° Atto Camera n.953 “Norme per l’autogoverno delle scuole statali”
Di seguito, diamo un abstract dalla proposta di legge 953 approvata l’11 ottobre dalla VII Commissione della Camera. Daremo nei prossimi giorni un commento.
NORME PER L’AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - ATTO CAMERA N. 953.
Capo I. AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. Art. 1. Autonomia scolastica e autonomie territoriali. 1. (omissis). 2. (omissis). 3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione. 4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento degli organi interni, le istituzioni scolastiche adottano regolamenti. 5. (omissis). Art. 2. Organi delle istituzioni scolastiche. 1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni didattico educative secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche: a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4; b) il dirigente scolastico, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione; c) il consiglio dei docenti, con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'art.6; d) il nucleo di autovalutazione di cui all'art. 8. 2. (omissis). Art. 3. Consiglio dell'autonomia. 1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare: a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento; c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 275 del 1999; d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione; e) approva il conto consuntivo; f) delibera il regolamento di istituto; g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'art.8; h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'art.10; i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri; l) promuove la conferenza di rendicontazione di cui all'art.9. 2. (omissis).
3. (omissis). 4. (omissis). 5. (omissis). 6. (omissis). Art. 4.(Composizione del Consiglio dell'autonomia). 1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico è membro di diritto; b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti; c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti; d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare; e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni…. 2. (omissis). 3. Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti. 4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo e svolge le funzioni di segretario del consiglio. 5. (omissis). 6. (omissis). Art. 5. Dirigente scolastico. 1. Il dirigente scolastico nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25 del 165. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti. 1- bis. (omissis). Art. 6. Consiglio dei docenti e sue articolazioni. 1. Al fine di progettare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto e il regolamento relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni disciplinano l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. 2. La progettazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti , consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale. 3. (omissis). 4. (omissis). 5. (omissis). 6. (omissis). 6 – bis (omissis). Art. 7. Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie. (omissis). Art. 8. Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto. 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al d.lgs 19 novembre 2004, n. 286, succ. mod., un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie , un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti. 2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonchè della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalitàche saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola. 2 bis (omissis). Art. 9. Conferenza di rendicontazione. 1 . Sulle attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, in relazione anche alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'art. 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli EE.LL e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all'U.S.R. Art. 10. Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica. 1. Le istituzioni scolastiche autonome… possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori …. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel p.o.f e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'art.11 della presente legge. 3. (omissis).
Capo II. RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME. Art. 11. Consiglio delle autonomie scolastiche. 1. …. il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire a il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI. 2. (omissis). 2-bis (omissis). 3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti. in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali. 4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata… 5. (omissis). 6. (omissis). 7. (omissis). 8. (omissis). ART. 11- bis. Commissione di monitoraggio. 1. (omissis). Art. 12. Abrogazioni. (omissis). ART. 12-bis (omissis). Art. 13. Norma transitoria. Art. 14. Clausola di neutralità finanziaria. (omissis).