Scuola: Aggiornamenti in progress – lunedì 26 maggio 2014

° TFA ordinario, secondo ciclo. Un abstract del bando
La domanda va inoltrata entro il 16 giugno, utilizzando il sito https://tfa.cineca.it. La registrazione è necessaria anche per coloro che si erano iscritti per il primo ciclo. Sui siti delle università incaricate dei corsi si leggono le modalità di pagamento e l’importo del contributo di partecipazione da versare per accedere alla preselezione.
“…DECRETA. Art. 1. Oggetto e numero di posti. 1. E’ indetta per l’anno accademico 2014-2015 una selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo (di seguito, TFA), finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado… 2. I percorsi di TFA possono essere attivati dalle università statali e non statali esclusivamente nelle sedi già accreditate dall’ANVUR per l’a.a. 2013-2014. … Art. 2. Percorsi formativi ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 249 del 2010. 1. Sono autorizzati i percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 249 del 2010. 2. L’accesso ai suddetti percorsi è riservato ai docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ivi compresi, per i relativi posti, i soggetti in possesso di titolo equivalente…. 4. La relativa prova di accesso è predisposta dalle singole Università… Art. 3 Requisiti di ammissione. 1. Possono partecipare alle prove di accesso di cui all’articolo 1 coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, fissato al 16 giugno 2014: a) siano in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. Sono altresì considerati titoli di ammissione alle classi di concorso le lauree previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 gennaio 2009 e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009; b) per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica. 2. Possono iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare coloro che conseguono i titoli di ammissione di cui al comma 1 dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014. I soggetti che, pur superando il test preliminare, non siano a tale data in possesso dei titoli di ammissione previsti, sono esclusi dal prosieguo della procedura e non possono partecipare alle successive prove selettive. 3. Possono altresì iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare dei percorsi di cui all’articolo 2 coloro che conseguono il titolo di abilitazione dopo le medesime prove preselettive e, comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014. I soggetti che, pur superando il test preliminare, non siano a tale data in possesso dei titoli di ammissione previsti, sono esclusi dal prosieguo della procedura e non possono partecipare alle successive prove selettive. 4. I titoli di cui ai commi precedenti sono autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, tramite la procedura on line al momento della presentazione della domanda. La verifica dei titoli di accesso è effettuata dagli Uffici scolastici regionali prima dello svolgimento del test preliminare e laddove l’esito dei controlli sia negativo, l’aspirante è escluso con apposito provvedimento. 5. I candidati con titoli di studio conseguiti all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione previa presentazione del titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana… 6. Sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, senza dover sostener alcuna prova, coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame per l'abilitazione ai sensi dell’articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010, ivi compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 novembre 2011. 7. Sono, altresì, ammessi in soprannumero coloro che hanno superato l’intera procedura selettiva per più classi di abilitazione nel precedente ciclo di TFA e che hanno optato per la frequenza di un solo corso di TFA, coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, nonché coloro che sono risultati idonei ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo di TFA. Art. 4 Procedura di iscrizione al test preliminare di accesso e termini di scadenza. 1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 possono presentare apposita istanza on-line all’Ufficio scolastico della regione presso la quale intendono frequentare i corsi di TFA, che ivi sono attivati, indipendentemente dal singolo Ateneo presso cui sarà attivato il corso di TFA. 2. I candidati possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione per più classi di abilitazione, osservando le medesime modalità di iscrizione. Al termine dell’intera procedura selettiva, in caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a classi di abilitazione diverse, devono comunque optare per l’iscrizione e la frequenza di un solo corso di TFA…. 6. Per i percorsi formativi di cui all’articolo 2, l’istanza di partecipazione è inoltrata direttamente all’Università prescelta, secondo le modalità stabilite dai bandi delle Università stesse. Art. 5 Candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. 1. I candidati diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento devono integrare la domanda di iscrizione, indicando l’eventuale ausilio necessario, allegando la documentazione certificativa rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della normativa vigente. Art. 6. Prove selettive di accesso. 1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010, la prova di accesso consiste in: - un test preliminare predisposto da una Commissione nazionale nominata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di contenuto identico su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione; - una prova scritta; - una prova orale. 2. Le prove di accesso vertono sui programmi disciplinari per le relative classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 80, ovvero, per le classi di concorso ivi non contemplate, sui programmi disciplinari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 agosto 1998, n. 357. I predetti programmi sono integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso, con riferimento ai provvedimenti attuativi del riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione. … 4. La prova preselettiva si svolgerà entro il mese di luglio 2014, mente le successive prove saranno espletate entro il mese di ottobre 2014. Art. 7. Test preliminare. 1. Il test preliminare intende verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto d’insegnamento di ciascuna classe di abilitazione e il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell’ambito della competenza dell’italiano ed è predisposto da una commissione nazionale nominata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 2. Il test preliminare ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione e si deve svolgere entro il mese di luglio 2014. Il calendario, definito a livello nazionale, e le modalità di svolgimento del test preliminare sono comunicate con successivo decreto direttoriale. 3. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30…. 5. All’esito del test preliminare, con successivo decreto direttoriale, sono individuati i termini e le modalità in base ai quali ciascun candidato, ammesso alle successive prove scritte, può indicare con apposita integrazione dell’originaria domanda on line, l’Ateneo presso il quale intende svolgere le prove scritte e orali ed eventualmente frequentare il percorso di TFA. 6. Con il medesimo decreto direttoriale di cui al comma 5, sono altresì definite le modalità con le quali i candidati ammessi alle prove scritte possono indicare due ulteriori Atenei, ubicati in altre Regioni, presso i quali svolgere il percorso di TFA qualora, al termine dell’intera selezione, sebbene abbiano superato tutte le prove selettive, non si siano collocati in posizione utile per l’accesso nell’Ateneo originariamente prescelto … Art. 8. Prova scritta. 1. La prova scritta è valutata in trentesimi. 2. Criteri:…3. I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la prova pratica in laboratorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, lettera f), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30. 4. I contenuti e il calendario delle prove scritte sono predisposti autonomamente dall’Ateneo… Le prove devono comunque essere espletate entro il mese di ottobre 2014. Art. 9. Prova orale. 1. La prova orale, valutata in ventesimi, si considera superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20…. Art. 10 Commissione esaminatrice. Art. 11. Titoli valutabili. 1. I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale e i relativi punteggi sono indicati nell’articolo 15, comma 13, del D.M. n. 249 del 2010. 2. I predetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza di presentazione delle domande. Art. 12. Graduatoria. Art. 13. Trattamento dei dati personali… Art. 14. Attivazione corsi ed abilitazione all’insegnamento.