° Modifiche al D.M. n.249/2010 che consentiranno di attivare i TFA “speciali”.
I TFA speciali, da bandire in autunno, saranno riservati ai docenti non abilitati che abbiano maturato almeno 3 supplenze di 180 giorni ciascuna nel periodo 1999-2012, nelle scuole di ogni ordine e grado. Una stima dà 100mila abilitandi potenziali. Fino all’a.a. 2014/2015, gli atenei e le istituzioni AFAM attiveranno TFA speciali abilitanti all’insegnamento nelle scuole dei diversi ordini e gradi, ma non per gli Insegnanti tecnico pratici. L’abilitazione conseguita darà diritto: - all’iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto per supplenze (per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare); - a insegnare nelle scuole paritarie; - a partecipare ai concorsi a cattedre. Non servirà a inserirsi nelle G.E. (da cui si continuerà ad attingere per il 50% delle nomine). Riportiamo alcune delle modifiche proposte dal MIUR al testo pubblicato sulla G.U. 31-1-2011 Serie generale n.24 Supplemento ordinario n.23/L.
PROPOSTA DI MODIFICA AL D.M. N. 249 DEL 10 SETTEMBRE 2010 REGOLAMENTO CONCERNENTE “DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DEI REQUISITI E DELLE MODALITÀ DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI…”
(per effetto delle modifiche proposte, si avrebbe la seguente nuova versione degli artt. 5 e 15).
• Art. 5 … 2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale... 2/bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente. 2/ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2/bis è maggiorato nel limite del 30% per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni…
• Art. 15 … 1/bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all’articolo 3, e comunque non oltre l’anno accademico 2014/2015, gli atenei e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali … finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado … possono partecipare coloro che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, hanno maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 e fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato, in scuole statali o paritarie, nella classe di concorso richiesta per la partecipazione al percorso abilitante ovvero nell’ambito disciplinare corrispondente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio nel sostegno prestato nello stesso grado di istruzione. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile: a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni o quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’ar. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie…. 1/quater. L’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici….4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto… 16. Le facoltà di cui all’articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella G.U. n.175 del 29 luglio 1997. L’ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Sono ammessi al percorso, senza necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1/ter, riferiti alla scuola dell’infanzia e primaria. Il percorso prevede il conseguimento… 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante, che consiste…
17. Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti….
19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione. 20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto MIUR n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto MIUR n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell’insegnamento… 21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto MIUR 7 ottobre 2004, n. 82 e al decreto MIUR 28 settembre 2007, n. 137 presso le istituzioni di AFAM, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione e precedente l’entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del titolo finale abilitante…. 27/bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle G.E., di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro P.I. 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 402 d.lgs 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l’insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell’art.1 comma 6, lettera g), del decreto P.I. 29 novembre 2007, n. 267. (Fonte: Alessandro Giuliani, La tecnica della scuola, 26 giugno 2012)