° Sarà la Consulta a stabilire se l’art.8 della Legge 18 aprile 2012 n. 7 della Regione Lombardia sia costituzionalmente legittima
L’impugnativa è stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno.
E’ motivata con il convincimento, che anche l’ANIEF ha espresso per tempo e con forza, che la Regione stia intervenendo sui principi fondamentali in materia di istruzione, che sono riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato. L’articolo 8 della legge regionale “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” stabilisce che, con una sperimentazione della durata di un triennio, previo specifico accordo tra lo Stato e la Regione, i dd.ss. delle scuole statali ubicate nel territorio della Lombardia possano bandire concorsi per supplenze annuali. La decisione della Suprema Corte si avrà, verosimilmente, nel 2013.
° Conferimento e mutamento d’incarico ai dd.ss. - A.S. 2012/2013.
Il Miur ha fornito (Prot. n.4488, 13 giugno 2012) indicazioni sui criteri e sulle modalità per le operazioni. Ne diamo notizia. La domanda per mutamento di incarico va presentata entro il 22 giugno 2012, all’U.S.R. di appartenenza; entro la stessa data, vanno presentate, tramite l’U.S.R. di appartenenza, le domande di mobilità interregionale.
Dette indicazioni sono state concordate dal Miur con le Organizzazioni sindacali dell’Area V della dirigenza scolastica, e trasfuse in una ipotesi di Contratto integrativo nazionale sottoscritto (non da tutte le OO.SS. rappresentative) in data 5 giugno 2012. Nel caso di fusioni e accorpamenti di istituzioni scolastiche determinate dalla suddetta normativa si terrà conto di:
a) accordo tra i dirigenti, definito con l’Ufficio scolastico regionale; b) anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento; c) esperienza complessiva, dirigenziale e professionale, maturata; d) numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola. Successivamente, avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interregionale, i dd.ss. in servizio presso le istituzioni scolastiche sottodimensionate, e l’assegnazione degli incarichi sarà effettuata nell’ordine previsto dall’art. 11 del C.C.N.L. - Area V - dell’11 aprile 2006. Nelle ipotesi di esubero, qualora le disponibilità di sedi conferibili siano inferiori al numero dei dd.ss. in servizio nella regione, i Dirigenti scolastici che ricoprono una sede divenuta sottodimensionata, esaurite le disponibilità assegnabili per norma, saranno assegnati sulle sedi sottodimensionate, con un incarico di durata annuale conferito sulla sede ricoperta nell’anno scolastico 2011/2012. Terminate tali ultime operazioni, qualora residuino ulteriori sedi sottodimensionate, le stesse verranno attribuite, a domanda o d’ufficio, prioritariamente ai dd.ss. cui sia stato conferito il predetto incarico annuale. Al fine di stabilire quale ulteriore sede sottodimensionata debba essere assegnata al Dirigente scolastico si terrà conto dei seguenti criteri: a) preferenza espressa dal Dirigente scolastico; b) vicinanza tra le due sedi; c) residenza del Dirigente scolastico. Per l’assegnazione di sede ai dd.ss. che hanno ottenuto il mutamento di incarico in esecuzione di provvedimento giudiziario (anche se cautelare), si terrà conto prioritariamente di tutti i posti vacanti e disponibili relativi all’a.s. 2011/2012 e, ove i predetti non risultassero in numero sufficiente, dei posti vacanti e disponibili a seguito di collocamento a riposo per l’a.s. 2012/2013. Per ciò che concerne la mobilità interregionale, si confermano le indicazioni contenute nel C.C.N.L. - Area V - Dirigenza scolastica del 15.7.2010; deve essere richiesto l’assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza. I dd.ss. che avranno ottenuto il mutamento di incarico non potranno ripresentare istanza per tutta la durata dell’incarico stesso salvo per i motivi indicati al comma 3, art. 9 dell’Ipotesi di C.C.N.L.
° Inserimento scolastico dei minori adottati: istituito gruppo di lavoro nazionale
La D.G. per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione rende nota (Prot.3484, 11 giugno 2012) l’importante iniziativa (DDG n 2/I, 8 giugno 2012). Il “gruppo tecnico nazionale di studio e lavoro” rileverà, in collaborazione con gli UU.SS.RR., le problematiche educative e didattiche più ricorrenti connesse all’inserimento scolastico dei minori adottati e in condizione di affidamento temporaneo etero familiare, e predisporrà Linee guida per l’individuazione di soluzioni organizzative e normative idonee ad assicurare l’accoglienza scolastica e la piena integrazione socio-culturale dei minori adottati.