° D.M. n.97 del 20 dicembre 2012: Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013
La D.G. per il personale scolastico lo accompagna con una nota di cui diamo l’abstract
Requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione, o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati al 31 dicembre 2011. Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, altresì, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, maturato entro il 31 dicembre 2011. I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e di 61 anni di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15, per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art.2 C. 3, lett.C del D.lgs. n.503 del 30/12/92), se posseduti entro il 31 dicembre 2011. Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art.1 c.9 della legge 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal primo settembre 2013, i requisiti anagrafici e contributivi devono essere conseguiti entro il 31 dicembre 2012. Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l’anno 2013 le regole da applicarsi sono: Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e tre mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio), o a domanda, entro il 31 dicembre 2013, in virtù della disposizione prevista dall’art. 59 c.9 della legge 449/97, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. La pensione anticipata rispetto a quella di vecchiaia potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, perle donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini, da possedersi entro il 31 dicembre 2013.
Indicazioni operative per l’attuazione del D.M. n.97, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013.
A. Personale dirigente, docente, educativo, A.T.A. Il 25 gennaio 2013 è il termine finale per la presentazione delle domande di collocamento a risposo per compimento del limite massimo di contribuzione, dimissioni volontarie dal servizio e trattamento in servizio. La medesima data vale per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Entro la medesima data tutti gli interessati hanno facoltà di revocare le suddette istanze ritirando tramite POLIS la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Il 25 gennaio 2013 è anche il temine da osservarsi da coloro che, avendo diritto alla cessazione per avere raggiunto la quota 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto 65 anni chiedono, ricorrendone le condizioni, la trasformazione del rapporto di lavoro part time con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.
Presentazione delle istanze. Le domande di cessazione e le revoche vanno così presentate:
Il personale dirigente, docente, educativo e A.T.A. di ruolo, ivi compresi i docenti di Religione, utilizzerà la procedura web POLIS “Istanze on line” (eventuali domande presentate in forma cartacea vanno riprodotte in questa modalità). Al personale in servizio all’estero è consentito adottare la modalità cartacea. Il personale delle province di Trento e Bolzano presenterà in forma cartacea alla sede scolastica di servizio/titolarità. Le domande di trattenimento in servizio vanno inoltrate in formato cartaceo. Gestione delle istanze (…omissis….).
B. Cessazione dd.ss. dal 1° settembre 2013. Il termine ultimo di presentazione è: 28 febbraio.