° Convocazioni per il conferimento di supplenza.
Riportiamo alcuni articoli del D.M. 13 giugno 2007 n.131. (1)
Art.3. 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione . Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
Art.4.1. L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Art.4.2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
° Aspettando….. le sezioni “Primavera”.
Hanno funzionato dal 2007 (a merito di Fioroni) e con gran sollievo delle famiglie. E tuttavia il finanziamento del MIUR è venuto riducendosi: 19 milioni nel 2010; 12 milioni nel 2011. Per quest’anno solo annunci e promesse. Riportiamo da Tuttoscuola
“…di sezioni primavera non se ne è più parlato, né per confermare né per dare qualche segnale di vita. Da notizie ufficiose raccolte nei mesi scorsi presso il Miur, non risultavano riduzioni del bilancio che potessero interessare le “sezioni primavera”. Ma, allora, cosa è successo? Le scuole che, sempre più numerose, telefonano agli uffici del ministero per avere notizie del finanziamento del servizio, si sentono rispondere che non ci sono decisioni in merito. L’anno scolastico è già cominciato e il silenzio totale sui finanziamenti statali fa temere il peggio, considerato anche il fatto che nei cinque anni di vita del servizio un silenzio-ritardo di questo genere non si era mai verificato. Comprensibilmente cresce la preoccupazione sulle sorti di un servizio salutato a suo tempo positivamente per le sue potenzialità di sviluppo tanto da essere inserito nell’ordinamento scolastico (dpr 89/2009). Ci sono 25 mila bambini di due-tre anni con le loro famiglie e 5 mila educatori precari che aspettano una risposta. Il timore di essere stati dimenticati e che le sezioni primavera siano state cancellate si fa di giorno in giorno sempre più concreto. E gli impegni del ministro?”. (Fonte: TuttoscuolaNews - n. 549, 10 settembre 2012)
° Compensi a carico del Fondo d’istituto.
I ddd.ss. devono, su richiesta delle OO.SS., rendere noti i nominativi dei beneficiari. Riportiamo quanto pubblicato dall’ASAS Siciclia.
“Va censurata, in quanto antisindacale, la condotta del dirigente che, nonostante esplicita richiesta, abbia omesso di informare le organizzazioni sindacali circa i nominativi dei beneficiari dei compensi provenienti dal fondo di istituto, sull’assunto che la contrattazione integrativa sul punto debba essere considerata illegittima per contrasto con l’art. 6 CCNL Comparto Scuola. Al contrario, i principi di efficienza, produttività, selettività retributiva, nonché i principi di trasparenza e di controllo, cui la legge (d.lgs. 150/2009 art. 11) e la contrattazione nazionale appaiono ispirati, rendono perfettamente legittima la contrattazione integrativa nella parte in cui, a fini di verifica, attribuisce alle organizzazioni sindacali il diritto di essere informate in merito ai nominativi dei beneficiari delle retribuzioni provenienti dal fondo di istituto. In armonia con i predetti principi appare, altresì, l’obbligo sancito nel contratto integrativo di comunicazione del materiale relativo all’ordine del giorno delle riunioni almeno 48 ore prima delle stesse. Ciò, peraltro, è coerente con l’art. 43 comma 12 d.lgs. 165/2001 che prevede che a tutte le organizzazioni sindacali vengano garantite adeguate forme di informazione e accesso ai dati. (MIUR, Agenzia). (Fonte: www.asas.sicilia.it - La Letterina n. 330 - 6 settembre 2012)