Scuola: Aggiornamenti in progress - martedì, 2 aprile 2013

° Contingente dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori, nei corsi abilitanti
I ministri Profumo e Grilli hanno firmato il Decreto inter. n.210 del 26 marzo 2013.
Concerne il contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all’art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 recante il regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244”.
Il contingente di docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche da utilizzare, in posizione di esonero e semiesonero, presso le Università è determinato, per l’a.s. 2012-2013, in 771 unità complessive di esonero totale. La ripartizione dei posti tra i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, nonché i posti nei corsi di tirocinio formativo attivo per l’abilitazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è così effettuata secondo le allegate tabelle A e B.
TABELLA A. Numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli parziali al 50% dell’orario di insegnamento per i coordinatori
ABRUZZO 10, BASILICATA 5, CALABRIA 13, CAMPANIA 28, EMILIA ROMAGNA 23, FRIULI VENEZIA GIULIA 15, LAZIO 13, LIGURIA 9, LOMBARDIA 69, MARCHE 26, MOLISE 4, PIEMONTE 18, PUGLIA 25, SARDEGNA 17, SICILIA 28, TOSCANA 16, UMBRIA 8, VENETO 29.
TABELLA B. Numero tutor con esonero parziale al 50% dell’orario di insegnamento, da assegnare per ogni ateneo per i corsi di tirocinio formativo attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. BARI 34, BASILICATA 9, BERGAMO 25, BOLOGNA 28, Ca' Foscari VENEZIA 12, CAGLIARI 14, CAMERINO 5, CASSINO e LAZIO MERIDIONALE 11, CATANIA 32, CATANZARO 2, Cattolica del Sacro Cuore 24, CHIETI-PESCARA 16, della CALABRIA 29, EUROPEA di ROMA 1, FERRARA 9, FIRENZE 12, FOGGIA 9, GENOVA 14, L'AQUILA 15, Libera Univ. "Maria SS.Assunta"-LUMSA–ROMA 4, L'Orientale di NAPOLI 10, LUSPIO 7, MACERATA 16, MESSINA 25, MILANO 42, MILANO-BICOCCA 12, MODENA e REGGIO EMILIA 19, MOLISE 15, NAPOLI "Federico II" 23, PADOVA 20, PALERMO 25, PARMA 10, Parthenope di NAPOLI 7, PAVIA 15, PERUGIA 18, PISA 18, Politecnico di BARI 7, Politecnico di MILANO 6, Politecnico di TORINO 3, ROMA "Foro Italico" 3, ROMA "La Sapienza" 21, ROMA "Tor Vergata" 27, ROMA TRE 34, SALENTO 31, SALERNO 9, SANNIO di BENEVENTO 3, SASSARI 4, Seconda Univ. NAPOLI 7, SIENA 6, Stranieri di SIENA 2, Suor Orsola Benincasa - NAPOLI 2, TORINO 21, TRIESTE 8, TUSCIA 11, UDINE 9, UKE - Università Kore di ENNA 9, URBINO "Carlo BO" 14, VERONA 6.

° Le grandi priorità del ministro Profumo
E’ ordinaria amministrazione modificare il rapporto di lavoro dei docenti inidonei?
Il provvedimento che il ministro Profumo ha ritenuto urgente firmare è tra quelli di ordinaria amministrazione che sono consentiti a un governo dimissionario ? Il decreto attuativo della legge n. 135 del 7 agosto 2012 – che ha previsto il passaggio nei ruoli ATA - coinvolge 3.084 docenti inidonei, 460 titolari della C999 e 28 della C555,

° Il decreto sui punteggi nelle graduatorie delle supplenze, per i corsisti TFA speciali
C’è ancora la possibilità che non superi il vaglio del Consiglio di Stato

Il decreto che introduce una modifica al regolamento delle supplenze (seconda fascia delle graduatorie di istituto) stabilisce che l’abilitazione conseguita con il TFA ordinario varrà 12 punti, quella conseguita con il TFA speciale 6 punti, e riduce il punteggio per le supplenze a 6 punti per a.s. di servizio effettuato (180 giorni almeno). Entro maggio, i docenti che si candideranno ai corsi TFA speciali di abilitazione si cimenteranno nella prova nazionale di verifica (test strutturato a risposta multipla) con la quale saranno classificati in graduatorie di priorità per l’accesso ai corsi che verranno attivati nel triennio 2013-2015. Dal MIUR si precisa che, dei 3 anni di servizio minimi richiesti come condizione per accedere ai corsi speciali, almeno uno (180 giorni minimi) deve essere stato prestato, col titolo prescritto, come insegnamento nella classe di concorso (oppure come insegnamento di Sostegno del tipo corrispondente a quello) per la quale si ha titolo e si chiede l’abilitazione.
(Fonte: La tecnica della scuola – 30 marzo 2013)