° Avvertenze ai supplenti iscritti nelle Graduatorie di circolo e di istituto.
Ai colleghi che sono in attesa della convocazione, consigliamo alcuni adempimenti.
Il docente che abbia cambiato numero di cellulare dopo la presentazione del modello B deve chiederne la modifica alla scuola capofila, cioè alla prima preferenza espressa in sede di presentazione del modello B. Il docente che abbia cambiato casella e-mail dopo la presentazione del modello B deve, se la modifica consiste nel passaggio da una casella privata di posta a un’altra casella privata di posta, accedere alle Istanze on line e selezionare “Variazione indirizzo e-mail privato” (la variazione sarà automaticamente riportata anche nell’ambito delle convocazioni). Nulla, invece, deve fare, se la modifica consiste nel passaggio da indirizzo privato a indirizzo istituzionale. Il docente che voglia ricevere le comunicazioni di convocazione tramite posta certificata deve, se non lo ha già fatto, inserire il proprio indirizzo di posta certificata su POLIS, attraverso la funzione “Gestione indirizzo di posta certificata”, e seguire le istruzioni per la validazione dello stesso. Ai colleghi convocati per conferimento di supplenze brevi ricordiamo disposizioni contenute nel D.M. 13 giugno 2007 n.131.
I dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie: a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento; b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno. Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo criterio di viciniorità e previe le opportune intese coi competenti dd.ss. L’art.8 “Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro”. Per le supplenze nella scuola secondaria, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, solo per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di III fascia. La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle graduatorie. L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie. Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria: la mancata accettazione di una proposta di assunzione comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze se, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.