quali i sindaci abbiano disposto la chiusura degli edifici scolastici, l’a.s. 2011/2012 è comunque valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni.
Art.2 Scrutini per il passaggio alla classe successiva nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 1. Nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di cui all’art.1, l’ammissione degli studenti alla classe successiva è disposta, sulla base dello scrutinio finale, anche in deroga …. al conseguimento del limite minimo di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 2. I Consigli di classe si riuniscono nelle sedi e nei locali resi disponibili dalle competenti autorità e dalle medesime ritenuti idonei per lo svolgimento degli scrutini.
Art.3 Ammissione agli esami di Stato. 1. L’ammissione degli studenti all’esame di Stato dell’istruzione secondaria di primo grado è deliberata dal Consiglio di classe, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e in assenza di uno o più componenti per motivi strettamente dipendenti dal sisma (di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali). 2. L’ammissione agli esami di Stato dell’istruzione secondaria di II grado viene deliberata dal consiglio di classe, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e in assenza di uno o più componenti per motivi strettamente dipendenti dal sisma (di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali). 3. In mancanza della documentazione relativa al credito scolastico per il 3° e il 4° anno dei percorsi di istruzione secondaria di II grado, il consiglio di classe procede all’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale sulla base degli elementi in suo possesso e comunque applicando le tabelle annesse al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009. 4. Le sedi di esame sono determinate dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale …
Art.4 Svolgimento degli esami di Stato. 1. I candidati agli esami di Stato per la scuola secondaria di primo e secondo grado degli istituti scolastici di cui all’articolo 1, sostengono esclusivamente le prove orali previste dalla normativa vigente. 2. Negli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 6, del DPR n. 122 del 2009, il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nella prova orale e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 3. Negli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, la commissione dispone di 75 punti per il colloquio, corrispondenti alla somma dei punteggi massimi previsti per le prove scritte e per il colloquio dall’OM n. 41 dell’11 maggio 2012. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 50 punti (punteggio corrispondente alla somma dei punteggi minimi da conseguire per la sufficienza nelle prove scritte e nel colloquio previsti dall’OM n.41/2012). … 6. Le commissioni di esame del I ciclo possono essere presiedute, in caso di necessità, anche dal dirigente scolastico o da un docente di comprovata esperienza della scuola di riferimento, indicato dal dirigente scolastico.
Art.5 Esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte. 1. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e in assenza di uno o più componenti del Consiglio di classe per motivi strettamente dipendenti dal sisma…, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico. 2. Con riferimento agli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dal previgente ordinamento (art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010), non sono effettuate le prove strutturate o semistrutturate previste dalla normativa vigente. 3. L’esame di qualifica si svolge su una prova orale davanti al Consiglio di classe, anche in assenza di uno o più componenti e del componente esterno. La prova orale è finalizzata ad accertare le competenze professionali. Il colloquio può dare diritto fino a 10 punti (cfr. art. 27 O.M. 21.05 2001, n. 90). Il Consiglio di classe, nella composizione su descritta, formula un giudizio globale e assegna un voto unico. Parimenti, sostengono esclusivamente le prove orali gli studenti degli istituti d’arte per il conseguimento della licenza di maestro d’arte.
Art. 6 Esami di idoneità; esami preliminari agli esami di Stato dell’istruzione secondaria di secondo grado. 1. Per gli studenti dimoranti in comuni colpiti dal sisma gli esami di idoneità per le classi successive alla prima classe della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di I grado sono effettuati con lo svolgimento del solo colloquio. 2. Gli esami di idoneità e integrativi per le classi della scuola secondaria di II grado, nonché gli esami preliminari per i candidati esterni agli esami di Stato sono effettuati, dal Consiglio di classe, anche se incompleto per motivi strettamente connessi al sisma (dovrà darsi espressamente atto nei verbali), con lo svolgimento delle sole prove orali.
Art. 7 Documentazione. 1. La documentazione relativa ai candidati esterni, compresa la domanda di ammissione, è sostituita, nei casi di distruzione o irreperibilità, da dichiarazioni rilasciate dagli stessi, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183.
° Intervistato da Rainews, il Ministro elenca alcuni criteri premiali, per gli alunni
E’ un argomento sul quale vorremmo che anche parlasse chi in classe ci lavora
“Non parlerei di merito ma di valorizzazione delle capacità e dell’impegno in un contesto solidale… Non tutti hanno la stessa capacità e non tutti mettiamo lo stesso impegno nelle cose. Dobbiamo valorizzare le capacità e l'impegno… come quei Paesi che valorizzano lo sforzo della persona, analizzano da dove partono e dove arrivano, che è diverso da valorizzare l'obiettivo finale che viene raggiunto”. (Fonte: TuttoscuolaNEWS n. 541, 11 giugno 2012)