Scuola: Aggiornamenti in progress - Lunedì 3 gennaio

° D.M. n 99 del 28 dicembre 2010. Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative. Termine domande:11 febbraio 2011.
Art.1. 1 Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, ATA della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2011, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 11 febbraio 2011. 2 Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica. 3 Per i dd.ss. valgono altresì i diversi termini stabiliti dal CCNL 15 luglio 2010 ed in particolare l’art. 12 che fissa il termine di presentazione delle domande di dimissioni al 28 febbraio.
Art.2 1 L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici deve essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto. 2 Tali scadenze terranno conto dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che potrà ritirare la domanda nei successivi 5 giorni.
Art.3 1 Per l’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l’emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto. 2 Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 11 febbraio 2011, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare. 3 Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla datadi emissione del relativo provvedimento.
Art 4 I Dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente all’Ufficio scolastico Regionale le proprie istanze di cessazione o trattenimento in servizio prodotte ai sensi del presente decreto, mentre saranno acquisite tramite il sistema POLIS dall’Ufficio territoriale provinciale dell’USR quelle del personale docente, educativo e ATA.
Art 5 Rimangono fermi i criteri stabili dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l’applicazione dell’art.. 72, comma 7 e comma 11 della L. 133/08, quest’ultimo come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

 
° Decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica
E’ la norma richiamata all’art.1 D.M. n 99 del 28 dicembre 2010, e che occorre avere presente se si intende chiedere - ai sensi dell’art. 1, commi da 185 a 189, della legge n.662 del 1996 -la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione. Prevede quanto segue.
Il cumulo della pensione di anzianità con il trattamento di attività derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro trasformato da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, è previsto per i dipendenti pubblici che appartengano alle varie qualifiche funzionali e profili professionali e che siano in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva per ottenere la pensione di anzianità… La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è ammessa alla condizione che nella struttura d’appartenenza non sussistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dal lavoratore interessato, avviene con decorrenza medesima del trattamento pensionistico e implica che le prestazioni a tempo parziale siano fissate in misura non inferiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno. Il rapporto di lavoro divenuto a tempo parziale non può essere trasformato a tempo pieno e l’ammontare del cumulo tra pensione e retribuzione non può essere superiore all’importo della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presti la propria attività a tempo pieno.

 
° Novità nelle procedure di interpello dei supplenti
Il Miur, d’intesa con il Ministero per la funzione pubblica, dà nuovo impulso al piano di ammodernamento delle procedure. Dal nuovo sistema sono esclusi i supplenti che fruiscono delle priorità nel conferimento (decreti ministeriali nn.68 e 80 del 2010).
L’interpello per i contratti ai supplenti arriveranno con modalità più veloci; al rientro dalle vacanze riceveranno le convocazioni per l’assunzione a t.d. tramite posta elettronica, quella comunicata da ciascun aspirante per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto biennio 2009/11, contemporaneamente la scuola trasmetterà un sms.