° L’apprendistato, all’attenzione delle commissioni Finanze e Lavoro del Senato
Razionalizzato e anticipato ai 14 anni, dovrebbe costituire la forma iniziale della integrazione tra scuola e lavoro, tra apprendimento teorico e sapere pratico.
Il presidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama, Maurizio Sacconi è tornato a porre in connessione con i temi dell’abbandono scolastico e dell’occupazione giovanile quello dell’Apprendistato, inteso come la prima forma di alternanza tra studio e esperienza lavorativa; il senatore, e il PDL ritengono che razionalizzandolo e anticipandolo ai 14 anni, potrebbe contrastare l’abbandono scolastico e incrementare l’occupazione giovanile. Già in precedenza Sacconi, allora ministro del Lavoro, era intervenuto nella normativa di questa materia. Vediamola in breve cominciando dalla gestione Prodi/Treu/Berlinguer. Gli artt.16-18 della Legge n.196/1997, “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, hanno così configurato, in accordo con le parti sociali, il contratto di apprendistato: l’apprendista, di età tra i 15 e i 24 anni, si impegna nell’attività lavorativa per un periodo non inferiore ai 18 mesi e non superiore ai 5 anni (un certo numero di ore annue, almeno, di cui una metà nella formazione, all’esterno dell’azienda, in strutture individuate dalla regione, idonee a fargli conseguire la qualifica lavorativa. L’apprendista viene retribuito meno rispetto al lavoratore di eguale qualifica e l’azienda che accetta apprendisti trae vantaggi fiscali (sugli oneri assicurativi e previdenziali). Berlinguer considerò l’apprendistato tra le forme utili all’adempimento dell’obbligo dì frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno, nei seguenti provvedimenti:
- art. 2 Legge 9/1999 (“A coloro i quali, adempiuto l’obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell’istruzione superiore è garantito, nell’ambito dell’offerta formativa…. il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196”).
- art.68 Legge 144/1999, e relativo Regolamento d’attuazione, D.P.R.12 luglio 2000 n. 257: “L’obbligo Formativo può essere assolto in percorsi, anche integrati, d’istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; nell’esercizio dell’apprendistato” (art.2); “Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato, per effetto dell’attività lavorativa o per auto-formazione, costituiscono crediti per l’accesso ai diversi anni dei corsi d’istruzione secondaria superiore” (art.6). Nella legge 10 Febbraio 2000 n.30, Berlinguer presentò il sistema educativo d’istruzione e di formazione, come “unitario”. Abrogata la legge di Riordino dei cicli, la Moratti riformulò l’art.68 Legge 17.5.1999 n.144. A tale proposito occorrerebbe considerare (ma non in questa sede) gli effetti della revisione costituzionale del Titolo V Parte II Cost. (sulla titolarità legislativa in materia di istruzione e formazione), e le decisioni adottate con gli Accordi-quadro Stato-regioni. Ci limitiamo, invece, a segnalare la costante determinazione dei decisori politici più recenti, nel favorire una sempre maggiore integrazione tra scuola e lavoro, con riguardo anche all’apprendistato. La Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha integrato la precedente normativa abbassato ai 15 anni il limite minimo di accesso all’apprendistato (art.48 comma8). Le forme di apprendistato previste sono: - per i minori, l’apprendistato per la qualifica professionale, con l’alternanza formazione-lavoro; – per i giovani di età tra i 18 e i 29 anni, il contratto dell’ “apprendistato professionalizzante”; – per i giovani frequentanti studi secondari o universitari o master o un dottorato di ricerca o un periodo di pratica presso studi professionali, il contratto c.d. di “alta formazione e ricerca”. Di apprendistato si è occupato anche il Governo Monti, nel “maxi decreto” (decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”), all’art. 52 (Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori). In definitiva, i governi italiani hanno visto con favore l’apprendistato, e ciò vale anche per molti Paesi europei, intenzionati a realizzare l’integrazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro (nell’ambito della concezione educativa che valorizza le molteplici agenzie della “Società educante”), anche in funzione di contrasto alla dispersione scolastica (esiste al riguardo una Risoluzione C.E. del 1989, alla quale sono seguite quelle U.E). E’ in Germania che, più che in altri Paesi, i luoghi di lavoro sono riconosciuti a pieno titolo come agenzie della formazione, partner affidabili del sistema scolastico: un canale formativo (c.d. “secondo”) qualificato, destinato a giovani che, conseguita la licenza nella “Hauptschule”, dopo il nono anno di frequenza scolastica vogliano accedere a un percorso triennale a tempo pieno o a tempo parziale (“Berufschule”), con contratto d’apprendistato nelle imprese.