° Assunzioni a t.i. del Personale docente ed educativo, per l’a.s. 2013/14.
Diamo, in abstract, la C.M. n.21 - 21 agosto 2013 della Direzione Generale per il personale scolastico – UFF. Terzo, e le Istruzioni operative (allegato A).
“Con il DM in corso di emanazione è stato assegnato un contingente, di 11.268 unità di personale docente ed educativo…ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’a.s.2013/2014…. Si allegano le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione …del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente. La tabella contiene, inoltre, la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ambito delle province per le singole classi di concorso del personale docente ed educativo. Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno scolastico 2013/14, la sede provvisoria di servizio…Il numero di contratti a tempo indeterminato, invece, resta comunque subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale. La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all’anno scolastico 2014/2015…. Si richiama l’attenzione relativamente alla priorità di utilizzazione del personale in esubero prima di procedere alle nomine … Tale utilizzazione prioritaria deve essere esperita, verificando l’eventuale possesso di altro, idoneo titolo di studio, prima del previsto transito nei ruoli del personale ATA, anche nei riguardi del personale docente attualmente titolare nelle classi di concorso C999 e C555 di cui al comma 14 dell’art. 14 della sopracitata legge 135/2012… Allegato A A.1 (OMISSIS). A.2 Nel caso in cui il docente destinatario di accantonamento di posto, in virtù di ordinanze cautelari la cui esecuzione è stata disposta dal Commissario ad Acta, abbia ottenuto il ruolo ad altro titolo o abbia optato per l’assunzione dalle attuali graduatorie, il posto accantonato è disponibile per le immissioni in ruolo utilizzando le graduatorie ad esaurimento dell’a.s. 2010/11. A.3 Se in considerazione degli accantonamenti o per effetto delle utilizzazioni dei docenti in esubero, la disponibilità di posti in organico di diritto dovesse risultare inferiore al contingente di assunzione assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno recuperate su posti relativi ad altre graduatorie. A.4 Il D.M., in corso di emanazione, prevede la possibilità di destinare le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico. Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni. A.5 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) legge 27 dicembre 2006 n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti. Per le classi di concorso non bandite con il D.D.G. 82/2012, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi per titoli ed esami (banditi negli anni 1999 e nell’anno 1990), ai sensi dell’art. 1 comma 4, della legge 124/1999. A.6 Il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 potrà essere utilizzato, per le immissioni in ruolo, se approvato in via definitiva entro il 31 agosto 2013 nel limite massimo dei posti messi a concorso. Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, la differenza va assegnata alle graduatorie ad esaurimento. Le graduatorie di cui al D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, non rese definitive entro il 31 agosto 2013, verranno utilizzate per le immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi. A.7 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduATORIE DEL CONCORSI ORDINARIO. A.8-A.9-A.10-A.11 (OMISSIS). A.12 Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un’unica area disciplinare. La ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all’interno di ciascuna area va effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili. A.13 - A.14 - A.15 - A.16 - A.17 (OMISSIS). A.18 Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2013, comportano l’assunzione in servizio dal 1° settembre 2013. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2013/2014 ed assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo. A.19 L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.13 e dal successivo A.20, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno. A.20 L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso a.S., di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero nell’altra provincia per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province. … A.21 - A.22 - A.23 (OMISSIS). A.24 E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dall’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008. - A.25 - A.26 (OMISSIS). A.27 Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. …”