° Olimpiadi italiane di Astronomia
Le organizzano la Società Astronomica Italiana e l’Istituto Nazionale di Astrofisica, in collaborazione con il Miur. Il bando nel sito ministeriale
Sono ammessi a partecipare gli studenti e le studentesse delle scuole italiane nati/e negli anni 1998 e 1999 (categoria junior) e negli anni 1996 e 1997 (categoria senior). La competizione è individuale; i candidati dovranno presentare per via telematica i temi svolti collegandosi al sito www.olimpiadiastronomia.it, a partire dalle ore 12.00 del primo ottobre 2012 ed entro le 24.00 del 19 novembre 2012. La Finale Nazionale si terrà dal 20 al 22 aprile 2013 a Pieve di Cadore.
° “Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole”, alla Commissione Cultura della Camera
La Proposta di legge n. 5268 intende incentivare il personale scolastico ad accettare incarichi nei territori svantaggiati, territori di montagna e piccole isole, nonché nei territori a bassa densità demografica. Riportiamo alcuni passi della proposta.
La proposta di legge (Siragusa-Pes) si origina dalla constatazione dello svantaggio educativo e didattico a danno degli alunni e degli studenti che risiedono in zone geograficamente disagiate, laddove restino senza docenti e senza personale ATA in attesa che qualcuno accetti l'incarico.
PROPOSTA DI LEGGE. Art. 2 (Individuazione delle istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi). 1. Ai fini della presente legge, per scuole di montagna si intendono i plessi scolastici situati oltre 1.000 metri sul livello del mare e che distano più di 20 chilometri da un centro abitato ove è presente il medesimo ordine e grado di scuola, e per scuole delle piccole isole si intendono i plessi scolastici situati nelle isole minori. 2. Per le scuole dei territori a bassa densità demografica si intendono i plessi scolastici situati in territori che presentano una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato. Art. 3. (Interventi a favore delle scuole di montagna e delle piccole isole). 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole di montagna e delle piccole isole. … Art. 4. (Organico delle scuole di montagna e delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica). 1. Al fine di assicurare la stabilità dell'organico del personale, nelle scuole di montagna, delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica è costituito l'organico funzionale di istituto …. Art. 5. (Incentivi a favore della continuità didattica). 1. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che fa espressa richiesta di servizio nelle scuole di cui all'articolo 2, comma 1, e che dimostra di possedere la contestuale residenza e l'abituale dimora nei territori in cui tali scuole sono situate è attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato. 2. Gli incarichi a tempo determinato per le scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 2 hanno durata triennale. 3. Al personale direttivo, docente e ATA assunto a tempo determinato con il vincolo della triennalità o a tempo indeterminato e non residente, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di montagna e delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi: a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo; b) equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove applicato. 4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 2, comma 1, è valutato in misura doppia. Art. 6. (Supplenze brevi). 1. Al fine di assicurare la tempestività della sostituzione dei docenti assenti nelle scuole di cui all'articolo 2, comma 1, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee, limitatamente alle supplenze di durata non superiore a un mese, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere la contestuale residenza e l'abituale dimora nel territorio nel quale è conferita la supplenza. Le supplenze non sono prorogabili….
(Fonte: Newsletter di Alessandra Siragusa, 21 settembre 2012)
° Se sei insegnante, in Italia sei “meno laureato”
I dati del Rapporto OCSE 2012 dicono che la retribuzione dei docenti italiani, rapportata alle retribuzioni medie degli altri lavoratori laureati, è penalizzata.
Ovunque gli insegnanti sono retribuiti meno degli altri laureati ma in Italia il gap è molto più marcato. Nella scuola primaria, l’insegnante laureato percepisce una retribuzione pari al 57% della media delle retribuzioni degli altri laureati del nostro Paese; negli altri Paesi, mediamente ha una retribuzione pari all’82% della media degli altri laureati. Nella scuola secondaria di primo grado, l’insegnante laureato percepisce una retribuzione pari al 60% della media delle retribuzioni degli altri laureati del nostro Paese; negli altri Paesi mediamente ha una retribuzione pari all’85% della media degli altri laureati. Nella scuola secondaria di II grado, l’insegnante laureato percepisce una retribuzione pari al 64% della media delle retribuzioni degli altri laureati del nostro Paese; negli altri Paesi mediamente ha una retribuzione pari al 90% della media degli altri laureati. (Fonte: L. La Gatta, La tecnica della scuola, n.2 -20 settembre 2012)