Scuola: Aggiornamenti in progress - venerdì 9 novembre 2012

° Qualche notazione sulla nuova governance della Scuola.
Il 10 ottobre, la VII Commissione della Camera ha approvato a larga maggioranza, in sede legislativa, l’Atto “Norme per l’autogoverno delle scuole statali”; questa rubrica lo ha riportato il 16 ottobre. Il Senato potrebbe approvarlo entro questo 2012.

Il testo dell’Atto Camera n.953 è il risultato di un lungo iter in commissione Cultura, attraverso il confronto tra undici proposte di legge presentate dagli onorevoli Aprea, Napoli, Frassinetti, De Torre, De Pasquale, Cota, Carlucci, Capitanio, Santolini, Centemero, Di Pietro. Pur assai diverse fra loro, tutte le proposte sono state avanzate con l’intento di rafforzare l’autonomia scolastica, precisandone le caratteristiche. Le principali più recenti norme in materia di decentramento delle funzioni dello Stato sono state: il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni e enti locali), la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, Parte Seconda Cost., e la Legge costituzionale 5 giugno 2003, n. 131. L’autonomia scolastica ne è stata elevata a rango costituzionale, e alle scuole è riconosciuta potestà legislativa, organizzativa e gestionale di natura analoga a quella che, su una più vasta materia, è conosciuta alle autonomie locali. Alcuni osservatori segnalano che i governi succedutisi negli ultimi tre lustri hanno continuato ad emanare provvedimenti di stampo centralistico che disattendono la riforma del Titolo V e alimentano un contenzioso tra Stato e Regioni. L’attuale governo ha preparato un DDL di riforma costituzionale (Atto Senato n. 3520) che introduce una “clausola di supremazia” a presidio dell’unità giuridica ed economica della Repubblica. La proposta di legge AC n.953 andrà valutata anche con riferimento all’apporto che reca al consolidamento dell’autonomia delle scuole; occorrerà, ad es., valutare se accresce o penalizza (rispetto al modello Misasi) la partecipazione delle componenti scolastiche, se dilata o restringe l’ambito delle competenze delle comunità scolastiche, e se ne favorisce la collaborazione tre le scuole e il territorio. I giudizi al riguardo non sono univoci, e occorrerà tempo per valutazioni ponderate. Per ciò che attiene alle funzioni, alla composizione e ai compiti del Consiglio dell’autonomia, del Consiglio dei docenti e dei Consigli di classe, la proposta di legge mantiene il principio di rappresentanza democratica. Non vi è alcuna abrogazione degli organi collegiali, bensì modifiche: il nuovo testo prevede la pariteticità tra le rappresentanze dei genitori (genitori e studenti nelle scuole superiori) e quelle dei docenti, nel CdA (il Consiglio dell’Autonomia, presieduto da un genitore), e prevede l’inserimento di un rappresentante del personale ATA. Quanto all’inserimento di rappresentanti del territorio (non più di due), l’art.4.1 stabilisce “e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto”. Pertanto, ci sembra che la paventata apertura all’esterno sia soft: le categorie dei membri esterni saranno indicate, nel Regolamento, tra gli appartenenti alle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi,membri esterni, rappresentativi di enti locali, mondo della cultura e del lavoro). E’ mantenuta la “collegialità” del Consiglio di classe (“composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai rappresentanti di classe degli studenti”). In materia didattico-educativa è confermata la competenza esclusiva del Consiglio dei Docenti (quello che era il Collegio dei docenti). Molto si sta discutendo circa l’autonomia statutaria; l’art. 1 (c. 3) della proposta di legge stabilisce: “Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti”. In sostanza, il CdA ha il compito di redigere, approvare (e, se occorre, modificare) lo statuto, i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni, e le modalità di fruizione dell’esercizio il diritto di riunione di studenti e genitori (comunque, resta tutelato dalle leggi). All’art.8, è prevista la istituzione di “Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto”, costituiti in raccordo con l'INVALSI. Il regolamento interno dell'istituzione ne disciplina il funzionamento e lo Statuto ne determina la composizione (da cinque a sette componenti) assicurando la presenza di almeno un soggetto esterno individuato dal Consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e di almeno un rappresentante delle famiglie, di un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, e di un rappresentante dei docenti. Anche a questo proposito ci sembra che si stia procedendo con prudenza, e che i docenti non abbiano a che recriminare in ordine a prerogative e funzioni; in effetti, la composizione del Nucleo è ispirata al modello di scuole che vogliano e sappiano qualificare il proprio servizio al pubblico adottando il principio della responsabilità e il patto di corresponsabilità. Nella proposta di legge ricorre, anche, la locuzione “rendicontazione sociale”: il Consiglio dell’autonomia, promuove annualmente, sulle materie devolute alla sua competenza, in particolare sulle procedure e sugli esiti dell'autovalutazione, una “Conferenza di rendicontazione”, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio. All’art.10, la proposta di legge tratta delle Reti di scuole e dei Consorzi; saranno efficaci nel favorire il conferimento, alle scuole, di contributi da soggetti pubblici e privati ?. All’art.11, la proposta di legge tratta degli organismi territoriali e nazionali per la rappresentanza istituzionale delle scuole autonome; la costituzione degli organismi collegiali e locali è, invece, demandata alla legislazione regionale.