° L’art.1 ddl approvato in Consiglio dei Ministri in materia di occupazione nella P.A.
Il Governo si è, di necessità, uniformato alle direttive europee dopo averne subito le censure. Pertanto, dipenderà anche dall’esito della sentenza della Corte Europea, se il provvedimento governativo potrà avere effetti anche per il personale scolastico. Ai dipendenti che hanno almeno 3 anni di servizio con contratti a termine nell’ultimo quinquennio sarà riservato il 50% dei posti da messere a concorso, fino al 2015. Basta contratti a t.d., per il futuro, salvo che per esigenze temporanee eccezionali.
Disegno di Legge “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”
Titolo I Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, nonché di lavoro flessibile e di mobilità. … Art.1 … Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una delle seguenti modalità: a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 50 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici; b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato presso l'amministrazione che emana il bando, almeno tre anni negli ultimi cinque anni, di contratto di somministrazione di lavoro o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione dei periodi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.; ….Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste dalla normativa vigente non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite, una riduzione dei posti da riservare, obbligatoriamente o facoltativamente, secondo la legge, tale riduzione si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva… ….c) Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, di un decreto direttoriale, della Presidenza del Consiglio dei ministri ….E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, fino al 31 dicembre 2014, ad assunzioni di personale a t.i. nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, nel limite del 50% per il 2015 e del 100% dall’anno 2016.”
Argomenti dei successivi articoli: Art.2: Disposizioni in materia di visite mediche, terapie e prestazioni specialistiche. Art.3: Semplificazione delle procedure di mobilità nel pubblico impiego. Art.4: Disposizioni in tema di incarichi dirigenziali. Art.5: Alienazione e rottamazione dei veicoli sequestrati per illecito amministrativo. Art.6: Misure di razionalizzazione della spesa relativa al personale in servizio all’estero.
° Scrutinio integrativo per gli studenti con giudizio finale sospeso -a.s. 2012/13
Le scuole devono comunicare i dati analitici per studente e quelli sintetici per scuola.
Riportiamo da una nota della D.G. per gli studi, la statistica e i sistemi informativi. “Come anticipato con nota prot. n. 1304 del 28 maggio 2013 si ricorda che dal 26 agosto e fino al 7 settembre devono essere comunicati i dati dello scrutinio integrativo per gli studenti con giudizio finale sospeso (dal I al IV anno). L’esito finale (Ammesso/Non Ammesso) può essere comunicato direttamente sul portale SIDI nell’area “Scrutini Finali Analitici” oppure attraverso l’invio del flusso dai pacchetti locali, in base alla scelta operativa indicata (sempre modificabile). …Si ricorda inoltre che, sempre con riferimento agli esiti degli scrutini, fino al 7 settembre le scuole sono tenute a completare la Rilevazione sintetica (per scuola), inserendo il numero complessivo degli alunni ammessi/non ammessi a seguito dello scrutinio integrativo…”.