° Università: a confronto, quale è e quale sarà
Lo scorso 24 dicembre, il quotidiano Il Sole 24Ore ha proposto una scheda di confronto, che riassumiamo.
RETTORI: In atto sono i singoli atenei a stabilire la durata massima del mandato (con eventuali deroghe, nel caso che il rettore venga riconfermato a maggioranza qualificata dei voti) e la reiterabilità. La Riforma stabilisce un criterio nazionale (un solo mandato sessennale, anche per gli attuali rettori che, se in carica da oltre 6 anni, devono lasciare).
CONCORSI: In atto i singoli atenei bandiscono i concorsi per il reclutamento di docenti e ricercatori, stabilendo quote percentuali degli uni e degli altri. La Riforma istituisce l’abilitazione nazionale annuale, passaggio imprescindibile per i futuri docenti ordinari e associati; il titolo acquisito potrà valere nei 4 anni successivi per le chiamate alle cattedre nei vari atenei.
RICERCATORI: In atto esiste il ruolo dei ricercatori a t.i., ma ci sono anche ricercatori con contratto a t.d. La Riforma elimina il ruolo dei ricercatori a t.i. I ricercatori saranno messi a contratto valutandone i titoli, per un triennio, rinnovabile una volta e prorogabile di 2 anni. Nel periodo massimo di otto anni, solo i ricercatori positivamente valutati dal proprio ateneo (che accantonerà per lui le risorse economiche) viene assunto come “associato”).
RETRIBUZIONE DEI DOCENTI: nell’ultimo biennio sono stati sospesi gli scatti biennali di carriera. La delega al governo prevede che sia individuato un criterio per evitare che i docenti immeritevoli fruiscano della progressione (che diventerà triennale) di carriera: saranno gli atenei a valutare ogni tre anni l’attività dei docenti, sulla base di una loro rendicontazione.
FINANZIAMENTO: Il finanziamento ordinario è basato prevalentemente sul criterio del numero degli studenti iscritti. Dal 2008 una piccola quota del finanziamento è attribuita per merito (con criteri da affinare). La Riforma stabilisce che la quota del finanziamento da erogarsi in funzione del merito (numero e valore dei progetti di ricerca e qualità dell’offerta formativa) aumenti.
GOVERNANCE: In atto, negli atenei è il senato accademico ad accentrare le funzioni e i poteri; quelli del consiglio di amministrazione sono residuali, e il direttore amministrativo opera con i criteri della contabilità basata sugli accertamenti di cassa. Si ridimensionerà il ruolo del senato (cui resteranno funzioni e poteri connessi alla didattica e alla ricerca) dando al consiglio di amministrazione l’ambito della gestione finanziaria, programmazione e bilanci; al vertice sarà il direttore generale che dovrà operare secondo criteri gestionali mutuati dal modello privato.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI: è in vigore l’automatismo per cui la matricola universitaria che documenti una qualifica professionale ottiene fino a 60 CFU per le esperienze acquisite; ciò ne abbrevia il piano di studi universitari. In futuro, “laureare l’esperienza” potrà agevolare la matricola per 12 crediti max (alla laurea triennale ne occorrono 180, e 120 per la magistrale.
DIRITTO ALLO STUDIO: è finanziato con fondi prevalentemente regionali (la quota nazionale si è ridotta negli ultimi anni), e nel Meridione risente dei magri bilanci regionali. Nella delega, il Governo è incaricato di definire i LEP degli atenei, e di garantire l’uniformità delle provvidenze, nelle diverse regioni; sarà anche attivato un fondo aggiuntivo per gli studenti più meritevoli.
DISCIPLINA DEL COMPORTAMENTO DEI DOCENTI: In atto è il CUN (organo nazionale) ad amministrare l’azione disciplinare (nelle forme previste dal t.u. dell’istruzione superiore, Regio decreto 1592/1933), tramite un proprio Consiglio di disciplina, su impulso e in collaborazione con il rettore dell’ateneo interessato. La riforma responsabilizza i singoli ateneo, in ordine al procedimento che vede coinvolto un loro docente; ogni ateneo avrà il proprio consiglio di disciplina che opererà in collaborazione con il consiglio di amministrazione.
ATENEI NON STATALI: fruiscono del contributo statale che incide per il 10% circa del bilancio di ogni ateneo (in tutto circa 100 milioni all’anno). La riforma prevede di affidare all’Anvur il compito di predisporre un criterio di valutazione della qualità delle università private, utile alla ripartizione dei contributi statali e di una dotazione premiale.
(Fonte:Il Sole 24Ore, 24 dicembre)