Scuola: Aggiornamenti in progress – giovedì 6 febbraio 2014

° 6° TIMELINE FILM FESTIVAL
Ogni scuola può partecipare con un massimo di 2 video realizzati a partire dal 1° gennaio 2011. I video dovranno pervenire entro il 3 Marzo 2014.
Il concorso è aperto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado, alle università ed alle scuole di cinematografia ed ai filmmaker. L’età degli autori non dovrà essere superiore a 30 anni. Queste le sezioni: Scuola media (11-13 anni) e Scuola superiore (14-18 anni): “Ambiente e sviluppo sostenibile”; “Diritti Umani e Legalità”; “Intercultura ed Integrazione”; Tema libero. Scuole di Cinema/Università: Tema libero. Filmmaker: Tema Libero. Una sezione è riservata a film selezionati dalla direzione del TLFF in festival partner di varie nazioni. Sono ammessi i seguenti format: Fiction / Spot / Videoclip / Documentario / Animazione. La durata max di ciascun video è 12 minuti. Si richiede gentilmente di sottotitolare in lingua inglese. Iscrizione su www.timelinefilmfestival.eu. Si consiglia l’invio file mediante WeTransfer. (MP4 H264), o inviando un DVD tramite posta tradizionale a: TIMELINE FILM FESTIVAL - c/o I.T.I. “Leonardo da Vinci” - Via A. De Gasperi, 1 - 20048 Carate Brianza (MI). Referenti: Antonio Risoluto Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Giancarlo Zagone Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

° Premio letterario nazionale “Gioacchino Pellecchia”. Domande entro il 15.03.2014
Inserito dal MIUR tra le competizioni di Eccellenza, prende a tema la poesia italiana del 900
E’ riservato agli alunni delle ultime classi dei Licei Classici, dei Licei Scientifici, degli Istituti Magistrali e degli Istituti di Istruzione Superiore con sezioni annesse di Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Socio-Psico-Pedagogico e Liceo Linguistico.. Il bando su: www.istruzione.it

° Unificazione delle aree del Sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado
La disciplina transitoria; l’applicazione a regime. Riportiamo da ItaliaOggi (4 febbraio)
L'articolo 15, comma 3-bis del decreto Carrozza prevede che nelle scuole superiori le aree del sostegno debbano essere unificate. Ciò vuole dire che, a fronte delle attuali 4 aree (AD01, AD02, AD03, AD04) alle quali corrispondono ambiti disciplinari diversi, d'ora in poi, l'amministrazione scolastica dovrà fare riferimento ad un'unica tipologia di posto. E quindi, i docenti da destinare al sostegno dovranno essere individuati facendo riferimento ad un'unica mega-area, nella quale confluiranno gli insegnanti di tutte e 4 le diverse specialità. Un po' come già accade nella secondaria di primo grado, dove l'area è unica (AD00). Ciò comporterà la possibilità, per i docenti di ruolo che già insegnano sul sostegno e per coloro che hanno il titolo di specializzazione e intendono farlo valere per la mobilità, di ottenere più agevolmente le sedi di preferenza che esprimeranno nelle relative domande. E ciò, con ogni probabilità, si tradurrà in una riduzione delle disponibilità anche per le immissioni in ruolo. Si pensi, per esempio, ai docenti in esubero che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 17, del decreto legge 95/2012, dovessero essere ricollocati sul sostegno (anche d'ufficio). Per contro, la prossima tornata di assunzioni a tempo indeterminato dovrà continuare a tenere conto delle aree, perché il comma 3-bis, dell'art. 15, del decreto Carrozza contiene una disciplina transitoria, che continua a mantenere in vita le aree, sia per le immissioni da concorso che per le assunzioni da effettuare tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. Più precisamente: le aree disciplinari continueranno ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al dlgs n.297/1994. E la stessa deroga sarà applicata per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl. (Fonte: Carlo Forte - ItaliaOggi – 04.02.2014).
Riportiamo dal testo del ddl n. 1150, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12.09.2013, n.104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca:
… dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scienti-fica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 feb-braio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: ", nelle aree disciplinari indi-viduate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato" sono soppresse. Le suddette aree disci-plinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.