Scuola: Aggiornamenti in progress - lunedì 9 dicembre 2013

° Personale docente inquadrato nei contingenti ad esaurimento C 999 e C 555
E’ alla Corte dei conti, per la registrazione, il decreto di attuazione delle disposizioni di cui all’art.15 D.L.12.09.2013 n.104 convertito nella Legge n.128/2013
Il Decreto 104 regolamenta il passaggio dei docenti cl.C999 e cl.C555 in altra cl. di concorso o nei ruoli ATA, in base al titolo di studio posseduto; gli interessati possono accedere ai corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno. Ecco un breve abstract del decreto.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, DECRETA. ART. 1. 1.Al personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, anche nell’a.s. 2013-2014 è consentito di transitare su altra classe di concorso per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo di studio per altro posto di insegnante tecnico-pratico (I.T.P.), purché non sussistano condizioni di esubero nella stessa provincia. Al citato personale docente è, altresì, consentito di rimanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 e n. 88, se già utilizzato in tali ambiti ed in possesso del relativo titolo di studio subordinatamente all’esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2.In subordine, il suindicato personale docente, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con mod. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale A.T.A. con la qualifica di assistente amministrativo, di assistente tecnico o di collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale di cui al presente comma partecipa a corsi di riconversione professionale da attivare dal MIUR. 3.Il citato personale docente può, altresì, su istanza di parte, partecipare, nel corso dell’a.s. 2013/2014, ai corsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno. In attesa della conclusione dei suindicati corsi, il personale titolare delle classi di concorso C999 e C555 rimane inquadrato nelle citate classi di concorso e acquisisce la titolarità sui posti di sostegno secondo la procedura prevista dal CCNI della mobilità per l’a.s. 2014-2015, salvo transitare nei profili professionali ruolo A.T.A. all’esito dell’eventuale mancato superamento dei corsi. ART. 2 1. Il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 è immesso in ruolo, prioritariamente su posti I.T.P. e, in subordine, in mancanza del titolo di studio richiesto, su tutti i posti che annualmente si rendono vacanti e disponibili dei profili professionali del ruolo del personale A.T.A. con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente, con decorrenza giuridica nell’a.s. in corso e con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1 settembre dell’a.s. successivo a quello nel corso del quale viene prodotta la domanda ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità. L’immissione in ruolo è disposta nella provincia di appartenenza. Il personale che non trova collocazione nel ruolo degli I.T.P. e, in subordine in quello A.T.A. per mancanza di disponibilità, rimane nell’attuale posizione e viene immesso nei corrispondenti ruoli di I.T.P. e del personale A.T.A. a mano a mano che si creino disponibilità di posti. 2. La stipula dei contratti di lavoro a t.i. per le immissioni in ruolo, autorizzate a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 39, comma 3bis, della L. 27.12.1997, n. 449, è subordinata, a livello provinciale, alla assegnazione della sede di titolarità al personale di cui al presente decreto. 3. Il personale di cui al presente decreto non è tenuto a prestare il periodo di prova di cui all’art. 45 CCNL 29 novembre 2007. 4. L’immissione in ruolo del personale su posti di assistente tecnico è disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree didattiche di laboratorio ed i titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero i titoli di studio posseduti dall’interessato. 5. Il personale, al fine di transitare nei ruoli del personale I.T.P. ed A.T.A., deve comunicare, con modalità cartacea la provincia di appartenenza e il profilo professionale richiesto, sia I.T.P. che A.T.A.. Art. 3 1...il personale inquadrato secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 2 del presente decreto, nei profili del personale A.T.A., mantiene il maggior trattamento stipendiale per effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

° Acquisizione e valutazione di progetti formativi competenze digitali
Riportiamo la Nota n. 2952 dello scorso 26 novembre, con la quale il MIUR trasmette il Decreto Direttoriale del 25 novembre 2013
“Si trasmette il D.D. del 25 novembre 2013 relativo all'Avviso per l'acquisizione e la valutazione di progetti formativi volti al potenziamento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto ministeriale n. 821 dell'11 ottobre 2013 concernente "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche", nelle more della registrazione alla Corte dei Conti. Obiettivo dell'Avviso è la progettazione sul territorio, da parte di Poli formativi regionali ovvero provinciali, di azioni che consentano di formare i docenti ad un impiego consapevole dei linguaggi multimediali e dell'integrazione tra risorse cartacee e digitali in una logica di modularità e flessibilità, in risposta ai livelli differenziati, base ed avanzato, dei bisogni formativi delle istituzioni scolastiche. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate dalle istituzioni scolastiche statali, sia singolarmente che in rete, di ogni ordine e grado, ad eccezione delle Istituzioni scolastiche della Regione Sardegna, come indicato in premessa all'Avviso medesimo, entro e non oltre, le ore 14,00 del giorno 9 dicembre 2013, alla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, esclusivamente via PEC, a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., secondo le modalità di cui all'art. 6 dell'Avviso.

° Pagamento delle ore eccedenti per cattedre con più di 18 ore settimanali
Miur e OO.SS. convengono sui criteri di trattamento
Per le ore eccedenti prestate per l'assegnazione di cattedre costituite con orario superiore alle 18 ore settimanali o per attribuzione dei cosiddetti “spezzoni orario” fino a 6 ore, la durata del pagamento deve seguire il contratto in essere del docente a cui vengono attribuite, indipendentemente dalla natura di tali ore (organico di diritto o di fatto); la retribuzione è assimilata al trattamento fondamentale. (Fonte: www.orizzontescuola.it – 6 dicembre 2013)