Scuola: Aggiornamenti in progress - giovedì, 18 ottobre

° Pochi e subito, i posti di riconversione per il Sostegno
I docenti in esubero che intendono chiedere di accedere ai pochi posti di riconversione sul Sostegno hanno tempo fino al 31 ottobre per inoltrare la domanda. Riportiamo le disposizioni circa i criteri di ammissione ai corsi, diramate dalla D.G. per il personale scolastico (10 ottobre prot. 7591) agli UU.SS.RR. In allegato, la nota reca le tabelle sugli esuberi: sono complete e, oltretutto, utilissime a coloro che, precari, vogliano farsi un’idea della situazione, ai fini delle scelte future.
Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero – A.s. 2012-2013. Criteri di ammissione.
Si fa seguito alla nota prot. n. 3801 del 18 maggio 2012, relativa ai corsi di formazione istituiti con decreto direttoriale n. 7 del 16 aprile 2012, finalizzati alla formazione del "Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno" e si precisa quanto segue: Premesso il carattere volontario della frequenza ai corsi in oggetto da parte del personale docente delle classi di concorso interessate da esubero, in organico di diritto nell'anno scolastico 2012-13 nella provincia di titolarità, sono di seguito elencati i criteri di ammissione alle attività di formazione, in ordine di priorità. Si prevede di formare un numero di docenti, che può oscillare da 1240 a 1550 unità. Possono fare richiesta: - I docenti in posizione di esubero nelle classi di concorso A075 - A076 - C555 - C999; - I docenti appartenenti alla Tabella C in base all'entità dell'esubero su scala regionale, in base all'entità dell'esubero come da schema allegato 1; - In subordine i docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero. A parità di posizione in graduatoria di esubero la precedenza sarà data ai docenti: - con maggiore anzianità di servizio valutato ai sensi della tabella di valutazione, relativa ai soprannumerari, allegata al CCNI sulla mobilità (29/02/2012); - con servizio sul sostegno senza titolo specifico di almeno un anno negli ultimi cinque anni scolastici; - che hanno frequentato corsi su disabilità e integrazione scolastica presso gli UUSSRR. Casi specifici dovuti a modificazioni dell'offerta formativa, ad esempio la chiusura di alcuni indirizzi, ed eventuali peculiarità territoriali, saranno presi in esami dalle SS. LL. in sede di confronto con le OO.SS. regionali. Le domande di partecipazione, opportunamente compilate, dovranno pervenire al Dirigente dell'Ufficio VI, dottor Maurizio Piscitelli, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , entro e non oltre il 31 ottobre 2012. Si allega modello di domanda di partecipazione. Allegati: - Nota per la compilazione della domanda; - Organico di diritto 2012/2013 per classe di concorso e per numero di esuberi, articolato in numerose tabelle (sintesi nazionale, distribuzione regionale; distribuzione provinciale).

° Imminente la C.M. sul pagamento delle supplenze: pagherà il Tesoro direttamente
Riportiamo parte dell’articolo con cui ItaliaOggi informa che dal 1° gennaio 2013 le supplenze brevi e saltuarie non saranno più carico delle scuole, le pagherà il Tesoro.
“É l'effetto dell'art. 7, comma 37, del decreto legge 95/2012 di Spending review…. è già pronta anche una circolare che, dopo gli ultimi ritocchi, sarà inviata alle scuole per agevolare il relativi adempimenti. Secondo quanto risulta a Italia Oggi, l'amministrazione centrale ha previsto due fasi. Per i pagamenti che saranno disposti nel 2013 le scuole dovranno comunque comunicare mensilmente al Tesoro i nominativi dei supplenti e gli importi lordi loro spettanti da liquidare. La comunicazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile e il resto lo farà il via XX Settembre: liquidazione degli emolumenti, applicazione delle ritenute, compilazione e rilascio del modello Cud ecc.. In caso di più supplenze nello stesso mese l'interessato avrà comunque un solo cedolino e il versamento delle spettanze comprenderà la somma degli importi delle varie supplenze effettuate. La seconda fase scatterà dal 1° gennaio 2014 e consisterà nell'affidamento al Tesoro di tutta la gestione della posizione amministrativa del supplente, salvo l'obbligo per la scuola di assunzione di inserire i dati direttamente a sistema, compilando ed inviando il contratto direttamente on line. Ciò consentirà alle scuole di sgravarsi dagli oneri retribuitivi e, quindi, presumibilmente, non dovrebbe più porsi il problema di non potere assumere il supplente a causa della indisponibilità di fondi sufficienti per retribuirlo…L’amministrazione ha chiarito che se il contratto inizia 7 giorni prima e termina 7 giorni dopo un periodo di sospensione dell'attività didattica, anche i giorni di chiusura della scuola vanno retribuiti. Ciò vale sia per le vacanze di Natale e Pasqua che per i periodi di chiusura disposti dalla regione nel calendario scolastico. La domenica e le feste comandate, invece, vanno retribuite solo se il periodo di vigenza del contratto le comprende oppure «qualora siano contigue al periodo di vigenza del contratto e questo comprenda al suo interno tutto l'orario settimanale ordinario proprio del contratto medesimo».
(Fonte: Carlo Forte, ItaliaOggi, 16 ottobre 2012)