° Permessi sindacali. Interpretazione restrittiva circa il diritto, da parte del personale supplente, ad usufruire dei permessi previsti dall'artt.10 e 11 CCNQ 7 agosto 1998
La interpretazione è contenuta nella risposta che l’Ufficio di Gabinetto del MIUR ha fornito (n.25123- 9/12/2013) a quesito dell’USR Piemonte. Riportiamo parzialmente
Quesito. Facciamo riferimento al personale della scuola con contratto a tempo determinato che ha assunto il ruolo di sindacalista o che comunque fa parte del direttivo. L'USR Piemonte chiede se tale personale possa fruire di permessi per la partecipazione agli organismi statutari.
Risposta. "…. Al riguardo si fa presente che la disciplina dei permessi sindacali è attualmente regolamentata dal CCNQ del 7.8.98 e successive modificazioni ed integrazioni. Dalla combinata lettura degli artt. 5 e 10 del citato contratto, si evince che è titolare di prerogative sindacali esclusivamente il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale circostanza è stata peraltro confermata dal CCNL 29.11.2007 del computo scuola dove, agli artt. 36 e 59 vengono "fatti salvi i diritti sindacali" al personale docente ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che in particolari situazioni di stato, può accettare un contratto di lavoro a tempo determinato. L'ARAN, che sull'argomento è intervenuta anche con nota n. 11456/2011 del 4 luglio 2011, ha ribadito che "la necessità dì introdurre una deroga espressa nasce dalla consapevolezza che la normativa contenuta nei contratti quadro non consente, in via generale, la fruizione dei diritti sindacali, intesi come permessi, distacchi, aspettative ecc., al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Ed, infatti, la deroga è stata confermata anche all'art.8, comma 5, del CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali attualmente vigente, sottoscritto il 9 ottobre 2009, che contiene le disposizioni particolari per il comparto Scuola". Premesso quanto sopra, si invita codesto Ufficio territoriale a vigilare affinché, nelle istituzioni
scolastiche di competenza, la normativa venga applicata correttamente. Si fa presente, infine, che, per quanto attiene il caso prospettato, sarà cura dello scrivente Ufficio attivare le iniziative necessarie al recupero delle ore indebitamente fruite.
° L'Italia è il paese peggiore in Europa, per abbandono scolastico
I dati del ‘Rapporto sulla coesione sociale 2013’ di Istat, Inps e Ministero del Lavoro
In Italia, il 17,6% di adolescenti non arriva al diploma ma la situazione differisce da regione a regione. Qualche miglioramento percentuale si è registrato in Veneto, Lombardia, Campania, Calabria, Puglia; al contrario, in Liguria, l’abbandono scolastico passa dal 12,6 % nel 2008 al 17,5 % nel 2012, e in Sardegna passa dal 22,9 % al 25,8 %. L’obiettivo posto dall’U.E. di rientrare al 10% sembra chimerico. 17,6 % degli studenti nella fascia d’età 18-24 anni equivale a 758mila alunni che hanno lasciato le scuole. Peggio, solo Spagna e Portogallo.
° Aspettando le norme per l’aggiornamento delle G.E. e delle graduatorie di istituto
Riportiamo alcune anticipazioni pubblicate da Orizzonte Scuola
“… Sia le graduatorie di istituto che le graduatorie ad esaurimento saranno rinnovate nel corso del 2014 per il triennio successivo 2014/15, 2015/16, 2016/17. Probabile l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in primavera, e a seguire quelle di istituto. Graduatorie ad esaurimento. Non sono attese modifiche nella tabella di valutazione dei titoli, sarà possibile scegliere una diversa provincia di inserimento rispetto all'attuale, se lo si desidera. Sarà possibile solo aggiornare il punteggio, ma non sono previsti nuovi inserimenti. Graduatorie di istituto…. La III fascia delle graduatorie di istituto potrebbe diventare ad esaurimento, ed essere quindi preclusa ai laureati dopo la data del 19 luglio 2013. … Nuovi inserimenti nella II fascia delle graduatorie di istituto. Molti i docenti abilitati non inseriti nelle Graduatorie di istituto, che richiederanno l'inserimento in questa fascia. Prevista la rimodulazione della tabella di valutazione dei titoli, dato che alcuni titoli, come il TFA, non sono compresi nell'attuale. Non è stato ancora chiarito se i docenti candidati al PAS potranno richiedere l'inserimento con riserva, sciogliendo la riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione nel periodo di vigenza delle graduatorie, o dovranno essere in possesso dell'abilitazione alla data di scadenza della presentazione delle domande (in questo caso per molti docenti l'ingresso in graduatoria dovrebbe essere rimandato al 2017). Ancora da chiarire eventuali differenziazioni di punteggio tra le abilitazioni conseguite con modalità differenti (TFA e PAS).
(Fonte: LALLA - Orizzonte scuola -3 gennaio 2014)