Scuola: Aggiornamenti in progress - venerdì 29 ottobre

· Esami di Stato d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2010/2011 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione 
La prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 22 giugno 2011. In sintesi, la C.M. n 85 Prot. 7234 - 13 ottobre 2010.
Per l’a.s. 2010/2011, si confermano le disposizioni impartite nei decorsi anni scolastici con la C.M. n.90 del 26 ottobre 2007, la C.M. n.77 del 25 settembre 2008, la CM n. 85 del 15 ottobre 2009..… 
Le date relative all’anno scolastico 2007/2008… si intendono riferite anche all’a.s. 2010/2011……..:
- 30 novembre 2010, termine presentazione della domanda, da parte dei candidati interni, al d.s.;
- 30 novembre 2010, termine presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati indicano almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame e dichiarano la lingua e/o lingue straniere presentate…
- 31 gennaio 2011, termine presentazione della domanda da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
- 31 gennaio 2011, termine presentazione di eventuali domande tardive ai DD.GG. degli UU.SS.RR
- 20 marzo 2011, termine presentazione della domanda al D.G. dell’U.S.R. di residenza da parte di alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2011 e prima del 15 marzo 2011…
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPR  22 giugno 2009, n.122, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del II ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di II grado e una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). … Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di II grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il I ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, c.2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno. Sostengono l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli aa.ss. precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate… L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di II grado cui l'esame si riferisce. L'esito degli esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4 della O.M. n.44 del 5-5-2010, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima, o idoneità all’ultima. Tale disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato. I dd.ss. delle scuole paritarie e legalmente riconosciute, subito dopo il 30 novembre, comunicano al competente D.G. regionale il numero ed i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.